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DECRETO CURA ITALIA – Novità in materia di Cassa integrazione

Premessa

Sono due le direttrici che guidano l'azione del Governo in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali: la prima, è semplificare le procedure; la seconda, è allargare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.

Di seguito viene proposta un’analisi degli strumenti e delle novità introdotte in tema di Cassa Integrazione ordinaria, assegni ordinari e Cassa Integrazione in deroga, oltre al passaggio da Cassa integrazione straordinaria alla Cassa integrazione ordinaria.

Articolo 19, 20, 21 e 22 – Estensione della Cassa integrazione ordinaria e in deroga per tutto il territorio nazionale

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

Di cosa si tratta: Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Assegno ordinario

Di cosa si tratta: L’assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà. L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Decreto “Cura Italia”

Novità introdotte:

  1. il DL ha introdotto una causale specifica per l’emergenza. I datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
  2. Si applica una procedura semplificata che prevede la dispensa dai vincoli sui termini, sui limiti alla fruizione e su informazione e consultazione sindacale (in alternativa è previsto che venga svolta, anche in via telematica, entro tre giorni successivi alla richiesta).
  3. Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).
  4. La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020 (non si tiene conto del requisito di anzianità). La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica.
  5. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro. Infine, con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Cassa Integrazione in deroga

Di cosa si tratta: è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Novità introdotte:

  1. Estensione della Cassa integrazione in deroga a tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
  2. possono essere chiesti per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  3. sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue  

Ambito Territoriale Decreto Istruzioni

ZONA ROSSA

Comuni di Bertonico, Casalpustrengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fomio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Pesserino e Vò

Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9 (art. 15) INPS circolare n.38 del 12/03/2020

ZONA GIALLA

Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romgna

Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9 (art. 17) INPS circolare n. 38 del 12/03/2020

INTERO TERRITORIO NAZIONALE

con esclusione della zona rossa e della zona gialla

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (art. 22) Circolare in corso di emanazione

Di seguito una tabellaesemplificativa della retribuzione di un lavoratore del settore commercio e dell’industria, e della variazione di remunerazione in caso di cassa integrazione o in caso di congedo parentale retribuito al 50% o in malattia:

  Orario Pieno Cassa Integrazione Congedo parentale al 50% operaio Congedo parentale al 50% impiegato In malattia
COMMERCIO          
Retribuzione 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00
Assenza   -1.620,00 -1.620,00 -1.620,00 -1.620,00
Integrazione conto aziende         331,57
Contributi con Fis 152,44       31,24
Cassa integrazione/ricovero   939,89 810,00 837,00 955,52
Imponibile IRPEF 1.467,56 939,89 810,00 837,00 1.255,85
Imposta Lorda 346,24 216,17 186,30 192,51 289,08
Detrazione lavoro dipendente 109,51 137,27 144,11 142,69 120,65
Irpef 236,73 78,90 42,19 49,82 168,43
Bonus Renzi 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Netto 1.310,83 940,99 847,81 867,18 1.167,42
DIFFERENZA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE   -28,21% -35,32% -33,84% -10,94%
           
INDUSTRIA          
Retribuzione 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00
Assenza   -1.458,00 -1.458,00 -1.458,00 -1.458,00
Integrazione conto azienda         593,96
Contributi con Cig-Cigs 138,36       56,37
Cassa integrazione/ricovero   939,89 729,00 753,30 782,04
Imponibile IRPEF 1.319,64 939,89 729,00 753,30 1.319,63
Imposta Lorda

306,30

216,17 167,67 173,26 306,30
Detrazione lavoro dipendente 122,26 140,81 151,11 149,92 122,26
IRPEF 184,04 75,36 16,56 23,34 184,04
Bonus Renzi 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Netto 1.215,60 944,53 792,44 809,96 1.215,59
DIFFERENZA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE   -22,30% -34,81% -33,37%

0,00%

Fonte Il Sole 24 ore

 

Aziende in Cassa integrazione straordinaria (Cigs)

Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs, il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la nuova Cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della Cigs in corso che viene sospesa. La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore.

Anche in tal caso, vale la procedura semplificata.

Aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (Fis)

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è stato introdotto, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario

La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

È possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19”. Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità, in sostituzione della scheda causale.

Tale allegato consente al datore di lavoro di dichiarare, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:

  1. che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);
  2. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
  3. che il plesso, in cui si è verificato l’evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariare, è situato nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario);
  4. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).
  5. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Nel caso in cui venga resa la dichiarazione di cui al punto 5), i datori di lavoro devono acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020

Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga

Contrariamente alla cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario la domanda di cassa integrazione in deroga dev’essere presentata alla Regione.

Si segnala che prima di procedere con l’inoltro della richiesta di interventi per Cassa Integrazione in Deroga, occorre che prima siano approvate le necessarie linee in guida.

Il decreto delle regioni e delle province autonome interessate viene trasmesso dagli organi competenti all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

La Regione Lombardia risulta avere già sottoscritto l’accordo quadro che rende operativa la cassa integrazione in deroga, tuttavia il sito internet della regione ad oggi non risulta ancora essere aggiornato.

 

Trattandosi di una preliminare informativa, si consiglia di rivolgervi al Vostro Consulente del lavoro, per maggiori approfondimenti sull’uso degli ammortizzatori sociali e soprattutto per l’assistenza e supporto per l’avvio di tali procedure.