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Rivalutazione di quote e terreni più onerosa

La possibilità riguarda i beni detenuti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale. La rideterminazione del valore ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare della plusvalenza imponibile, ai fini dell’Irpef quale reddito diverso, emergente dalla cessione della quota o del terreno posseduto.

Mai come quest’anno, però, prima di procedere alla rideterminazione del valore fiscale del bene posseduto, sarà necessario effettuare un’attenta verifica sulla convenienza dell’operazione. Ciò in quanto il Legislatore ha previsto l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nel 2018 la misura dell’imposta sostitutiva da applicare al valore di perizia del bene era pari all’8%, sia per i terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Invece, per l’anno 2019, l’aliquota è fissata nelle seguenti misure:

  • 11% per le partecipazioni qualificate;
  • 10% per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% per i terreni.

La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva è stabilita al 30 giugno 2019, che cade di domenica, quindi, il termine slitta automaticamente al 1° luglio 2019. Lo stesso vale per l’asseverazione della perizia di stima, che dovrà pertanto avvenire entro il prossimo 1° luglio.

È appena il caso di ricordare che la tempestività del versamento dell’imposta sostitutiva, che può avvenire in un’unica soluzione oppure in 3 rate annue di pari importo, con applicazione del tasso di interesse del 3% annuo sulla II° rata e sulla III° rata, è fondamentale poiché perfeziona la rivalutazione.

Tantoché, qualora il pagamento non avvenisse entro la scadenza, il contribuente decadrebbe dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l’eventuale importo versato tardivamente potrebbe essere recuperato solo mediante la presentazione di una specifica istanza di rimborso.

Diversamente, se la prima rata dell’imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro il 1° luglio 2019, ma verrà omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non viene meno e gli importi non versati e dovuti saranno iscritti a ruolo, salvo che il contribuente regolarizzi la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

L’imposta sostitutiva va versata mediante modello F24 e gli eventuali interessi dovuti derivanti dalla scelta di pagare l’imposta a rate “seguono” il codice tributo del bene a cui la rivalutazione si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va indicato quale anno di riferimento il 2019, ossia il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso del bene.

Si noti, infine, che l’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata orizzontalmente con eventuali crediti precedentemente sorti, quindi, ad esempio, con un credito Irpef.