Novità dallo studio

Brexit

 

A oggi sta proseguendo la libera circolazione delle merci senza controlli alle frontiere e nessuna formalità doganale. Il trattamento doganale e fiscale dopo l’uscita del Regno Unito dipenderà da quale modalità sarà adottata da tale Paese.

La Commissione europea ha diffuso la "Lista di controllo in vista della preparazione alla Brexit", indirizzata alle imprese Ue che commerciano con il Regno unito. Il documento contiene i collegamenti e rimandi a tutte le disposizioni e istruzioni finora emanate in materia.

Si rammentano le 2 date chiave:

    • in caso di fuoriuscita non negoziata (hard Brexit), il Regno Unito diventerebbe un Paese terzo dal 1.11.2019;
    • in caso di accordo, invece, le regole UE sul mercato interno e l'unione doganale cesseranno l'applicazione dal 31.12.2020.

La Commissione ha proposto di prorogare i Regolamenti Ue sulla libertà degli scambi e la normativa Ue in materia di aiuti di Stato, in relazione a eventuali soluzioni flessibili per misure di sostegno nazionali.

I temi affrontati nel documento della Commissione sopra citato sono i seguenti: certificati e autorizzazioni; residenza fiscale; etichetta e marchio; accordi commerciali Ue; regime doganale; diritti di Dogana; divieti e restrizioni; controlli sanitari e fitosanitari; prestazione di servizi nella Ue e transfrontalieri; abilitazione professionale; IVA (beni e servizi); disegni, modelli, protezione giuridica; clausola del foro di competenza; trattamento dei dati personali; società di diritto britannico; fiscalità diretta. In allegato alla presente il documento citato.

Di seguito proviamo a sintetizzare i principali impatti IVA in caso di hard Brexit:

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TRA REGNO UNITO E STATI MEMBRI

Le cessioni di beni da uno Stato comunitario al Regno Unito continueranno a non scontare l’applicazione di IVA, ma sulla base di un titolo diverso. Di fatto, se attualmente dette cessioni si qualificano come intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993, completato il recesso esse andranno considerate come esportazioni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972.

Allo stesso modo, gli acquisti in Italia di beni provenienti dal Regno Unito non andranno più trattati come acquisti intracomunitari, di cui all'art. 38 del D.L. n. 331/1993, bensì come importazioni, con conseguente pagamento dell’IVA all'importazione in dogana.

Quest’ultimo aspetto va tenuto in debito conto da parte degli operatori economici che, non assolvendo più l’imposta sull'acquisto mediante il meccanismo del reverse-charge (che prevede la registrazione dell’IVA sull'acquisto intracomunitario sia a debito che a credito, comportando così un materiale azzeramento dell’onere impositivo), dovranno sopportare, di regola, una nuova uscita (o meglio, anticipazione) di cassa.

Con riferimento ai servizi, le regole di territorialità sulle prestazioni rese da un operatore residente in uno Stato comunitario ad un committente d’oltremanica non subiranno modifiche significative; si segnala, tuttavia, che la relativa fattura dovrà contenere la dicitura “operazione non soggetta” (e non più “inversione contabile”) di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. (b) del DPR n. 633/1972.

D’altra parte, l’IVA sulle prestazioni di servizi rese da un prestatore stabilito nel Regno Unito a committente stabilito in Italia sarà assolta da quest’ultimo, attraverso il meccanismo dell’autofattura e non più attraverso quello dell’integrazione della fattura (che è previsto per gli acquisti di servizi generici resi da prestatore stabilito in uno Stato comunitario).

IDENTIFICAZIONE DIRETTA VS. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE

Ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/1972, i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, che intendono svolgere sul territorio italiano operazioni che fanno sorgere la necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA, possono ottenere l’assegnazione di un numero di partita IVA italiano mediante lo strumento semplificato dell’identificazione diretta.

Possono avvalersi dell’identificazione diretta i soggetti che risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo, con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

Attualmente, i suddetti strumenti di reciproca assistenza sono stati attivati  solo con gli Stati membri dell’Unione Europea; di conseguenza,  i soggetti residenti in uno Stato extra-UE non possono accedere al meccanismo dell’identificazione diretta, essendo invece tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia. Detta modalità, comportando la responsabilità solidale del rappresentante con il soggetto rappresentato, è di solito più onerosa rispetto all'identificazione diretta.

Di conseguenza, qualora non fossero negoziati strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposte indirette col Regno Unito (diventato Stato extra-UE), i soggetti ivi residenti sarebbero tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia, non potendo più avvalersi del meccanismo dell’identificazione diretta.

Se così fosse, resterebbe, altresì, da capire se i soggetti britannici non residenti, ma già identificati direttamente ai fini IVA in Italia quando il recesso diverrà operativo, potranno continuare ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in qualità di soggetti identificati direttamente, ovvero se saranno tenuti, a loro volta, a nominare un rappresentante fiscale. Il passaggio dall'identificazione diretta al rappresentante fiscale potrebbe comportare la chiusura della “vecchia” partita IVA e l’apertura di una nuova, complicando i rapporti con clienti e fornitori. Resterebbe poi da chiarire in che modo le posizioni (per es. debito e credito IVA, status di esportatore abituale, plafond formato in precedenza, etc.) maturate in capo all'identificazione diretta potranno trasferirsi in capo alla rappresentanza fiscale.