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Proroga termini versamenti e presentazione modelli redditi e IRAP 2020

1. Premessa

L'art. 1 del D.L. 157/2020 (c.d. DL "Ristori-quater") ha prorogato al 10.12.2020 (o al 30.4.2021, in presenza di determinate condizioni) i termini di versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Per i soggetti ISA resta ferma la proroga già disposta dall'art. 98 del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) e dall'art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori bis)

L'art. 3 del citato DL posticipa al 10.12.2020 anche il termine per la trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020 in capo a tutti i soggetti tenuti alla relativa presentazione.

Infine, l’art.2 del DL 157/2020, oltre al rinvio della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, prevede il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.4

2. Proroga del termine di versamento degli acconti

Gli artt. 1 e 3 del DL “Ristori-quater” prorogano i termini, in scadenza il 30.11.2020 al 10.12.2020 (o al ricorrere di determinati requisiti al 30.04.2020):

  • per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che han­no il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Per effetto di tale proroga il quadro dei termini di versamento si presenta articolato. In pratica è possibile identificare le seguenti quattro categorie di contribuenti:

  1. a) soggetti ISA;
  2. b) esercenti attività d’impresa, arte o professione estranei agli ISA :
  • con determinati parametri “quantitativi”,
  • oppure esercenti attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, a prescindere dai parametri “quantitativi”;
  1. c) esercenti attività d’impresa, arte o professione diversi dai precedenti;
  2. d) contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione.

2.a Soggetti ISA

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento al 30.4.2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020. Nel dettaglio, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazione e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’an­no 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stes­so periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

2.a.1 Ristoranti ubicati nelle c.d. Regioni “arancioni”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratte­riz­zate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordi­nanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “arancioni”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Pu­glia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Lombar­dia e Piemonte (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 20.11.2020, del 24.11.2020 e del 27.11.2020).

2.a.2 Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

  • esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epi­de­miologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al mede­simo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 1 al D.L. 149/2020.

Codice ATECO

Descrizione

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agen­zie di viaggio NCA

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.52.09

Altra formazione culturale

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi NCA

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive NCA

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative NCA

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

61.90.20

Posto telefonico pubblico ed Internet Point

74.20.11

Attività di fotoreporter

74.20.19

Altre attività di riprese fotografiche

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

52.21.30

Gestione di stazioni per autobus

93.19.92

Attività delle guide alpine

74.30.00

Traduzione e interpretariato

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

20.51.02

Fabbricazione di articoli esplosivi


Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al D.L. 149/2020 (integrato dall’art.1 comma 2 del D.L. 154/2020 – “Decreto Ristori ter”

Codice ATECO

Descrizione

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40

Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet)

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona NCA


2.b Imprese e professionisti estranei agli ISA con determinati parametri quantitavi o limitazioni nell’attività

Per effetto della novità introdotta dall’art.1 co.3 e 4 del DL “Ristori-quater”, beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti estranei agli ISA che:

  • operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. Regioni “arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019;
  • ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

2.c Imprese e professionisti diversi dai precedenti

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10.12.2020.

2.d Contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione

In assenza di specifiche previsioni, per i contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o pro­fes­sione che presentano il modello REDDITI (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall’esercizio di arti e professioni) resta confermata al 30.11.2020 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

3. Imposte interessate alla proroga

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica an­che alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.

Imposta sostitutiva o addizionale

Norma istitutiva

Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio

Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007

Imposta sostitutiva per il regime forfetario

Art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014

Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi

Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)

Art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e­ste­ro (IVAFE)

Art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011

Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di in­ci­ta­men­­­­­to alla violenza

Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009

Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative

Art. 2 del DL 138/2011

Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finan­ziari e la Ban­ca d’Italia

Art. 1 co. 65 della L. 208/2015

Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei tra­sporti

Art. 1 co. 716 - 718 della L. 160/2019

Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz­za­zio­ne di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia

Art. 3 della L. 7/2009


I nuovi termini previsti per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF si estendono anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97.

4. Proroga del termine di presentazione dei modelli redditi

Ai sensi dell’art. 3 del DL “Ristori-quater”, il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, in scadenza il 30.11.2020, è prorogato al 10.12.2020.

Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”).

Il suddetto differimento al 10.12.2020 riguarda tutti i contribuenti tenuti a presentare i modelli RED­DITI e IRAP 2020 entro il 30.11.2020, indipendentemente dal fatto che essi:

  • applichino o meno gli ISA;
  • siano o meno titolari di partita IVA;
  • svolgano le previste attività economiche;
  • abbiano subito rilevanti diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi;
  • siano residenti in determinate zone del territorio nazionale.

Per effetto della proroga al 10.12.2020, sono conseguentemente differite anche le sca­den­ze re­lative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP. Sono quindi “posticipati” al 10.12.2020, ad esempio, anche i termini per:

  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al periodo d’im­posta 2019 (modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020);
  • la trasmissione telematica delle dichiarazioni “integrative” relative al periodo d’imposta 2018 (mo­del­li REDDITI 2019 e IRAP 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di pre­sen­ta­zione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’im­po­sta successivo (es. rav­ve­dimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, compensazione “ordinaria” del credito);
  • l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello REDDITI 2020, dell’op­zio­ne per i regimi fiscali spe­ciali (consolidato fiscale nazionale e mon­diale, trasparenza fiscale e Tonnage tax);
  • l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello IRAP 2020, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, dell’opzione per la determinazione del valore del­la produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali;
  • la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di deter­minazione dell’imposta o dei re­gi­mi contabili attraverso la presenta­zione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2020, per i sog­getti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 (relativa al 2019);
  • la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione in bonis”), ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44;
  • la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
  • le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (si veda il DM 2.5.89).

La proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta inoltre il differimento al 10.3.2021 dei seguenti adem­pimenti, che devono essere effettuati entro 3 mesi dal termine di presenta­zione della dichiara­zio­ne dei redditi:

  • redazione e sottoscrizione dell’inventario;
  • stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, ai sensi del­l’art. 7 co. 4-ter e 4-quater del DL 10.6.94 n. 357, conv. L. 8.8.94 n. 489;

La tenuta con sistemi elet­tro­ni­ci, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in di­fet­to di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di ac­cesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stam­pati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

  • conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ai sensi del DM 17.6.2014 (si vedano le ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 e 29.1.2018 n. 9).

Per effetto della proroga, slitta al 10.3.2021 anche il termine per presentare i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 “tardivi”, cioè entro 90 giorni dal previsto termine di presentazione.

5. Versamenti sospesi anche per il mese di dicembre incluso l’acconto IVA

Il Decreto “Ristori-quater” (D.L. 157/2020), oltre al rinvio della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.

Infatti, ai sensi dell’art.2 del D.L. 157/2020, potranno beneficiare della sospensione dei versamenti dovuti per il mese di dicembre i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
  • Ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dell’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM del 3 novembre 2020.
  • Che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute.
  • Che operano nei settori economici individuati nella su riportata tabella “i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al D.L. 149/2020”, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operative nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art.3 del DPCM 3 Novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministero. Alla suddetta data del 26 novembre 2020, erano individuate come:
  • “zone arancioni” le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
  • “zone rosse” le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia Autonoma di Bolzano.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di imprese, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del DL “Ristori-quater”:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt.23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo);

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Alcune specifiche considerazioni possono essere formulate in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevista per i soggetti che, non rientrano tra coloro che sono ubicati nelle zone a maggior rischio (c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”) e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (fermo restando il limite di ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019).

Secondo quanto indicato in precedenti chiarimenti di prassi (circ. Agenzia delle Entrate n.9/2020):

- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;

- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi è rispettivamente al data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;

- nei casi in cui non vi sia l’obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si può fare riferimento al concetto di ricavi e compensi.