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Ritenute IRPEF negli appalti

Premessa

Il 24 dicembre è stata pubblicata la L. 157/2019 di conversione del DL 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), introducendo l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, il quale, per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, ha escluso la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.

La norma originariamente contenuta nell’art. 4 del DL 124/2019 è stata integralmente riformulata a seguito delle difficoltà operative segnalate anche dalle Associazioni di categoria.

Il 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, con propria risoluzione (n. 108), chiarisce solo alcuni punti delle disposizioni introdotte dal DL 124/2019.

Il decreto fiscale 2020 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili prevede che le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Alcuni chiarimenti

Il testo del decreto fiscale merita alcuni chiarimenti

  1. 200.000 euro è il valore annuo dei servizi o delle opere realizzate: qui la risoluzione n. 108, partendo dall’assunto che le nuove disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”, dispone che le ritenute IRPEF, vanno versate con le nuove modalità anche se si riferiscono a contratti stipulati in data antecedente.
  2. Il Legislatore parla di utilizzo prevalente di manodopera: di conseguenza si riferisce ai c.d. appalti “labour intensive” con una particolare attenzione riservata ad alcuni settori come la logistica, la ristorazione aziendale, le pulizie, la grande distribuzione, l’edilizia, la macellazione, il settore alimentare o le attività legate all’agricoltura in presenza di alcuni picchi di attività;
  3. Il Legislatore, dopo aver parlato al comma 1 dell’art. 17-bis dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati, afferma che la disposizione si applica anche ai rapporti negoziali comunque denominati;
  4. Altro limite che va considerato riguarda il luogo ove si svolgono le opere ed i servizi commissionati: la norma parla di sede del committente (concetto estensibile alle pertinenze): quindi cantieri, reparti, unità produttive, anche dislocate lontano dalla sede legale, ecc. Da ciò ne consegue che sono da considerare estranee al dettato normativo, le attività commissionate che non si svolgono in tale ambito (si pensi a contratti di appalto, anche di volume economico considerevole) che vengono svolte ben lontane dal perimetro aziendale;
  5. Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili allo stesso in qualunque forma: è questa una condizione essenziale. L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 impone all’appaltatore l’organizzazione dei mezzi in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio dedotti in contratto, pertanto da ciò discende la possibilità che lo stesso si avvalga, legittimamente, di attrezzature del committente, perché, ad esempio, sprovvisto di una macchina particolare. Ebbene una utilizzazione anche parziale di mezzi del committente (magari, ceduti in comodato d’uso) fa sì che l’esternalizzazione dell’attività accompagnata dagli altri elementi riportati nelle lettere a), b) e c), rientri nella casistica individuata dal Legislatore. Ovviamente, ci potrebbero essere alcuni casi-limite rispetto ai quali sarà opportuno che l’Amministrazione finanziaria fornisca, con alcune indicazioni successive, il proprio orientamento
  6. Le copie delle deleghe di versamento riguardano tutti i lavoratori impiegati direttamente nell’opera o nel servizio commissionato a prescindere che gli stessi siano stati impiegati con un rapporto di natura subordinata od autonoma come, ad esempio, una collaborazione. Ovviamente, ciò prescinde dal fatto che, magari, successivamente, controlli da parte degli organi ispettivi possano contestare la genuinità di alcune tipologie contrattuali.

Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice dovrà consegnare i modelli F24 con l’elenco dei lavoratori e, per ciascun addetto impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Pertanto, per le fattispecie che rientrano nell’ambito applicativo della norma, dal 1° gennaio 2020 (secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DL 124/2019) si dovranno rispettare gli obblighi introdotti con l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, il cui primo adempimento è il versamento delle ritenute previsto per il 17 febbraio 2020.

In vista di tale termine, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la ris. 24 dicembre 2019 n. 109, di aver istituito il codice “09” che identifica il “Committente” e che deve essere utilizzato nella compilazione del modello F24 per indicare il committente al quale si riferisce il versamento delle ritenute per tutti i lavoratori impiegati presso di esso.

La medesima risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento delle ritenute, precisando che occorre compilare i campi della sezione “CONTRIBUENTE” indicando nel campo “codice fiscale” “il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento” e nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. Infine, viene chiarito che tali modelli F24 saranno consultabili sia dal soggetto che ha effettuato il pagamento che dal committente tramite il “cassetto fiscale”.

Obblighi dell’impresa committente

Mentre l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sarà responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute e il committente svolgerà una funzione di controllo, dovendo chiedere alle medesime la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare l’ammontare complessivo degli importi da queste versati.

Nel caso in cui a tale data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Disapplicazione della norma

La disapplicazione della norma è subordinata alle circostanze che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni (mentre prima erano cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti registrati sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso. Conseguentemente, il committente dovrà porre attenzione alla scadenza del certificato per essere certo di non incorrere in sanzioni, nel caso in cui dovesse emergere un inadempimento nel versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Ris. 108/2019 

Dopo aver ripetuto il dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su due punti:

a) La quantificazione dei versamenti IRPEF relativi ai lavoratori impiegati direttamente sulle opere e sui servizi commissionati;

b) Il controllo dei committenti relativo anche ad appalti in corso, stipulati in data antecedente il 1° gennaio 2020.

Per quel che riguarda la prima questione stante l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, l’Agenzia afferma che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (il lavoratore può ben essere impiegato nello stesso mese in più appalti o subappalti), debba essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’appaltatore (o il subappaltatore o l’affidatario) dovrebbero, prima, calcolare le ritenute IRPEF secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti imputando le somme in relazione alle ore prestate direttamente nella esecuzione dell’opera o del servizio. La risoluzione non risolve alcune questioni particolari che si presentano con una certa continuità: (i) eventi che “sospendono”, legittimamente, il rapporto di lavoro come la malattia o le ferie, (ii) oppure la erogazione di arretrati contrattuali a seguito di stipula di rinnovo di un CCNL, che non possono essere imputati al committente (la norma parla di IRPEF relativa alle attività prestate direttamente dai lavoratori nell’opera o nel servizio commissionato). Forse, tali versamenti, non imputabili ad alcun committente, potrebbero finire in altre deleghe di pagamento: sul punto, la risoluzione n. 108 nulla dice.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, poi, (ed è questo il secondo problema affrontato) che le nuove disposizioni si applicano anche agli appalti, subappalti ed affidamenti che presentano le caratteristiche previste, pur se stipulati negli anni passati e tuttora in corso, essendo irrilevante il momento della sottoscrizione.

Occorre attendere (si auspica per poco tempo, atteso che la norma va applicata dal 1° gennaio 2020 ed i primi adempimenti scatteranno a partire dal 17 febbraio successivo – il 16 è domenica-) chiarimenti più esaustivi da parte della Agenzia delle Entrate che riguardino altri punti controversi dell’art. 4, non ultimo, quello relativo alla certificazione fiscale, il cui possesso, consentirebbe alle aziende della filiera di continuare ad operare come in passato ed ai committenti di essere “sgravati” dai pesanti oneri di controllo dettati dal Legislatore.