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Split Payment: Elenchi definitivi 2017 e Elenchi 2018

Elenchi 2017

Gli elenchi 2017 erano già stati oggetto di aggiornamenti (v. circolare “Split Payment 2017 – aggiornamento elenchi”) e, a seguito di un’ulteriore revisione degli stessi, ne è stata pubblicata il 31 ottobre la versione definitiva.

Tali elenchi riportano i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e sono validi fino al 31 dicembre 2017.

Si può procedere alla consultazione al seguente link:

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/

Si informa che l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 7 novembre 2017 ha confermato la possibilità per il contribuente di evitare la rettifica di eventuali fatture errate emesse nel periodo ricompreso dal 1 luglio 2017 fino alla data di emissione della circolare.

Dopo tale data, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’IVA ordinaria, ovvero con erronea indicazione della scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione ed un nuovo documento contabile.

Elenchi 2018

Gli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione dello Split Payment nel 2018 sono stati pubblicati online al seguente link:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata

In tali elenchi non sono comprese le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della Scissione dei Pagamenti.

Per queste ultime si deve fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni al seguente link:

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php      

Tuttavia si sottolinea che gli elenchi del 2018 attualmente presenti online non ricomprendono tutti i soggetti per i quali si applica il meccanismo di scissione dei pagamenti. Infatti il decreto fiscale 148/2017, modificando l’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.p.r. 633/1972, ha ulteriormente esteso l’applicazione dello Split Payment ai seguenti soggetti:

  1.  enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  2. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  1. societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  2. societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a., b., i. e iii.;
  3. societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a., b., i. e ii.;
  4. societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.”

Pertanto si evidenzia che gli elenchi relativi al 2018 pubblicati online costituiscono un utile strumento di consultazione ma che potrebbero essere oggetto di ulteriori aggiornamenti.