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Novità in tema di dichiarazioni di intento dal 1° gennaio 2022

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’ art.1 c. 1079-1083 ha dato facoltà all’Agenzia delle Entrate di effettuare specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo sulle dichiarazioni d’intento, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, e di procedere ad invalidare le dichiarazioni d’intento emesse, inibendo così l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sono state individuate le nuove istruzioni sulle modalità di compilazione delle fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) Dpr. 633/72 e le modalità di invalidazione delle dichiarazioni d’intento emesse.

 

Modalità di compilazione delle fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c)

Le fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) devono essere emesse esclusivamente elettronicamente in formato XML ed inviate mediante Sistema di Interscambio SDI.

A seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 12-septies del DL 34/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il fornitore che intende avvalersi della non imponibilità delle operazioni è tenuto a:

  • verificare l’effettiva trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione non imponibile;
  • indicare il numero di protocollo della dichiarazione d’intento in fattura.

Il riscontro dell’effettiva trasmissione della dichiarazione d’intento da parte del fornitore può avvenire:

  • direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, l'anno e il numero di protocollo della ricevuta telematica;
  • nel proprio cassetto fiscale.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 sono state individuate nuove modalità di compilazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti di esportatori abituali a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nello specifico la fattura elettronica deve riportare:

  • nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento”;
  • nel campo 2.2.1.16 le seguenti informazioni per ogni dichiarazione d’intento, creando appositamente un blocco per ognuna:
  • nel campo 2.1.16.1 la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.1.16.2 il protocollo della dichiarazione d’intento ricevuta composto da due parti, ossia la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567) e la seconda di 6 cifre, che rappresenta il progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.1.16.4 la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 Si specifica che l’Allegato A “Specifiche tecniche (versione 1.7)” del sopracitato Provvedimento, afferma che è possibile inserire più blocchi compilando il campo 2.2.1.16 per ciascuna riga di fattura, non essendo stato fissato un limite del numero di blocchi che si possono inserire.

Infatti qualora sia necessario inserire altri dati nel campo 2.2.1.16, diversi dalle informazioni dal blocco “INTENTO”, sarà necessario inserire un ulteriore blocco con un'altra denominazione.

  

Invalidazione delle Dichiarazioni d’Intento

Il Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, come già anticipato ha individuato le modalità di invalidazione delle dichiarazioni d’intento emesse.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate, inoltre sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni d’intento emesse in modo illegittimo sono invalidate. È inibita, in aggiunta, anche la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento.

L’Agenzia invia mediante PEC al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle Entrate mediante PEC invia al cedente/fornitore, quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica inviata dal cedente/fornitore, trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), con carattere di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) e contenente il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalida. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta rilasciata dal sistema.

Lo scarto della fattura inviata del fornitore/cedente, a seguito dell’invalidazione della dichiarazione d’intento, sembra possa avvenire solo nel caso di corretta compilazione della fattura elettronica, più precisamente: utilizzo nel campo il codice N3.5 e la compilazione del campo , campo in cui è contenuto il numero di protocollo della dichiarazione d’intento.

Nel caso di compilazione errata dei campi appena citati, l’invalidazione della dichiarazione d’intento potrebbe comportare il mancato scarto automatico della fattura emessa, esponendo il fornitore così al pagamento delle sanzioni previste per l’assenza della dichiarazione di intento, stabilita dal 100% al 200% dell’Iva, fermo restando il pagamento dell’IVA stessa.

  

Dichiarazione settore nautico – Imbarcazioni da diporto e in alto mare

Con il provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato nuove regole per usufruire della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7-sexies e 8-bis del DPR 633/72, sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

In tale provvedimento nello specifico è stato approvato il modello di dichiarazione da trasmettere telematicamente a cura dell’utilizzatore/cessionario e le modalità di fatturazione del prestatore/cedente per poter fruire della non imponibilità dell’IVA.

 

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