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Scadenziario dicembre

 Lunedì 16 dicembre


  • IMU: per i soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali scade il termine per il versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno in corso.
  • IMU: per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2020.

  • TASI: per i soggetti passivi scade il termine per il versamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l’anno in corso.

  • Contributi INPS lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.

  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • IRPEF e cedolare secca sulle locazioni : per i sostituti d’imposta scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni trattenuta a novembre nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2019.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). 

  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

  • IRPEF e IRES: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA a regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.


 Venerdì 20 dicembre


  • IVA: per i soggetti passivi IVA e consumatori finali scade il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

    L’adesione avviene avvalendosi delle apposite funzionalità disponibili:

    • sul portale “Fatture e corrispettivi”, da parte dei soggetti passivi IVA;
    • nella propria area riservata di "Fisconline", da parte dei consumatori finali.

 Venerdì 27 dicembre 


  • IVA: per i soggetti con partita IVA scade il versamento dell’acconto IVA.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di ottobre e novembre, in via obbligatoria o facoltativa.


 Lunedì 30 dicembre 


  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.

    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.


 Martedì 31 dicembre 


  • IRPEF e IRES: per i titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni scade il termine per effettuare investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto, per beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”.

    Se entro il 31.12.2019 l’ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, i “superammortamenti” spettano se gli investimenti sono effettuati entro il 30.6.2020.

  • IRPEF e IRES: per i titolari di reddito d’impresa scade il termine per effettuare investimenti in beni materiali strumentali nuovi, o in beni strumentali immateriali, per beneficiare dei c.d. “iper-ammortamenti”.
    Se entro il 31.12.2019 l’ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, gli “iperammortamenti” spettano se gli investimenti sono effettuati entro il 31.12.2020.
  • IRPEF: per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, imprese familiari, soci di cooperative scade il termine per sostenere le spese, mediante effettuazione di bonifici bancari o postali, al fine di usufruire, a partire dall'anno 2019, della detrazione IRPEF del 50% per determinati interventi di recupero edilizio o per l’acquisto di box auto pertinenziali.

  • IRPEF: per le persone fisiche che hanno sostenuto spese per interventi di recupero edilizio iniziati dall’1.1.2018 scade il termine per sostenere le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% a partire dall'anno 2019, entro determinati limiti massimi.

  • IRPEF: per le persone fisiche scade il termine per sostenere le spese, mediante strumenti tracciabili, al fine di usufruire, a partire dall'anno 2019, della detrazione IRPEF del 36% relativa a spese riguardanti:
    • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
    • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • IRPEF e IRES: per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade il termine per sostenere le spese relative a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, al fine di beneficiare della prevista detrazione d’imposta, a partire dall'anno 2019, entro determinati limiti massimi.

  • IRPEF e IRES: per i condomini scade il termine per comunicare all'amministratore del condominio i dati relativi alla cessione, effettuata nel 2019, del credito corrispondente alla detrazione d’imposta spettante per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, se non sono già stati indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi.

  • IRPEF e IRES: per i soggetti che effettuano determinati interventi antisismici sugli edifici scade il termine per sostenere le spese relative a determinati interventi antisismici sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche, adibiti ad abitazione o ad attività produttive, al fine di beneficiare della prevista detrazione d’imposta a partire dall'anno 2019, entro determinati limiti massimi.
  • IRPEF e IRES: per i condomini scade il termine per comunicare all'amministratore del condominio i dati relativi alla cessione, effettuata nel 2019, del credito corrispondente alla detrazione d’imposta spettante per interventi antisismici sulle parti comuni condominiali, se non sono già stati indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi. 

  • Imposte indirette: per tutti i  soggetti scade il termine per acquistare, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, rottamando un precedente veicolo, al fine di beneficiare del previsto contributo sul prezzo d’acquisto.
  • IRPEF: per i percipienti provvigioni scade il termine per spedire al committente, preponente o mandante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni corrisposte:

    • se ci si avvale dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi;
    • a partire dall’anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti).

    L’aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.

  • IRES: per i soggetti IRES “solari” scade il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
    In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.
  • IRES: per i Spa “solari” o stabili organizzazioni che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare scade il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
  • Imposte indirette: per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nell’anno 2017 scade il termine per inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati, i dati dei “country by country report”, in relazione al periodo d’imposta 2018.

  • Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della sesta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

    • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese precedente;
    • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente.

    La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

    • è stata emessa una bolletta doganale;
    • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
  • IVA: per i soggetti obbligati a trasmettere i corrispettivi telematici scade il termine per la trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato dei corrispettivi mensili relativi al mese di settembre.