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Fatture elettroniche: novità

di Fatture elettroniche

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche può avvenire fino al 31 dicembre 2020 secondo le precedenti specifiche tecniche.

Le maggiori novità riguardano l’inserimento di nuovi codici “Tipo Documento”, un migliore dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta - contributo”.

- Le nuove specifiche tecniche

L’adozione delle nuove specifiche tecniche per la compilazione delle fatture elettroniche, riguardanti il “Tipo documento”, la “Natura” e “Tipo ritenute-contributo” dell’operazione potranno essere utilizzate dal prossimo 1° ottobre 2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2021.

- Tipo di documento

In primo luogo, le novità riguardano, come detto, il campo dedicato al “Tipo documento” per il quale potrà essere adottata la seguente codifica:

  • TD01 Fattura,
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura,
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella,
  • TD04 Nota di Credito,
  • TD05 Nota di Debito,
  • TD06 Parcella,
  • TD07 Fattura semplificata (di nuova istituzione),
  • TD08 Nota di Credito semplificata (di nuova istituzione),
  • TD12 Documento riepilogativo (art. 6, D.P.R. n. 695/1996) (di nuova istituzione),
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (di nuova istituzione), tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972,
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (di nuova istituzione),
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (di nuova istituzione),
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 (di nuova istituzione),
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) (Caso del mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi - già presente ma ampliata la descrizione),
  • TD21 Autofattura per splafonamento (di nuova istituzione),
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA (di nuova istituzione)
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (di nuova istituzione)
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (di nuova istituzione)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (di nuova istituzione), per le triangolari c.d. “interne”,
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni, ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972 (di nuova istituzione),
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (di nuova istituzione).

L’elencazione dei “Tipo di Documento” ad oggi presente si arricchisce di elementi utili a far transitare direttamente dal SdI le autofatture e/o integrazioni effettuate ai fini IVA sugli acquisti, distintamente per norma applicabile, mentre sono stati eliminati come codifica i codici Tipo documento TD10 e TD11.

Si noti che molteplici sono le causali introdotte, soprattutto in tema di inversione contabile, anche allo scopo di evitare la presentazione del cd. esterometro, circostanza derivante dal fatto che le integrazioni IVA effettuate potranno essere rappresentate mediante la trasmissione dei documenti formati con i codici da TD16 a TD19. Mentre con il precedente tracciato la procedura di integrazione elettronica era complessa (e facoltativa) e di fatto prevedeva l’intervento manuale per allegare alla fattura elettronica del fornitore il documento interno di “integrazione” da mandare allo SDI, con il nuovo tracciato  il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza IVA con un codice natura di “inversione contabile” (N6...), può generare un documento elettronico xml con una delle nuove codifiche di “Tipo documento”, l’inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – che deve integrare la fattura – nella sezione “CessionarioCommittente”. I nuovi codici tipo documento da utilizzare, come abbiamo visto, sono TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisto beni intra-UE), TD19 (acquisti di beni nel territorio dello stato da fornitori non residenti). Ad oggi L’Agenzia delle Entrate non ha emesso alcun documento esplicativo sul nuovo tracciato, per cui l’integrazione/autofattura elettronica dovrebbe considerarsi ancora facoltativa, ma non possiamo escludere una diversa istruzione all’ultimo momento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

- Natura dell’operazione

Le specifiche tecniche prevedono anche l’introduzione di nuovi codici natura (di fatto molto più dettagliati rispetto agli attuali) con la conseguente eliminazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 dei codici natura N2, N3, N6 sostituiti come segue:

  • N1 escluse ex art. 15 (ora N1 – invariato),
  • 1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (per le quali l’articolo 21, comma 6-bis, DPR 633/1972 prevede l’obbligo di emissione della fattura),
  • 2 non soggette – altri casi (per i quali normalmente è facoltativa l’emissione della fattura).

(fino al 31.12.2020 tutte rientranti nella codifica N2),

  • 1 non imponibili – esportazioni di beni di cui all’art.8 co.1 lett. a), b) e b-bis) del D.P.R. n. 633/1972, (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc…),
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie, ex art.41 co. 1 e 2, ivi comprese la c.d. “triangolari comunitarie” e le estrazioni da deposito IVA di cui all’art.50-bis co.4 lett. f) del D.L. 331/1993,
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino,
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento (quelle verso l’esportatore abituale di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972),
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (ad esempio le cessioni a turisti extraUe di cui all’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972).

(fino al 31.12.2020 tutte rientranti nella codifica N3),

  • N4 esenti (Ora N4 – invariato),
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (Ora N5 – invariato),
  • 1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero,
  • 2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro,
  • 3 inversione contabile – subappalto nel settore edile,
  • 4 inversione contabile – cessione di fabbricati,
  • 5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari,
  • 6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici,
  • 7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi,
  • 8 inversione contabile – operazioni settore energetico,
  • 9 inversione contabile – altri casi,

(fino al 31.12.2020 rientranti nella codifica N6)

  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) (Ora N7, invariato).

In base a quanto sopra ne consegue che in sede di fatturazione dovranno essere utilizzati gli appositi codici natura che identificano, in modo dettagliato, la tipologia di operazione posta in essere da parte dei fornitori.

-Tipo di ritenuta/contributo ed altre modifiche 

All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno introdotti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche,
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,
  • RT03 Contributo INPS (di nuova istituzione),
  • RT04 Contributo ENASARCO (di nuova istituzione),
  • RT05 Contributo ENPAM (di nuova istituzione),
  • RT06 Altro contributo previdenziale (di nuova istituzione).

E’ stata inoltre introdotta una nuova causale pagamento MP23 Pago PA ed ulteriori controlli di coerenza del contenuto del documento e di conseguenza nuovi codici di segnalazioni di errore.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l’impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).

A parere di chi scrive, quindi, è consigliabile che l’aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti, la cosa richiede, contestualmente, competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.