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Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di esterometro

  1. Ambito di applicazione oggettivo delle operazioni attive/passive da dichiarare – casi di esclusione per le sole operazioni passive di valore inferiore a 5 mila euro

L’Agenzia traccia la rotta interpretativa esplicitando che la finalità dell’esterometro non è più ravvisabile nel semplice controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma è di più ampio respiro e ricomprende il monitoraggio di tutte le operazioni in cui la controparte è “estera”.

Di fatti, l’Agenzia delle Entrate con le risposte 1.1, 1.2 e 1.3 della menzionata Circolare, chiarisce che l’adempimento in esame non sia più legato alla rilevanza IVA delle operazioni poste in essere. L’invio in esame riguarderà, quindi, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

▪ è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso (professionista e non, persone fisiche o meno). Pertanto la trasmissione allo SDI deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori. In quest’ultimo caso solo nel caso in cui il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato tramite fattura o altro documento.

▪ Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, la non rilevanza iva riguarda quei beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità IVA di cui all’art.7-bis del DPR 633/72 (si tratta delle c.d. operazioni “fuori campo iva”). Vi rientrano ad esempio quelle prestazioni di servizi relative a beni immobili situati all’estero, poiché si deve aver riguardo al luogo in Qui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett.a) del DPR 633/72. Oppure le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art.7-quater lett. b) del DPR 633/72).

L’unica eccezione, con riferimento alle operazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, riguarda (alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 del d.l. n.73 del 2022) gli acquisti di beni e servizi di importo non superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta). In tale ultimo caso dette transazioni non costituiscono oggetto di comunicazione.  

  • L’obbligo comunicativo è stato esteso a soggetti prima esclusi, si pensi alle recenti modifiche introdotte dall’articolo 18 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazione dalla L. n. 79/2022, secondo le quali l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI, in linea generica risulta applicabile a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

    Pertanto, dal 1° luglio 2022, i soggetti forfettari e gli enti non commerciali che aderiscono al regime fiscale agevolato ex L. 398/91, compresi quelli del terzo settore, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Tra questi soggetti l’esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000. Con riferimento agli enti non commerciali l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Si rammenta comunque, che sono escluse dalla comunicazione le importazioni/esportazioni documentate da bolletta doganale, ciò anche al fine di evitare una duplicazione delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

È fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie.

 

  1. Indicazione della natura dell’operazione nelle fatture attive emesse verso l’estero e nelle autofatture/integrazioni di fatture passive estero

L’Agenzia delle Entrate rileva la necessità di compilare ai fini dell’esterometro, un documento che sia coincidente alle specifiche tecniche versione 1.7, pubblicate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 374343 del 23 dicembre 2021. Di conseguenza, su tale file lo SDI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”).

Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo - nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) - per i campi obbligatori occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI in formato analogico) e quelli riportati nel file xml da trasmettere al SdI.

In particolar modo, allo scopo di mantenere detta coerenza, in caso di emissione di fatture attive e di autofatture per le operazioni passive verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, si desume che l’Agenzia al quesito 2.1. della Circolare n.26/E, indirettamente, preveda che il campo 2.2.1.4 venga opportunamente valorizzato con la descrizione del servizio o bene oggetto della prestazione. Tuttavia, qualora l’operatore per generale il file XML da trasmettere allo SDI, per assolvere l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), non utilizzi lo stesso software che impiega per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionario/committente residente o stabilito in Italia; potrà valorizzare il campo 2.2.1.4 , in via semplificativa, riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, la dicitura “BENI E SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento emesso/ricevuto. Detta ultima semplificazione, potrà essere adottata, a prescindere la software utilizzato per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia (operazioni intracomunitarie) che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto.

Alla luce di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel chiarimento del 13 luglio 2022 in risposta al quesito 2.1., è consigliabile in caso di emissione di fatture attive o autofatture mantenere una copia cartacea riportante la descrizione ovvero valorizzare il campo 2.2.1.4 indicando la descrizione della transazione (acquisto o vendita di beni o servizio da/verso l’estero) oggetto di fatturazione.

Nella realtà tale indicazione per le fatture passive di cui alle tipologie di documento TD17-TD18-TD19 sembrerebbe pleonastica e perciò inutile in quanto già la tipologia di documento identifica se trattasi di beni e/o servizi:

  • TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto Ue ed ExtraUe, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
  •  TD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” per l’acquisto di beni dal da un soggetto residente in altro paese UE;
  • TD19 “integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72” per gli acquisti di beni da un soggetto estero UE o Extra-UE (non sono considerate né importazioni e né acquisti intracomunitari) che si trovano già in Italia, per il quale il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in un altro Paese UE o in un paese extra-UE. Questo tipo di documento deve essere utilizzato anche nel caso di acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

Più rilevante tale distinzione potrebbe essere per il tipo documento TD16, reverse charge su operazioni interne (che comunque non sono oggetto di obbligo di comunicazione via SDI). Nel caso in cui la società ricevente la fattura in reverse charge interno, e decidesse di optare per il sistema di “integrazione elettronica” tramite SdI, dovrebbe indicare se oggetto della transazione sono beni (ad esempio acquisto di cellulari, computer, etc. soggetti a reverse charge), o servizi (esempio servizi di sub-appalto nel settore edile, prestazioni di servizi nel settore edile, etc).

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, l’Agenzia si è espressa nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, chiarendo che:

  • per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, il file XML deve essere compilato riportando quale codice natura “2 – Operazioni non soggette-altri casi” e il tipo documento “TD19”.
  • Per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML deve compilarsi con il codice natura “2 – Operazioni non soggette-altri casi” e il tipo di documento “TD17”.

Tale ultima indicazione, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice “N2.2” dovrebbe essere utilizzato in caso di acquisto di beni non rilevanti ai fini IVA in Italia (analoga precisazione viene fatta per i documenti “TD19”). In questo senso, il codice “N.2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72”, risulterebbe essere destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

 

  1. Termine di trasmissione dei dati

 Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n 127/2015, dal 1° luglio 2022, la trasmissione dei dati relativi a:

  • operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. Di seguito vengono riportati le varie fattispecie trattate nella Circolare 24/E.

Per le operazioni attive, dunque, la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) deve avvenire entro l’ordinario termine di emissione della fattura ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (generalmente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6).

A tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la fattura sia stata eventualmente emessa in via anticipata. Non è stata riconosciuta la possibilità di riferirsi al termine di annotazione dei documenti nel registro IVA delle vendite.
Nel caso delle cessioni intracomunitarie, ad esempio, l’invio dei dati al SdI nell’ambito dell’esterometro è da effettuarsi comunque “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” (art. 46 del DL 331/93), anche qualora la fattura sia emessa in un momento diverso, purché nei limiti di legge (ad empio è consentito l’invio il 15 novembre 2022 dei dati riferiti a una cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre 2022, la cui fattura è emessa il 31 dello stesso mese).

Il termine di emissione della fattura deve essere rispettato anche per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA in quanto effettuate al di fuori dell’Ue. Nella fattispecie, vige il termine ordinario di 12 giorni dall’emissione della fattura (prevista ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72).

Qualora, invece, si sia in presenza di acquisti di servizi ricevuti da un soggetto extra Ue o stabilito nel territorio di un altro Stato Membro dell’Unione Europea, l’invio dei dati al SdI dovrà avvenire entro 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, determinata secondo i criteri ordinari. Nel caso di un servizio “generico”, si guarda al momento in cui le prestazioni sono ultimate (ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi), secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del DPR 633/72.

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni la trasmissione dei dati allo SDI dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.

La circolare n. 26/2022 si esprime anche in merito ai rapporti tra gli obblighi di integrazione della fattura o di autofatturazione e l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni allo SdI nell’ambito dell’esterometro ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Viene opportunamente precisato che le due prescrizioni sono autonome, fermo restando che in alcuni casi un unico adempimento può essere sufficiente per entrambe (ossia nel caso di applicazione del meccanismo del R.C. in maniera elettronica tramite invio dell’apposito documento allo SDI).

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riporta una tabella di riepilogo dei termini di adozione del regime del R.C. e di trasmissione della relativa fattura allo SDI per le operazioni di acquisto. 

Caso

Metodo e termini IVA R.C.

Scadenza Trasmissione Xml

1 - Acquisto intracomunitario di beni

Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47
Mese arrivo fattura fornitore (*)

TD18 entro il 15 del mese successivo di arrivo fattura

 

(data XML = data arrivo fattura fornitore UE)

2 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE

Autofattura art. 17, comma 2
Entro 15 del mese successivo effettuazione

 TD17 entro il 15 del mese successivo di effettuazione dell'operazione, da individuarsi ai sensi dell'art.6, comma 6, del DPR 633/72       

 

(data XML = data effettuazione)

3 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE

Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47
Mese arrivo fattura fornitore (*)

TD17 entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione da individuarsi ai sensi dell'art.6 comma 6 del DPR 633/72

 

(data XML=data ricezione fattura fornitore EU

* Autofattura art.46, comma 5, D.L. n.331/1993 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione

 

Ne consegue che il tardivo o mancato invio dei dati nei termini richiesti dall’esterometro configura una violazione inerente all’obbligo comunicativo. Tale violazione (sebbene non esplicitato dall’Agenzia) determina l’applicazione delle relative sanzioni ex art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, ma non ha effetti – qualora si tratti di acquisti soggetti a inversione contabile – né sull’obbligo di applicazione e versamento dell’imposta, né sul diritto alla detrazione del tributo.
Le sanzioni amministrative, applicabili al mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica con soggetti esteri, sono fissate nella misura di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente.

La sanzione può avere un importo massimo pari a 400 euro su base mensile, ridotta alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.

Laddove, invece, l’invio dei dati al SdI assolva anche gli obblighi di autofatturazione o di integrazione della fattura (quando non si procede all’applicazione del meccanismo del R.C. in maniera analogica ad esempio), eventuali violazioni determinano l’applicazione delle più severe sanzioni in materia di reverse charge (cfr. gli articoli 6 e 13 del DLgs, n.471/1997).  In tale circostanza, infatti, ritardi od omissioni hanno effetto sia sull’obbligo di applicazione e versamento dell’IVA, sia sul connesso diritto al recupero dell’imposta.

 

  1. Valenza fiscale dei documenti TD17-TD18-TD19

I file richiamati, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del loro invio/ricezione, costituiscono prova dell’avvenuta trasmissione e di adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture. In tali ultimi casi (fini sostitutivi) – tipicamente legati all’acquisto di servizi o beni da un soggetto extra UE ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto IVA, di cui rispettivamente ai tipi documento TD17 (“INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO”) e TD19 (“INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72”) – i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.).

Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che vadano considerati tali in base all’articolo 218 della direttiva n. 2006/112/CE), fermo l’assolvimento dell’obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo voluto dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127, i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari (si pensi, alle cessioni o alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto IVA, da trasmettere rispettivamente con tipo documento TD19 e TD17, nonché agli acquisti intracomunitari, da trasmettere con tipo documento TD18).

Tale distinzione è importante sotto il profilo sanzionatorio e di conservazione dei documenti. La comunicazione dell’integrazione tramite il documento elettronico TD17-TD18-TD19 è obbligatoria solo ai fini comunicativi dell’esterometro (che dal 1° luglio 2022 è diventato analitico, ossia con l’invio di un documento elettronico allo SDI per ogni singola operazione, invece dell’invio cumulativo trimestrale previsto con la precedente normativa). L’obbligo di integrazione, o emissione dell’autofattura può continuare, tuttavia, ad essere cartaceo, ossia il documento ricevuto da un soggetto comunitario può continuare ad essere integrata manualmente, mentre per le fatture con prestatori extra EU si può continuare ad emettere l’autofattura in formato cartaceo. La successiva trasmissione allo SDI dei documenti TD17-TD18-TD19 manterrebbe solo una valenza comunicativa ed in caso di mancato o tardivo invio si applicherebbe la sola sanzione per l’omessa/irregolare comunicazione (sanzione di 2 euro per operazione con massimo mille euro nel mese), mentre nessuna sanzione verrebbe applicata per la mancata integrazione se la stessa sia stata comunque effettuata a livello cartaceo.

Qualora, invece, con l’invio dei documenti TD17-TD18-TD19 si intendesse adempiere anche all’adempimento dell’integrazione IVA, e quindi non solo di comunicazione dell’operazione allo SDI, il mancato / tardivo invio del documento sarebbe soggetto anche alla sanzione per l’omessa integrazione IVA del documento passivo.

 

  1. Conservazione

Se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA.

Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro – resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, ovvero l’utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente.

Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.

Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI. L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica). usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

 

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