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Lavoratori occasionali, aliquote Enasarco ed INPS 2022

Lavoratori occasionali

Con la conversione del D.L. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’avvio di rapporti di lavoro autonomo occasionali.

La comunicazione interessa le collaborazioni autonome occasionali di cui all'art. 2222 c.c., il prestatore di lavoro autonomo occasionale è colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.

L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza di:

  • continuità;
  • abitualità;
  • professionalità;
  • coordinazione con il committente.

Restano, invece, escluse da ogni obbligo di comunicazione le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti disciplinati dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (ex voucher), nonché le professioni intellettuali, e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l’attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA.

Sono tenuti al nuovo obbligo di comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, ne restano quindi esclusi:

  • la Pubblica amministrazione;
  • i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d'impresa;
  • gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
  • le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Mediante Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 29 dell'11 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni sulle modalità e termini per adempiere al citato obbligo di comunicazione.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, del luogo ove si svolgerà la prestazione.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 per:

  1. i rapporti di lavoro sorti successivamente al 21/12/2021;
  2. i rapporti di lavoro sorti precedentemente alla data del 21/12/2021, solo se ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

Invece per tutti i rapporti iniziati successivamente alla data dell’11/01/2022 resta il regime ordinario, secondo cui la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. La data di inizio della prestazione lavorativa occasionale può eventualmente risultante dalla lettera di incarico o il contratto stipulato tra il lavoratore e il committente.

La comunicazione deve essere effettuata dal committente all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità dell'art. 15 co. 3 del D.Lgs. 81/2015 previste per il lavoro intermittente.

Nell'attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni e integri gli applicativi in uso, la comunicazione può essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail agli indirizzi messi a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (riportati in allegato alla nota INL 11.1.2022 n. 29).

Il contenuto minimo della comunicazione può essere direttamente inserito nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato e deve contenere:

  • dati del committente e del prestatore (denominazione/nome e cognome, sede legale/residenza, partita iva/codice fiscale;
  • luogo della prestazione, ossia il luogo dove verrà svolta l’attività lavorativa;
  • sintetica descrizione dell'attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

In assenza di tali contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa, invece nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non comportano l'omissione della comunicazione.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione per il committente di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

Aliquote Contributi ENASARCO

La contribuzione Enasarco dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio per l’anno 2022 rimane la stessa aliquota contributiva del 2021, ossia il 17% delle provvigioni, di cui 8.50% a carico della ditta preponente e 8.50% a carico dell’agente operante in forma individuale o società di persone.

Riguardo i rapporti di agenzia con agenti operanti in forma di società di capitali, per le quali è dovuto il contributo al Fondo Assistenza, l’ aliquota rimane fissata al 4%, di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico della preponente.

Si ricorda anche che, dal 01 gennaio 2021, vi è l’aliquota agevolata per i giovani agenti, che viene applicata nel triennio 2021-2023. Nello specifico, riguarda i giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e si applica solo agli agenti individuali. L’aliquota del 17% viene ridotta di 6 punti percentuali per il primo anno (11%), di 8 punti percentuali (9%) per il secondo e di 10 punti percentuali (7%) per il terzo.

Sono stati definiti anche gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali così come segue:

Agente plurimandatario

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).

Agente monomandatario

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre)

 

Aliquote INPS Gestione Separata

Con Circolare n. 25 del 11 febbraio 2022 l’INPS ha emanato le percentuali contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2022.

L’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è pari al 33%. Di seguito una tabella riepilogativa per soggetto con evidenza delle maggiorazioni, se dovute, per malattia, maternità e finanziamento alla Naspi:

Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

IVS

Malattia, maternità, ANF

Maternità ex D.M. 12.7.2007

DIS-

COLL

Totale

AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

LIQUIDATORE DI SOCIETA'

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

33,00

0,50

0,22

 

33,72

AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

VENDITORE PORTA A PORTA

33,00

0,50

0,22

 

33,72

RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

33,00

0,50

0,22

 

33,72

FORMAZIONE SPECIALISTICA

33,00

0,50

0,22

 

33,72

CONSULENTE PARLAMENTARE

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

25,00

0,50

0,22

0,51

26,23

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

Si ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto riguarda i liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata sono soggetti all'aliquota del 26,23%, composta dal 25% per i contributi IVS, dallo 0,51 pari all’ISCRO che finanzia l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e dallo 0,72% per il contributo maternità

L'Aliquota per gli iscritti anche ad altre gestioni e ai pensionati resta invariata al 24%.

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,23%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Sono stati individuati anche i minimali e il massimale di reddito che sono rispettivamente Euro 16.243 ed Euro 105.014.

Quindi i minimi contributivi da versare per l'accredito previdenziale dell'intero anno sono i seguenti:

  • iscritti con aliquota al 24%: 3.898,32 euro;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: 4.260,54 euro;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: 5.477,14 euro;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: 5.689,92 euro.

 

Aliquote INPS Gestione Artigiani e Commercianti

Con Circolare n. 22 del 8 febbraio 2022 sono state stabilite le aliquote contributive, il massimale ed i minimali dell’anno 2022 per i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l’anno 2022 sono state fissate al:

  • 24% o 24,48% per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • 22,80% o 23,28% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

24 per cento

24,48 per cento

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

22,80 per cento

23,28 per cento

Aumenta il minimale di reddito per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, che passa a 16.243 euro per effetto della variazione del +1,9 per cento dell’indice ISTAT.

Di conseguenza i contributi minimi da versare saranno i seguenti:

- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni:

  • euro 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) per artigiani;
  • euro 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) per commercianti;

- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

  • euro 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) per artigiani;
  • euro 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità) per commercianti.

Per quanto riguarda il reddito eccedente il minimale, il contributo per l’anno 2022 sarà dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che è pari a 48.279 euro per il 2022. I redditi superiori a tale importo resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

Fino a

Euro 48.279

24%

24,48

Superiore a

Euro 48.279

25%

25,48

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Fino a

Euro 48.279

22,80

23,28

Superiore a

Euro 48.279

23,80

24,28

Il massimale di reddito previsto per l’anno 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 80.465 euro per i soggetti che hanno una data di iscrizione alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Diversamente, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 oppure che si siano iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari per il 2022 a 105.014 euro.

Si segnalano inoltre le scadenze da dover tenere in considerazione relativamente ai versamenti contributivi dovuti per l’anno 2022:

  • 16 maggio 2022;
  • 22 agosto 2022;
  • 16 novembre 2022;
  • 16 febbraio 2023.

 

Riduzione Contributi INPS forfettari

Con la circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 2022 è stata confermata la scadenza perentoria del 28 febbraio 2022 per la domanda di riduzione contributi INPS forfettari.

Infatti i titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti possono beneficiare della riduzione al 35 per cento dei contributi dovuti.

Chi ha intrapreso una nuova attività beneficiando del regime forfettario potrà fare domanda in modalità telematica entro la scadenza del 28 febbraio per poter beneficiare dell’agevolazione per il 2022.

Per i soggetti che già nell’anno 2021 hanno usufruito dell’agevolazione viene precisato che non è necessario presentare domanda ogni anno, così come riportato dall’Istituto: “Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso”.

 

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