Breaking News

Nuovo credito d’imposta investimenti per la Transizione 5.0

Premessa

Il piano di “Transizione 5.0” proposto dal Governo ha l’obiettivo di promuovere la transizione energetica dei processi produttivi verso un modello di produzione efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.  

A supporto di tale obiettivo è stato introdotto un nuovo credito d'imposta fruibile per gli investimenti in transizione digitale e green effettuati nel 2024 e 2025 e regolato dall’articolo 38 del D.L. 2.3.2024 n. 19, pubblicato, sulla G.U. 2.3.2024 n. 52.

Di seguito si propone un riepilogo delle caratteristiche della misura di nuova introduzione.

 

  1. Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

 

  1. Investimenti ammissibili

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti in progetti di innovazione che conseguono un’effettiva riduzione dei consumi energetici quali:

  • Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 che:
    • siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
    • che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% se riferita alla struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% se riferita ai processi interessati dall’investimento.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B della L. 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al precedente punto.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a) b) c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 numero 81 di seguito elencati:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si precisa che gli investimenti di cui alle lettere b. e c. concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del costo.

  • Le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati nei beni e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con un prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.

 

  1. Credito d’imposta fruibile

Il credito d’imposta è fruibile in misura crescente in relazione alla riduzione dei consumi energetici. La seguente tabella riepiloga come varia l’importo del credito d’imposta al variare degli efficientamenti energetici ottenuti:

Misura del credito d’imposta transizione 5.0

Riduzione consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale

Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)

•       35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

•       15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

•       5% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Non inferiore al 3%

Non inferiore al 5%

•       40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

•       20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

•       10% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Non superiore al 6%

Non superiore al 10%

•       45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

•       25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

•       15% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Superiore al 10%

Superiore al 15%

 

  1. Documentazione necessaria per l’accesso al beneficio

Certificazioni

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di 2 apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità che saranno individuati in un prossimo decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:

  1. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

La prima certificazione deve essere resa ex ante investimento e deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

La seconda certificazione deve essere resa ex post investimento e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Si precisa che per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino all’importo massimo di 10.000 euro.

Invio Modello telematico al GSE

Per accedere al contributo le imprese sono tenute a presentare telematicamente al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), sulla base di un modello standardizzato:

  1. una comunicazione contenente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso unitamente alla prima certificazione ex ante;
  2. le comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione;
  3. una comunicazione di completamento investimento unitamente alla seconda certificazione ex post.

Il GSE, una volta completate le procedure di verifica documentale, trasmette all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese beneficiarie indicando l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

 

  1. Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie.

La compensazione tramite presentazione del modello F24 deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito non ancora utilizzato alla predetta data può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

 

  1. Documentazione da conservare

I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

  • le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. Questi devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative in vigore per la transizione 5.0. In attesa di un chiarimento da parte del Ministero, al momento potrebbe essere opportuno scrivere “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020, art. 1, commi da 1054 a 1062, così come modificata dalle legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legge 2019/2024 art. 38, comma 15”.
  • apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che certifichi l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Si precisa che per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento al credito di imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

 

  1. Riduzione/Restituzione del credito

Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • non riscattati (nell’ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria);

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

  1. Cumulabilità del credito

Il credito d’imposta “Transizione” 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Beni strumentali 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

 

  1. Operatività delle procedure

Allo stato attuale si attende l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy adottato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica relativo:

  1. al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
  2. ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  3. alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  4. alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
  5. all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  6. all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
  7. alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

 

Presumibilmente tale decreto dovrebbe essere emanato entro la fine di marzo.

 

***