Breaking News

IVA: chiarimenti sulla procedura di detrazione

  • TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE

Il D.L. 50/2017 ha modificato gli artt. 19, comma 1 e 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972, i quali riguardano rispettivamente l’esercizio della detrazione e la registrazione delle fatture. Dalla lettura coordinata dei due articoli e dei chiarimenti forniti con la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate si deduce che il giorno da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

  1. esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/1972 (condizione sostanziale);
  2. possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 633 (condizione formale).

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

  •  CASISTICHE ED ADEMPIMENTI

La seguente tabella, espone, in relazione alle diverse casistiche individuate, gli adempimenti connessi e le relative scadenze, indicando in particolare:

  • la liquidazione IVA in cui far confluire la detrazione;
  • il termine ultimo entro il quale detrarre l’IVA;
  • la comunicazione Dati Fattura (ex “Spesometro”) in cui includere la fattura ricevuta.

Casistica       

Liquidazione IVA

Termine ultimo di detrazione

Comunicazione Dati Fattura*

Fattura datata 2017 e  ricevuta nel 2017 (registrata tra il 01/01/2018 ed entro il 30/04/2018)                             

È necessario creare ed utilizzare un apposito sezionale IVA relativo agli acquisti 2017 (“tredicesima liquidazione”)

30/04/2018 (termine di trasmissione della dichiarazione Iva riferita all’anno di imposta 2017)

Inserire in Comunicazione Dati Fattura riferita all’anno 2017

Fattura datata 2017 e ricevuta nel 2018 (registrata nel 2018)

Prima Liquidazione IVA 2018 successiva alla registrazione della fattura

 30/04/2019
(termine di trasmissione della dichiarazione Iva riferita all’anno di imposta 2018)

Inserire in Comunicazione Dati Fattura riferita all’anno 2018

Fattura datata 2017 e ricevuta nel 2018 (registrata tra il 01/01/2019 e 30/04/ 2019)

È necessario creare ed utilizzare un apposito sezionale IVA relativo agli acquisti 2018 (“tredicesima liquidazione”)

30/04/2019

(termine di trasmissione della dichiarazione Iva riferita all’anno di imposta 2018)

Inserire in Comunicazione Dati Fattura riferita all’anno 2018

Fattura datata 2018 e ricevuta nel 2018 (registrata nel 2018

Prima Liquidazione IVA 2018 successiva alla registrazione della fattura

30/04/2019

(termine di trasmissione della dichiarazione Iva riferita all’anno di imposta 2018)

Inserire in Comunicazione Dati Fattura riferita all’anno 2018

Fattura datata 2018 e ricevuta nel 2018 (registrata entro il 30/04/2019)

È necessario creare ed utilizzare un apposito sezionale IVA relativo agli acquisti 2018 (“tredicesima liquidazione”)

30/04/2019

(termine di trasmissione della dichiarazione Iva riferita all’anno di imposta 2018)

Inserire in Comunicazione Dati Fattura riferita all’anno 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*Le fatture d’acquisto nella Comunicazione Dati Fattura potranno essere comunicate in base all’anno in cui viene esercitato il diritto alla detrazione che coincide con l’anno di ricezione dei documenti. In merito a questo punto saranno necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  •  MEZZI DI PROVA DELLA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Il committente/cessionario che abbia esercitato il diritto alla detrazione deve essere in grado di dimostrare il momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta.

Tale dimostrazione può essere fornita ricorrendo alternativamente ai seguenti mezzi di prova:

  1. messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o da altri sistemi che dimostrino il momento di ricezione del documento (come ad esempio e-mail, buste, ricevute… etc);
  2. la corretta tenuta della contabilità e pertanto il rispetto dell’obbligo, sancito dall’articolo 25, comma 1, di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In caso di mancanza dei documenti di cui al punto i) diviene essenziale la dimostrazione di una corretta tenuta della contabilità secondo quanto previsto al punto ii). A questo scopo è opportuno che la società adotti una procedura standard formalizzata per iscritto e relativa alla ricezione e protocollazione dei documenti.

Qualora la società non disponga di alcun documento di prova né di una procedura standard efficiente, in sede di eventuali controlli si dovrà supporre che la data di ricezione della fattura coincida con la data di emissione della stessa.

Si rammenta che è obbligo del cessionario/committente procedere alla regolarizzazione di una fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”.

Pertanto il cessionario/committente che non abbia ricevuto una fattura dal proprio fornitore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, è tenuto a presentare all’ufficio competente ed entro il trentesimo giorno successivo allo scadere dei termini un’autofattura in duplice esemplare, previo pagamento dell’imposta.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 6, comma 8 e comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997.

  •  CASI PARTICOLARI

Registrazione Bolla Doganale: in tale ipotesi il committente/cessionario che si trova a dover registrare una bolla doganale relativa ad un’operazione di acquisto con IVA esigibile nel mese di dicembre 2017, dovrà dimostrare quando ha effettivamente ricevuto da parte del rappresentante doganale la relativa documentazione, se nel mese di esigibilità (ipotesi più prossima) o in un momento successivo (ipotesi più remota). In tale ultima ipotesi si rende necessario essere in possesso di tutta la documentazione che attesti la “tardiva” consegna da parte del rappresentante doganale dei documenti rilevanti ai fini Iva.

Acquisti di beni e servizi intracomunitari: in tale ipotesi il legislatore aveva già posto dei termini rigidi ed in particolare:

  • nel caso di ricezione della fattura, il committente deve annotare (registrare) la stessa, previa integrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, ma con riferimento al mese precedente;
  • nel caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, il committente deve sostituirsi al cedente ed emettere e registrare una fattura entro il 15 del mese successivo, riferita al mese precedente.

Si ritiene opportuno sottolineare che la condizione formale per la detrazione, pertanto, si verifica entro e non oltre i termini sopra esposti.

  •  RILEVAZIONE CONTABILE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Stante quanto suggerito dalla citata circolare dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà provvedere alla messa in uso di particolari sezionali qualora la registrazione di una fattura di acquisto avvenisse in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano le due condizioni sopra esposte (formale e sostanziale), entro e non oltre il termine di trasmissione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.  Tale impostazione sarà necessaria al fine di evidenziare che l’imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo d’imposta della registrazione – concorra alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si verificano i requisiti.

  •  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Infine la circolare sottolinea che il principio di neutralità dell’IVA resta garantito dall’istituto della dichiarazione integrativa con la quale è sempre possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Tale precisazione consentirà al contribuente di poter recuperare l’imposta non detratta in precedenza presentando la citata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In aderenza ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti riportati dalla circolare intervengono in una data successiva al termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017, non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla citata circolare.