E’ stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che attua il concordato preventivo biennale, ossia una proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025. Per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale.
Di seguito si riportano alcuni dettagli sul tema.
Premessa
Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa lavoratori autonomi e piccole imprese e che consentirà di stabilire in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025), un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA. Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025.
In sostanza, per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.
Il concordato preventivo biennale per le partite IVA minori comporterà:
L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario.
Dal tenore letterale della norma sembra poter affermare che i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.
La norma non esplica il periodo o i periodi di imposta in cui il contribuente deve risultare soggetto a ISA, dunque si ritiene, in assenza di indicazioni normative, che l’applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato con la conseguenza che anche chi ha iniziato l’attività nel corso del 2023, costituendo tale fattispecie una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta non riceverà la proposta di concordato relativa al periodo di imposta 2024-2025.
Il contribuente viene comunque escluso dal concordato preventivo biennale in presenza di specifiche condizioni:
I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite fino alla decadenza dei relativi benefici.
I debiti considerati per valutare l’ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti da provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Prima di entrare nel merito dell’argomento qui di interesse, va rilevato che per l’entrata in vigore definitiva del concordato preventivo biennale dovranno essere emanati:
Il processo di elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarati dal contribuente e nel pieno rispetto del regolamento GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati).
I dati richiesti al contribuente, che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato, dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime);
Il calendario fissato per il nuovo concordato preventivo biennale, per il primo anno di applicazione, è il seguente:
Alla luce di quanto sopra, il contribuente ha la possibilità di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine stabilito per l’invio del Modello Redditi 2024 ma si auspica che le disposizioni attuative individuino termini intermedi tra il 15 giugno e il 15 ottobre per evitare situazioni in cui i contribuenti inviino i dati l’ultimo giorno possibile (15 ottobre) con la conseguenza che l’Agenzia si troverebbe a dover formulare la proposta di concordato nel medesimo giorno.
Si rileva infine che qualora ci dovesse essere una discrepanza tra i dati dichiarati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati per la proposta di concordato, tale circostanza costituirebbe una causa ostacolante all’accesso al concordato.
La cessazione del concordato preventivo si verifica quando:
La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:
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