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Disciplina delle dichiarazioni di intento dal 2020

Adempimenti esportatore abituale fino al 31.12.2019

L’esportatore abituale deve dichiarare l’intento di acquistare utilizzando il plafond e ha l’obbligo di:

1) numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall'emissione, in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972;

2) trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento;

3) consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972).

Novità dal 1.1.2020

1) non è più richiesta l’annotazione delle dichiarazioni in apposito registro (sia emesse che ricevute);

2) non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore o al prestatore ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica.

3) gli estremi del protocollo di ricezione presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale;

4) al posto della sanzione fissa, è reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile (art. 7, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997).

5) non è più richiesta l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Rimane confermato quanto segue:

  • la trasmissione telematica, da parte del cessionario o committente, della dichiarazione d’intento all'Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposita ricevuta telematica;
  • la messa a disposizione delle dogane, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione (nota b);
  • la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi anche una serie di operazioni doganali d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (tale possibilità era stata già ammessa: Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E e Nota Agenzia delle Dogane 30.05.2015, n. 58510/RU).

 

Suggerimenti operativi:

Le novità sopra citate trovano applicazione dal periodo d’imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 58/2019.

A nostro avviso, in attesa dell’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene opportuno adottare prudentemente l’attuale procedura.