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Rottamazione ter e definizioni agevolate

di Rottamazione ter e definizioni agevolate

il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto “Collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 24 ottobre 2018, ha introdotto una pluralità di norme fiscali, riguardanti, in particolare, la definizione agevolata di:

  • processi verbali di constatazione;
  • atti del procedimento di accertamento;
  • carichi affidati all’Agente della Riscossione;
  • carichi per risorse proprie dell’Unione Europea;
  • controversie tributarie;
  • imposte di consumo.

È, inoltre, stabilito lo stralcio dei debiti sino ad euro 1.000 affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

1. Rottamazione 

Il decreto fiscale introduce una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. rottamazione-ter) che, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede la possibilità di definire le pendenze affidate agli agenti della riscossione, al netto di sanzioni e interessi di mora. La sanatoria include i carichi affidati tra il 2000 e il 2017.

La riapertura della definizione agevolata si contraddistingue dalle precedenti “rottamazioni” in ragione di un allungamento dei termini per il pagamento dilazionato delle somme dovute, e, in particolare, sarà possibile rateizzare il pagamento in 5 anni con due versamenti l’anno semestrali entro il 31 luglio e il 30 novembre, per un numero massimo di 10 rate.

L’art. 3 del D.L. 119/2018 dispone che i debiti – diversi da quelli di natura comunitaria – risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi;
  • gli interessi di mora di cui all’art. 30, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • le sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi.

2. Modalità di accesso del beneficio

Al fine di usufruire della definizione agevolata, l’Agente della Riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

La volontà del debitore di procedere alla definizione agevolata deve essere comunicata all’Agente della Riscossione, entro il 30 aprile 2019, mediante una specifica dichiarazione, pubblicata dall’Agente della Riscossione (Mod. DA-2018). In tale istanza, il debitore sceglie, inoltre, il numero di rate semestrali nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.

Nella domanda, il contribuente è altresì tenuto ad indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che – dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute – sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati: in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda presentata può essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente – in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate semestrali consecutive di pari importo (scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, dal 2019) – le somme:

  • affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sugli importi di cui al punto precedente, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Nell’ipotesi di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella domanda;
  • tramite bollettini precompilati, che l’Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di precisazione delle somme dovuto per la definizione agevolata, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità di cui al punto precedente;
  • presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione. In questo caso, si applica l’art. 12, co. 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, con i criteri previsti dal D.M. 24 settembre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, quest’ultima non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

3. Rapporti con le precedenti rottamazioni

L’art. 3, co. 21, del D.L. 119/2018 stabilisce che l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’art. 1, co. 6 e 8, lett. b), n. 2), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione bis), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’Agente della Riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Rimane, naturalmente, salva la facoltà del debitore di effettuare il pagamento delle rate differite al 31 luglio 2019, in un’unica soluzione.

Diversamente, i debiti riguardanti i carichi per i quali non è stato eseguito l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine non possono formare oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del D.L. 119/2018 e l’eventuale domanda è improcedibile.

Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’art. 6, co. 13-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste da tale disposizione e dall’art. 1, co. 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’Agente della Riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Rimane, naturalmente, salva la facoltà del debitore di effettuare il pagamento di tali rate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

L’art. 3, co. 25, del D.L. 119/2018 stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata è riconosciuta anche per i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi delle seguenti disposizioni:

  • art. 6, co. 2, del D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  • art. 1, co. 5, del D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al successivo co. 8, lett. b), n. 1).

 4. Stralcio dei debiti sino ad euro 1.000 affidati al Concessionario dal 2000 al 2010

 L’art. 4 del D.L. 119/2018 dispone che sono automaticamente annullati al 31 dicembre 2018 i debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino ad euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 119/2018.

Le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle pagate a partire da tale data sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza, e – in assenza anche di questi ultimi – sono rimborsate.

Le suddette disposizioni dell’art. 4 del D.L. 119/2018 non si applicano, tuttavia, ai debiti relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE); crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse legate al gettito comunitario e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

5. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

L’art. 1 del D.L. 119/2018 dispone che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e ritenute;
  • contributi previdenziali;
  • imposte sostitutive, IVIE e IVAFE;
  • IVA.

La definizione agevolata può riguardare esclusivamente i verbali per i quali, alla suddetta data del 24 ottobre 2018, non era stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La particolarità di questa definizione agevolata consiste nel fatto che devono essere accettati, senza condizioni, tutti i rilievi presenti nel verbale, anche quelli che, astrattamente, il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento dell’Agenzia delle Entrate: se fosse già stato notificato l’accertamento entro il 24 ottobre 2018, si può definire l’accertamento stesso e non il verbale, rispettando i requisiti di legge.

Le dichiarazioni di regolarizzazione devono essere presentate entro il 31 maggio 2019, con le modalità da stabilirsi a cura di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della definizione agevolata, nella dichiarazione di regolarizzazione non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate (è fatto espressamente divieto alla compensazione) entro il 31 maggio 2019, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019: è possibile ottenere una rateizzazione, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento, ad esempio a causa dell’omesso versamento dell’unica soluzione o della prima rata, si decade dai benefici della definizione agevolata, con la conseguente emissione dell’avviso di accertamento, che potrà essere contestato in sede giudiziale.

6. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’art. 2 del D.L. 119/2018 stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica o liquidazione e gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 oppure entro il termine, se più ampio, per fruire dell’acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso.

Il riferimento alla notifica entro il 24 ottobre 2018 comporta, pertanto, che l’atto non è definibile se entro tale data:

  • è stato presentato ricorso, con l’effetto che è possibile beneficiare della definizione delle liti pendenti;
  • è già spirato il termine per il ricorso, considerando l’effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione.

Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata:

  • gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure);
  • gli avvisi bonari;
  • le cartelle di pagamento, che possono beneficiare della c.d. rottamazione o della definizione agevolata delle liti pendenti;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni, che possono fruire della definizione agevolata delle liti pendenti;
  • gli atti emessi dagli enti previdenziali, come l’INPS, ancorché la base imponibile contributiva coincida con quella fiscale.

Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, co. 1, lett. c), e 11, co. 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti con il pagamento degli importi complessivamente dovuti per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.

Gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018 oppure entro il termine, se più ampio, per fruire dell’acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso: è possibile richiedere la rateazione degli importi, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, mentre è esclusa la compensazione. Per ciascun atto definito, deve essere utilizzato un distinto modello di pagamento F23 o F24: entro 10 giorni dal versamento in un’unica soluzione, o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

In caso di mancato perfezionamento, non si producono gli effetti della definizione agevolata e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei suddetti procedimenti.

7. Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’art. 6, co. 1, del D.L. 119/2018 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Corte di Cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia[1].

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018 – le controversie possono essere definite con il pagamento del:

  • 50% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • 20% del valore della controversia, nell’ipotesi di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Questa definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il 31 maggio 2019: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro tale data, è presentata, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo e effettuato un distinto versamento: per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti, ai fini della definizione agevolata, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio: la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, è ammesso il pagamento rateale, in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019: su questi versamenti si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del pagamento. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è, in ogni caso, subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all’art. 3, co. 21, del D.L. 119/2018.

Le conseguenze della definizione agevolata prevalgono su quelle delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere di queste disposizioni: in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale, innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

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Si raccomanda l'attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme, tenendo in considerazione che l’iter di conversione in legge potrebbe prevedere la modifica di alcune disposizioni commentate.

Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.

 

[1] L’art. 12 c. 2 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il valore della controversia è pari al tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.