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Nuovo termine per l'emissione delle fatture elettroniche

Si ricorda che fino al 30 giugno 2019 era in vigore un periodo di moratoria da sanzioni in caso di emissione delle fatture elettroniche oltre il predetto termine. Infatti per i contribuenti era possibile emettere le fatture tardivamente a condizione che la procedura di emissione fosse completata entro il termine della liquidazione periodica IVA di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate inoltre, con la circolare 14/E/2019 dello scorso 17.6.2019, ha chiarito che i nuovi termini previsti per l’emissione di una fattura immediata non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.  Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".

Il novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione nel caso in cui sia diversa da quella di emissione. Dal momento che l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesta "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica è pertanto possibile che nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura venga riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate C.M. 14/E/2019

 

 Emissione delle fatture

Secondo la C.M. 14/E/2019 poiché  “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica (…)” , è possibile assumere che la data riportata in tale campo sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, “in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”.

Conseguentemente, qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato art. 21, co. 4, primo periodo, del DPR 633/1972, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

ESEMPIO:

Si prenda come esempio una cessione effettuata in data 28.9.2019. In relazione a tale operazione, viene precisato che la fattura “immediata” che documenta la cessione in parola potrà, alternativamente:

  1. essere emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28.9.2019);
  2. essere generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in questo caso entro il 10.10.2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28.9.2019);
  3. essere generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28.9.2019) e il termine ultimo di emissione (10.10.2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28.9.2019).

Si precisa che tali conclusioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante SdI), in merito alle quali la C.M. 14/E/2019 precisa che il documento che attesta l’operazione deve contenere entrambe le date (data di effettuazione dell’operazione e data di emissione della fattura).

La C.M. 14/E/2019 precisa che la possibilità di emettere le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, riguarda solamente le fatture immediate, poiché per quelle differite resta applicabile la disposizione prevista dall’art. 21, co. 4, lett. a), DPR 633/1972, secondo cui “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

ESEMPIO:

Nella circolare 14/E/2019 viene proposto l’esempio di un’operazione composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2.9.2019, 10.9.2019 e 28.9.2019, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.

Dal chiarimento emerge, quindi, che la data riportata nella fattura elettronica è quella corrispondente all’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, mentre la data di invio allo SdI deve avvenire nell’intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

 

FATTURE PER SERVIZI (casistica NON riportata dalla Circolare)

Differente è invece il caso di emissione della fattura per prestazione di servizi. Infatti il servizio ai fini IVA si considera effettuato al momento del pagamento o, se emessa anticipatamente, alla data di emissione della fattura.

Nel caso di emissione di fattura preceduta dal pagamento della prestazione (ad esempio perché il cliente ha pagato sulla base di una fattura proforma del professionista) nel campo data viene indicata la data di pagamento con possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni da tale data.

Esempio 1: data pagamento della prestazione 30 giugno, la fattura può essere creata e trasmessa allo SDI entro il 12 luglio indicando nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file la data di pagamento della prestazione, 30 giugno

Esempio 2: In molte società è prassi emettere la fattura con data fine mese, sebbene creata, e trasmessa allo SDI, il mese successivo, esempio nella prima settimana di luglio viene emessa la fattura con data 30 giugno, pur in assenza di pagamento anticipato della prestazione. Dal 1° luglio tale comportamento non è più corretto in quanto per i servizi la data di effettuazione dell’operazione coincide con la data di pagamento della stessa o, se anticipata, la data di emissione della fattura, che come abbiamo visto coincide con la data di trasmissione allo SDI. Nel caso sopra riportato, quindi, la data del 30 giugno non può essere indicata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file in quanto non è data di effettuazione dell’operazione non essendo né la data di pagamento né la data di emissione della fattura (alias data di trasmissione allo SDI). Quindi nel caso di emissione il 5 luglio di una fattura per servizi di competenza giugno, ma di cui non si è ancora ricevuto il pagamento, nel campo “Data” della sezione “Dati generali” va indicata la data del 5 luglio e la fattura dev’essere trasmessa allo SDI il 5 luglio stesso.

Viene precisato, infine, che nulla cambia con riferimento ai più ampi termini di emissione della fattura previsti da disposizioni speciali, quali, ad esempio, quelli contemplati dal D.M.  18.11.1976, nel caso di operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze (che non provvedono direttamente all’emissione dei documenti), ovvero dall’art. 35-bis del DPR 633/1972 nel caso di eredi di un professionista.

Annotazione delle fatture emesse

L’art. 12 del D.L. n. 119/2018 è intervenuto sull’art. 23 del DPR 633/1972, prevedendo che, a far data dal 24.10.2018:

“il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni e che Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 14/E/2019, ha sottolineato che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta.

ESEMPIO:

Riprendendo l’esempio formulato nel paragrafo precedente, si avrà che la fattura emessa il 10.10.2019, per un’operazione del 28.9.2019, potrà essere annotata entro il 15.10.2019 con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (es. per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16.10.2019 con riferimento a settembre).

 

La novità potrebbe comportare alcune problematiche pratiche laddove, per restare all’esempio, antecedentemente al 10.10.2019, data di trasmissione della fattura relativa ad un’operazione di settembre, ne venissero trasmesse altre, riferite ad operazioni successive (si pensi ad una fattura del 1.10.2019, relativa ad un’operazione effettuata in pari data). In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, ovvero l’adozione di registri sezionali o di altri metodi ritenuti idonei.


Nella C.M. 14/E/2019, l’Agenzia delle entrate precisa che il nuovo termine di annotazione delle fatture emesse ha valenza generale, riguardando anche quelle variamente differite di cui all'art. 21, co. 4, del DPR 633/1972, con l'unica eccezione delle triangolazioni nazionali (cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente) le cui fatture, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese seguente a quello di emissione (e con riferimento al medesimo mese).

Sempre con riferimento all’art. 23 del DPR 633/72, nella C.M. 14/E/2019 si evidenzia come la norma continui a disporre che, “per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione”. Considerata la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’operazione e, quindi, con l’esigibilità dell’imposta. Tale indicazione vale anche per le ipotesi di fattura cartacea o di fattura extra SdI.

Registrazione degli acquisti

L’art. 13 del D.L. n. 119/2018, modificando l’art. 25 del DPR 633/1972, ha soppresso il previgente obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”: nessuna modifica è stata apportata, invece, all’ulteriore obbligo dettato dall’art. 25 del DPR 633/1972, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

In relazione all’obbligo soppresso, vale a dire quello di “numerare in ordine progressivo le fatture”, la C.M. 14/E/2019 precisa che, ove la numerazione delle fatture risulti comunque utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, il contribuente potrà continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, fermo restando l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Detrazione dell’IVA

L’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato significative modifiche all’art. 1, co. 1, del DPR 100/1998, in tema di detrazione IVA, disponendo che per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Inoltre, ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione, è necessario siano soddisfatti i richiamati requisiti, vale a dire ricezione ed annotazione della fattura.

ESEMPIO:

Così, ad esempio, per un’operazione del 28.9.2019, documentata tramite fattura emessa il 10.10.2019, ricevuta il 12.10.2019 ed annotata entro il giorno 15.10.2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019. Diversamente, laddove un’operazione del mese di dicembre 2019 venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel mese di febbraio 2020, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione del documento.

Nella C.M. 14/E/2019 viene precisato, inoltre, che le modifiche introdotte in materia di detrazione Iva dal D.L. 119/2018 interessano tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche veicolate allo SdI o su altri canali, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale.

    

ESEMPIO:

Così, ad esempio, per un’operazione del 29.6.2019, documentata tramite fattura emessa l’8.7.2019, ricevuta il 13.7.2019 ed annotata entro il giorno 15.7.2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.