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Scadenziario settembre

Lunedì 16 settembre


  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione  delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali,IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. 

  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori  coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

  • Addizionale regionale IRPEF per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF “Versamento ritenute”:per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo scade il versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 1° luglio scade il versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 31 luglio scade il versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.


 Mercoledì 25 settembre


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto, in via obbligatoria o facoltativa.

 Lunedì 30 settembre


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR scade il termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

    Si tratta, in particolare:

    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
    • del saldo per l’anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2019 dell’addizionale comunale;
    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
    • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
    • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;
    • del saldo per l’anno 2018 e del primo acconto per l’anno 2019 dei contributi INPS dovuti alla Gestione artigiani o commercianti o alla Gestione separata ex L. 335/95;
    • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
    • del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019.
  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese individuali, società di persone e soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti al 30.9.2019 scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte Sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi...

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte Sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • Imposta di registro: per il Locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.