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Scadenziario luglio

Lunedì 1 luglio


  • IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per le persone fisiche non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive) e del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo). 

  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.

  • IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.
  • IVAFE: per le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del: saldo dei contributi per l’anno precedente; primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: saldo dei contributi per lo'anno presecente (aliquota 24% o 25,72%); primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente.

  • IRAP, imposte sostitutive e addizionali per le Società di persone e soggetti equiparati, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019; delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali e società di persone, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, non soggetti agli indici sinteticidi affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IVA:per i soggetti con partita IVA, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019

  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine iniziale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno.


 Mercoledì 10 luglio 


  • Contributi INPS: per i datori di lavoro domestico scade il versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno.


    Martedì 16 luglio 

  • Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il termine per il versamento dei contributi relativi al mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95 per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95 per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).  

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo scade il versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 1° luglio scade il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.


 Lunedì 22 luglio 


  • Imposta di bollo: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile- giugno. 

    L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.


 Martedì 23 luglio 


  • IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive per i dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolaridi alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente scade il termine per la presentazione diretta in via telematica all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2019, unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Il modello 730/2019 può essere presentato direttamente anche: in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli; in forma congiunta.

  • IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive: per i CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale scade il termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2019 presentati dai contribuenti dall’1.7.2019 al 23.7.2019:

    • la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
    • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2019 e delle schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
    • la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2019.

 Giovedì 25 luglio 


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
  • IVA: per i soggetti soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno, in via obbligatoria o facoltativa.


 Lunedì 29 luglio 


  • Imposta dirette: per le società con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno scade il termine per il deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle Imprese.


 Martedì 30 luglio 


  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.

    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio.


 Mercoledì 31 luglio 


  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.9.2017 e che hanno presentato la domanda di “rottamazione” entro il 15.5.2018 scade il termine per il versamento del totale o della prima rata delle residue somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, per le quali si è usufruito di una nuova dilazione, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione.

  • Tributi, contributi e altre entrate: per i Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “rottamazione” entro il 30.4.2019 scade il termine per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione.

  • IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per le persone fisiche non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive); del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per il 2019 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo).

  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.

  • IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.
  • IVAFE: per le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 delle imposte patrimoniali dovute.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno precedente;
    • primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 24% o 25,72%); primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente.

  • IRAP, imposte sostitutive e addizionali: per le società di persone e soggetti equiparati, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali); del saldo IRAP per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali e società di persone, non soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale scade il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 (fino all’1.7.2019) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 2.7.2019 - 31.7.2019.
  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° o 22 luglio scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti i non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.

  • IRPEF e IRES: per i preponenti di agenti e rappresentanti scade il termine per: pagare le suddette provvigioni; consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 IVA scade il termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno.

  • IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente; ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente.

          La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: è stata emessa una bolletta doganale; siano                state emesse o ricevute fatture elettroniche.