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Split Payment 2018 - aggiornamento elenchi

Il presente contributo pone in evidenza i seguenti aspetti:

  • l’allargamento della platea dei soggetti verso i quali, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, è obbligatoria la fatturazione con applicazione del meccanismo dello Split Payment;
  • le modalità con cui i contribuenti possono individuare i soggetti nei confronti dei quali è obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti;
  • i chiarimenti specifici forniti dall’Amministrazione finanziaria;
  • le sanzioni applicabili;
  • l’efficacia temporale delle disposizioni.

 

  1. Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dello Split Payment

L’Art. 3, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n.48, ha modificato il contenuto dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/1972 ampliando il perimetro dei soggetti coinvolti nel meccanismo della scissione dei pagamenti.

Infatti, rispetto agli elenchi in vigore fino al 31 dicembre 2017, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dello Split Payment è stato esteso anche ai seguenti soggetti:

  1. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  2. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  3. società controllate direttamente o indirettamente:
  • dagli enti di cui ai nn. i) e ii) sopra indicati;
  • dalle società soggette allo Split Payment sulla base delle modifiche introdotte (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo Split Payment.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutti i soggetti per i quali è obbligatorio applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti a decorrere dall’1 Gennaio 2018:

Pubbliche Amministrazioni

(art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

- soggetti di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;

- soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti;

- Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007

Enti

 (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0a)

-  enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;

-  le aziende speciali;

-  le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Fondazioni

(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0b)

Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici

Società

(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)

- società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

- società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo Split Payment;

- società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo Split Payment;

- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA.

 II. Consultazione degli elenchi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per agevolare l’individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina dello Split Payment, ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi che individuano i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti a partire dall’1 Gennaio 2018. Gli elenchi sono consultabili al seguente link: http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

Si informa che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ed occorre pertanto far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile al seguente link: www.indicepa.gov.it.

Gli elenchi sono monitorati costantemente e vengono aggiornati a cura del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, divenendo validi a partire dall’anno successivo all’aggiornamento. L’esecuzione di tale attività di controllo è fondamentale poiché esiste la possibilità che un soggetto sia incluso ovvero escluso dagli elenchi in corso d’anno.

Infatti un soggetto potrebbe maturare i requisiti per l’applicazione della scissione dei pagamenti in corso d'anno, entro il 30 settembre oppure oltre tale data. Nel primo caso le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice FTSE MIB applicheranno il meccanismo dello Split Payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre nel secondo caso applicheranno le disposizioni alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Allo stesso modo un soggetto potrebbe perdere i requisiti per l’applicazione dello Split Payment in corso d’anno, entro il 30 settembre oppure oltre tale data. Nel primo caso le disposizioni del meccanismo di scissione dei pagamenti si applicheranno fino al 31 dicembre dell’anno in corso mentre nel secondo caso dovranno essere applicati fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Si segnala altresì che la disciplina della scissione dei pagamenti deve ritenersi applicabile ovvero non più applicabile solo dalla data di aggiornamento dell’elenco da parte del Dipartimento delle Finanze. Ciò, in considerazione dell’esigenza di tutelare i soggetti che abbiano fatto affidamento sugli elenchi pubblicati. Conseguentemente, deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento dell’elenco, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.

Qualora il contribuente, nelle more dell’aggiornamento dell’elenco, si sia comunque, comportato come un soggetto riconducibile nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti e, pertanto, l’imposta relativa agli acquisti sia stata assolta, ancorché in modo irregolare, l’Agenzia delle Entrate conferma che per effetto dell’inclusione nell’elenco, ancorché posticipata, non sia necessario “regolarizzare” i comportamenti posti in essere antecedentemente a tale inclusione.

Infine in presenza di situazioni di incertezza è possibile per il fornitore, ai sensi dell’art. 17-ter comma 1-quater D.p.r. 633/1972, chiedere al cessionario/committente il rilascio di un documento attestante la riconducibilità dell’acquirente ad uno dei soggetti per i quali si applicano le disposizioni del meccanismo di scissione dei pagamenti.

 III. Chiarimenti

La circolare dell’amministrazione finanziaria delinea il comportamento da adottare al verificarsi delle due seguenti casistiche, che hanno sollevato dubbi negli operatori:

  •  Società fiduciaria

Nel caso di una società le cui quote sono intestate a una società fiduciaria, la circolare chiarisce che la decisione circa l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti deve essere presa con riferimento alla natura del soggetto a cui fanno capo le quote. Infatti, nonostante la società fiduciaria rivesta formalmente la qualifica di proprietaria delle quote azionarie di cui è intestataria, l’effettivo titolare delle quote in questione è comunque il cliente fiduciante. Pertanto, andrà verificato se il soggetto fiduciante rientri o meno nell’ambito di applicazione dello Split Payment (a nulla rilevando l’intestazione formale delle quote azionarie).

  •  Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU)

I compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU) che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria non sono assoggettati alla disciplina della scissione dei pagamenti.

 IV. Sanzioni applicabili

L’Agenzia delle Entrate, applicando i principi contenuti nello Statuto dei contribuenti (nel caso di specie “obiettive condizioni di incertezza”), conferma che non verrà applicata alcuna sanzione in relazione ad eventuali comportamenti difformi (rispetto alle nuove norme in vigore dal 1 Gennaio 2018) adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare. Pertanto, nessuna sanzione dovrebbe essere applicata per le violazioni commesse sino al 7 maggio 2018, ma a condizione che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta.

V. Efficacia temporale delle disposizioni

Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1 Gennaio 2018.

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Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che il presente contributo costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo. Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.