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Concordato preventivo biennale: cosa è e come aderire

E’ stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che attua il concordato preventivo biennale, ossia una proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025. Per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale.

Di seguito si riportano alcuni dettagli sul tema.

Premessa

Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa lavoratori autonomi e piccole imprese e che consentirà di stabilire in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025), un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA. Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025.

In sostanza, per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.

Il concordato preventivo biennale per le partite IVA minori comporterà:

  • l’impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta biennale dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi e l’IRAP;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali variazioni nei redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

 

  1. Soggetti ammessi

L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario.

Dal tenore letterale della norma sembra poter affermare che i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

La norma non esplica il periodo o i periodi di imposta in cui il contribuente deve risultare soggetto a ISA, dunque si ritiene, in assenza di indicazioni normative, che l’applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato con la conseguenza che anche chi ha iniziato l’attività nel corso del 2023, costituendo tale fattispecie una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta non riceverà la proposta di concordato relativa al periodo di imposta 2024-2025.

Il contribuente viene comunque escluso dal concordato preventivo biennale in presenza di specifiche condizioni:

  • pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • è stato condannato per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presenta debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite fino alla decadenza dei relativi benefici.

I debiti considerati per valutare l’ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti da provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

 

  1. I decreti attuativi

Prima di entrare nel merito dell’argomento qui di interesse, va rilevato che per l’entrata in vigore definitiva del concordato preventivo biennale dovranno essere emanati:

  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
  • un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).

 

  1. Concordato preventivo biennale: la procedura

Il processo di elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarati dal contribuente e nel pieno rispetto del regolamento GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati richiesti al contribuente, che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato, dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime);

Il calendario fissato per il nuovo concordato preventivo biennale, per il primo anno di applicazione, è il seguente:

  • 15 giugno 2024: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione l’applicativo software per l’acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Su tali basi informative, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;
  • 15 ottobre 2024: sarà il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi 2024 e per l’adesione al concordato.

Alla luce di quanto sopra, il contribuente ha la possibilità di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine stabilito per l’invio del Modello Redditi 2024 ma si auspica che le disposizioni attuative individuino termini intermedi tra il 15 giugno e il 15 ottobre per evitare situazioni in cui i contribuenti inviino i dati l’ultimo giorno possibile (15 ottobre) con la conseguenza che l’Agenzia si troverebbe a dover formulare la proposta di concordato nel medesimo giorno.

Si rileva infine che qualora ci dovesse essere una discrepanza tra i dati dichiarati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati per la proposta di concordato, tale circostanza costituirebbe una causa ostacolante all’accesso al concordato.

 

  1. Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

La cessazione del concordato preventivo si verifica quando:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.
  • il contribuente cessa l’attività.

La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

 

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