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Ammortamenti con facoltà di sospensione nel bilancio 2020

Tale previsione ha la finalità di mitigare gli effetti economici negativi sul bilancio d’esercizio 2020 e costituisce una misura potenzialmente prorogabile anche nei successivi esercizi tramite emanazione di apposito decreto ministeriale.

1. La sospensione dell’ammortamento

Il Decreto in commento consente ai soggetti che adottano gli OIC, di “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”, in deroga all’art. 2426, comma 1, numero 2 del Codice Civile (principio della sistematicità degli ammortamenti).

È pertanto possibile per i soggetti con l’esercizio in corso alla data di pubblicazione del Decreto Agosto (quindi sia con esercizio solare 2020 che infrannuale) sospendere integralmente o parzialmente l’imputazione civilistica a bilancio delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Dal dato letterale della norma non è possibile evincere se la percentuale di ammortamento sospeso debba essere la medesima per ogni bene ovvero per ogni categoria omogenea di beni, oppure se per ciascun bene possa essere imputata una differente percentuale.

Le quote di ammortamento sospese dovranno essere imputate nel conto economico dell’esercizio successivo, con l’effetto di prorogare di un anno la durata del piano di ammortamento civilistico.

L’eventuale utile figurativo (“fittizio”) generato a causa dell’imputazione di minori componenti negativi in conto economico non è distribuibile e per questa ragione la norma ha previsto di vincolare il corrispondente importo ad una riserva indisponibile.

Detta riserva, pari alla quota di ammortamento non imputata all’esercizio, dovrà essere costituita:

  • prima di tutto con l’utile d’esercizio maturato e,
  • in caso di incapienza di questo (situazione che si genera nel momento in cui la sospensione dell’ammortamento ha corretto una potenziale perdita d’esercizio) con una riserva di utili ovvero di capitali,
  • qualora vi fosse incapienza delle poste di patrimonio netto, con gli utili che verranno conseguiti in futuro.

La norma nulla dice in merito alle riserve che dovessero formarsi per apporti dei soci, ma vista la finalità della norma, in caso di indisponibilità di altre poste del patrimonio pare consigliabile operare il vincolo di riserva su tali somme.

L’obbligo di creare una riserva indisponibile è posto fino a quando non termineranno i piani di ammortamento dei vari beni interessati dalla disposizione.

Sotto il profilo dell’informativa, la norma prevede che la nota integrativa debba evidenziare:

  • le ragioni della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni …);
  • l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile;
  • gli effetti patrimoniale, finanziari ed economici che si sarebbero prodotti in caso di imputazione della quota ordinaria di ammortamento.

2. Gli aspetti fiscali della sospensione

I soggetti che si avvalgono della sospensione potranno dedurre le quote di ammortamento sospese alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR a prescindere dall’imputazione a conto economico. Infatti il legislatore, nonostante la mancata imputazione a conto economico dell’ammortamento, consente di dedurre la relativa quota tramite l’effettuazione di una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi valida sia ai fini dell’imposta sul reddito che ai fini IRAP.

La deduzione delle quote di ammortamento in via anticipata rispetto all’imputazione a conto economico genera un effetto positivo dal punto di vista finanziario in conseguenza del minor versamento delle imposte dirette.

Si precisa che a fronte della deduzione senza imputazione civilistica in bilancio, occorrerà rilevare le imposte differite con contropartita il relativo fondo imposte differite. Quest’ultimo potrà essere riassorbito nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile; il riassorbimento potrebbe, tuttavia, verificarsi in via anticipata nel caso di cessione del cespite.

In tale ipotesi, al momento della cessione, oltre all’utilizzo delle imposte differite in precedenza stanziate, dovrà essere svincolata la quota di riserva di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Infine, si segnala che la disposizione non chiarisce se i soggetti che beneficiano della “sospensione civilistica” possano, allo scopo di mantenere simmetria tra reddito fiscale e civilistico, optare per la sospensione dell’imputazione dell’ammortamento anche ai fini fiscali, senza che vi sia la necessità di  procedere allo stanziamento delle relative imposte differite. 

La norma in esame ha lo scopo di prestare un “supporto di natura straordinaria al bilancio del periodo covid-19”, a fronte di un presumibile minor utilizzo effettivo dei cespiti aziendali. Tuttavia, è evidente che tale misure comporta l’alterazione di alcune qualità del bilancio quali comparabilità, omogeneità, competenza, conformità ai principi contabili. E’ bene ricordare che la perdita effettiva, non evidenziate in bilancio per effetto della sospensione degli ammortamenti, non tarderà ad avere il proprio impatto nei bilanci successivi al termine del periodo emergenziale.