Anticipazione dichiarazioni |
L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione: 1. al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal periodo di imposta 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; 2. al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
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Estensione modello 730 |
Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).
In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”.
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Semplificazione precompilate |
L’art. 1 del DLgs. 1/2024, aggiungendo il co. 3-bis all’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR), in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.
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Estensione precompilate |
L’art. 19 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche: 1. anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR; 2. entro il 30 aprile di ciascun anno.
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Novità in materia STS |
L’art. 12 del DLgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Comunicazioni di terzi per la precompilata |
L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti. |
Semplificazione modelli dichiarativi |
Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.
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Mancata indicazione crediti d’imposta |
L’art. 13 del DLgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.
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Versamento rateale imposte |
Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede: 1. la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata; 2. la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).
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Modifiche ISA |
Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l’art. 6 del DLgs. 1/2024 vengono previste: 1. la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici; 2. l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici; 3. l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 7 del DLgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile: 1. entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024; 2. entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025 |
Regime premiale ISA |
Con l’art. 14 del DLgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA e dei rimborsi IVA.
Il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato: 1. da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP; 2. da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.
Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.
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Limite versamenti IVA |
L’art. 9 co. 1 - 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi: 1. entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili; 2. entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
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Versamenti cumulativi ritenute |
Ai sensi dell’art. 9 co. 4 - 5 del DLgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato: • insieme al versamento relativo al mese successivo; • comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo. |
Scadenze versamenti condominio |
Ai sensi dell’art. 9 co. 6 del DLgs. 1/2024, il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l’ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro: 1. il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica); 2. e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).
Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.
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Eliminazione CU regime forfetario |
L’art. 3 del DLgs. 1/2024 esonera i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).
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Semplificazione 770 |
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del DPR 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche: 1. l’importo delle ritenute e delle trattenute operate; 2. gli eventuali importi a credito; 3. gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d’imposta tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
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Riduzione sanzioni rinuncia al contante |
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi in-fedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).
Ai fini della riduzione delle sanzioni occorreva la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.
Con l’art. 15 co. 2 del DLgs. 1/2024 viene abolito il presupposto dell’indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).
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Sospensione avvisi bonari e lettere compliance |
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza: 1. degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale); 2. degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata; 3. delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.
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Cessazione incarico depositari scritture |
Il nuovo co. 3-bis dell’art. 35 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 4 del DLgs. 1/2024, disciplina una particolare procedura alla quale ricorrere nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’incarico professionale con il depositario, il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Viene previsto che, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione della dichiarazione di variazione dati, il depositario: • avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell’incarico; • provvede all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Effettuato tale adempimento, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.
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Accesso servizi Agenzia modello unico di delega |
L’art. 21 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle EntrateRiscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento.
L’intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.
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Semplificazione versamenti modello F24 |
In un’ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, gli artt. 17 e 18 del DLgs. 1/2024 prevedono la possibilità di: • disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; • utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
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Invio corrispettivi |
L’art. 24 del DLgs. 1/2024 introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all’invio telematico dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
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Rafforzamento servizi digitali |
L’art. 22 del DLgs. 1/2024 prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per: 1. registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione); 2. richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.); 3. confrontarsi a distanza con gli uffici dell’Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa); 4. calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali; 5. effettuare ulteriori adempimenti.
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Contenuti cassetto fiscale |
L’art. 23 del DLgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
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