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Scadenziario novembre

Lunedì 18 novembre


  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre luglio-settembre.

  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 ottobre scade il versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il  versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: p'er i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo scade il versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 1° luglio scade il versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 31 luglio scade il versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 settembre scade il versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 ottobre scade il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA - Regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale scade la liquidazione dell’IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.


 Mercoledì 20 novembre


  • Contributi ENASARCO: per i committenti di agenti e rappresentanti scade il versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.


 Lunedì 25 novembre


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.

 Sabato 30 novembre (slitta a lunedì 2 dicembre)


  • IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali: per le persone fisiche scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2019.

  • IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali: per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019 scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2019 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2019.

    Il quadro AC del modello REDDITI PF 2019 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2019

  • Imposte sostitutive e addizionali: per le società di persone e soggetti equiparati scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI 2019 

  • IRES, imposte sostitutive e addizionali: per i soggetti IRES “solari” scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI 2019.

  • IRES: per i soggetti IRES “solari” scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI 2019, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

    In generale, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

    Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
  • IRES: per le società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade la presentazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale CNM 2019” relativo all’anno precedente: esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel; obbligatoriamente in forma “autonoma”, non potendo essere inserito nel modello REDDITI SC 2019.

  • IRES: per i soggetti IRES “solari” scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI 2019, l’esercizio dell’opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

    In generale, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.

    Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

  • IRAP: per i soggetti passivi IRAP, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade il termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2019.
  • IRAP: per gli imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello IRAP 2019, l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

    I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello

  • IRAP: per gli imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello IRAP 2019, la revoca dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), a decorrere dal periodo d’imposta in corso. La revoca è possibile decorso il triennio di validità dell’opzione.
  • IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali: per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2019 scade la presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 cui era obbligato il defunto.

  • Imposte dirette: per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “rottamazione” entro il 31.7.2019 scade il termine per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione

  • Imposte e contributi: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “saldo e stralcio” entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019 scade il termine per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione.
  • IRPEF e IRAP: per gli imprenditori individuali scade il termine per versare la prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019.

    Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2020.

  • IRPEF e IRAP: per le persone fisiche scade il versamento della second o unica rata di acconto dell'Irpef dovuta per l'anno in corso, la seconda o unica rata di acconto dell'Irap dovuta per l'anno in corso (se soggetto passivo Irap)
  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo scade il versamento della seconda o unica rata di acconto della “cedolare secca sulle locazioni” dovuta per l’anno in corso.

  • Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso.

  • Imposta sostitutiva del 15% o 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso.

  • IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero scade il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l’anno in corso.
  • IVAFE: per le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero scade il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l’anno in corso.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso, nei limiti del previsto massimale.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 scade il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente, nei limiti del previsto massimale.

  • IRAP: per le società di persone e soggetti equiparati scade il versamento seconda o unica rata di acconto dell’IRAP dovuta per l’anno in corso.
  • IRES e relative addizionali, IRAP:per i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRES (e di eventuali addizionali o maggiorazioni), dovuta per l'anno in corso, la seconda o unica rata di acconto dell'IRAP dovuta per l'anno in corso.
  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio scade il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio scade il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 ottobre scade il versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.

    I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

     

  • IVA: per i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente. La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: è stata emessa una bolletta doganale e/o sano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

  • IVA: per i soggetti obbligati a trasmettere i corrispettivi telematici scade il termine per la trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato dei corrispettivi mensili relativi al mese di ottobre.

 Lrispettivi tributa