Breaking News

Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari

L’incentivo, nella forma del credito d’imposta, spetta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, in relazione al costo degli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati:

  • a partire dal 1° gennaio 2018, il cui costo superi di almeno l'1% quello degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
  • dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ma solo per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il cui costo superi di almeno l'1% quello degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione dal 24 giugno al 31 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è pari al 75%, elevato a  90% per le micro, piccole e medie imprese e le start-up innovative, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro,del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

  • su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, purché iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
  • su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione. Sono escluse le spese per l'acquisto di spazi nell'ambito di televendite o relative a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Non sono agevolabili le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso accessorie, funzionali o connesse, ivi compresi i costi di intermediazione.

Le spese si considerano sostenute secondo i criteri di competenza temporale dell’art. 109, DPR 917/86 (ossia alla data in cui le prestazioni sono ultimate) e devono risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali dei conti.

Il credito d’imposta, imponibile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa  statale, regionale o europea.

Per accedere al credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 e a quelli effettuati e da effettuare (con effetto quindi prenotativo) per l'anno 2018, i soggetti interessati, devono presentare, dal 22 settembre fino 22 ottobre 2018, un'apposita comunicazione telematica in cui indicare, separatamente per le due tipologie di investimento (stampa ed emittenti radio-televisive):

  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
  • la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente;
  • il credito di imposta richiesto.

Entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse2 e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento (le cui modalità e termini non sono specificati dal DPCM) in ordine agli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento stesso pubblicato (il termine non è indicato) sul suo sito istituzionale.

Per gli anni successivi, la su citata comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno e l'adozione del provvedimento del Dipartimento è effettuata entro 30 aprile. 

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.