Scadenza |
Soggetto obbligato
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Tributo/ Contributo |
Adempimento |
1 luglio |
Artigiani |
Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. L’adempimento riguarda gli artigiani, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Commercianti |
Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. L’adempimento riguarda: · i commercianti, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; · i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili |
Imposta di registro |
Termine per: · registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.6.2024; · pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti |
1 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Imprese, Società di capitali, Società di persone |
Versamento Diritto annuale Camere di Commercio |
Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato, o che avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diverse dalle imprese individuali, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro). Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone). Il termine ordinario scadrebbe il 30.6.2024 ma, cadendo di domenica, slitta all’1.7.2024. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Persone fisiche |
Modello REDDITI |
Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024: · in forma cartacea presso un ufficio postale; · da parte dei soggetti che, pur presentando il modello 730/2024, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF 2024 (RM, RU, RS, RT) |
1 luglio |
Persone fisiche |
Modello REDDITI |
Termine, per le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica, per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI PF 2024 relativo al 2023 |
1 luglio |
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Società di persone |
Versamento IRAP |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento IRAP |
Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro |
1 luglio |
Persone fisiche |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Il termine in esame, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, è stato prorogato al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che: · esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); · dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” |
1 luglio |
Persone fisiche |
Versamento Imposte da modello 730 |
Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento al modello 730/2024 presentato senza sostituto d’imposta. Ai sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57). L’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730, precompilato o ordinario, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità. Se dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare, il pagamento deve essere effettuato: · direttamente dal contribuente; · con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo 1.7.2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Addizionali comunali IRPEF |
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L’acconto dell’addizionale comunale è: · pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente; · trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Addizionali regionali IRPEF |
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Addizionali regionali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
16 luglio |
Artigiani |
Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. L’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024 |
16 luglio |
Associanti in partecipazione |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore |
16 luglio |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore |
16 luglio |
Commercianti |
Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. L’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024 |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: · del 26% sugli interessi ed altri proventi; · del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; · del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti |
16 luglio |
Titolari di partita IVA in regime mensile |
Versamento IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito.
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16 luglio |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
16 luglio |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche: · le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021; · i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: · 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); · 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: · le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; · fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro) |
16 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L’adempimento riguarda nello specifico: · la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione. Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024 |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività |
Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa. Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: · con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); · titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: · le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015; · nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi |
16 luglio |
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS |
Versamento Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso. L’adempimento riguarda i professionisti titolari e non di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024 |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La disciplina prevede che: · i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; · se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; · il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: · non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni); · si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR. La disciplina prevede che: · i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; · se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; · il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo |
16 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento Ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta |
20 luglio |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di giugno 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
20 luglio |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
25 luglio |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: · cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); · acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: · con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; · con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: · se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; · se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare |
25 luglio |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: · cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); · acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: · con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; · con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: · se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; · se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare |
29 luglio |
Società di capitali |
Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio |
Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 29.7.2024 |
29 luglio |
Società di capitali |
Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio |
Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per registrare il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 29.7.2024 |
31 luglio |
Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili |
Imposta di registro |
Termine per: · registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.7.2024; · pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti |
31 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone |
Versamento IRAP |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 |
31 luglio |
Persone fisiche |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato così prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024. La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Imprese, Società di capitali, Società di persone |
Versamento Diritto annuale Camere di Commercio |
Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato, o che avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4%. Il diritto camerale è determinato, negli importi minimi e massimi, nonché negli importi dovuti in misura fissa, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diverse dalle imprese individuali, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro). Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone) |
31 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4% |
31 luglio |
Società di persone |
Versamento IRAP |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4%. |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento IRAP |
Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4%. |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4%. |
31 luglio |
Persone fisiche |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata. Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”, possono versare gli importi dovuti: · entro il medesimo termine del 31.7.2024; · senza la maggiorazione dello 0,4% |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento Imposte da modello REDDITI |
Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRES per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo; · soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
31 luglio |
Titolari di partita IVA |
IVA |
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2024. L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: · aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni; · operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; · beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA; · soggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta; · operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24 |