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Scadenziario agosto

Martedì 20 agosto


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte, sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IVA: per i oggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo scade il versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 1° luglio scade il versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 31 luglio scade il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre aprile-giugno.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite

  • Contributi ENASARCO: per i committenti di agenti e rappresentanti scade il versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime opzionale trimestrale scade la liquidazione dell’IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.


 Domenica 25 agosto (slitta a lunedì 26 agosto)


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la  presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine di presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa.

 Venerdì 30 agosto


  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per iSoggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019

  • Diritto annuale Camera di Commercio: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.
  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine di registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.


 Sabato 31 agosto (slitta a lunedì 2 settembre)


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte, sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della quarta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.

  • IVA: per i soggetti Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il 

    Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

    • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente;
    • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente.

    La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

    • è stata emessa una bolletta doganale;
    • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.