Premessa
Il piano di “Transizione 5.0” proposto dal Governo ha l’obiettivo di promuovere la transizione energetica dei processi produttivi verso un modello di produzione efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
A supporto di tale obiettivo è stato introdotto un nuovo credito d'imposta fruibile per gli investimenti in transizione digitale e green effettuati nel 2024 e 2025 e regolato dall’articolo 38 del D.L. 2.3.2024 n. 19, pubblicato, sulla G.U. 2.3.2024 n. 52.
Di seguito si propone un riepilogo delle caratteristiche della misura di nuova introduzione.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti in progetti di innovazione che conseguono un’effettiva riduzione dei consumi energetici quali:
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B della L. 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a) b) c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 numero 81 di seguito elencati:
Si precisa che gli investimenti di cui alle lettere b. e c. concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del costo.
Il credito d’imposta è fruibile in misura crescente in relazione alla riduzione dei consumi energetici. La seguente tabella riepiloga come varia l’importo del credito d’imposta al variare degli efficientamenti energetici ottenuti:
Misura del credito d’imposta transizione 5.0 |
Riduzione consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale |
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa) |
• 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Non inferiore al 3% |
Non inferiore al 5% |
• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Non superiore al 6% |
Non superiore al 10% |
• 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Superiore al 10% |
Superiore al 15% |
Certificazioni
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di 2 apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità che saranno individuati in un prossimo decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:
La prima certificazione deve essere resa ex ante investimento e deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
La seconda certificazione deve essere resa ex post investimento e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Si precisa che per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino all’importo massimo di 10.000 euro.
Invio Modello telematico al GSE
Per accedere al contributo le imprese sono tenute a presentare telematicamente al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), sulla base di un modello standardizzato:
Il GSE, una volta completate le procedure di verifica documentale, trasmette all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche l'elenco delle imprese beneficiarie indicando l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie.
La compensazione tramite presentazione del modello F24 deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito non ancora utilizzato alla predetta data può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:
Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:
il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il credito d’imposta “Transizione” 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Beni strumentali 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Allo stato attuale si attende l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy adottato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica relativo:
Presumibilmente tale decreto dovrebbe essere emanato entro la fine di marzo.
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