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Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici

Con il D.L. n. 23 del 8.4.2020 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. n. 94 del 8.4.2020 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.

Il D.L. n. 23 del 8.4.2020 reca infatti alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

  •  l’art. 13 del D.L. 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 comma 100 lett. a) della Legge 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
  •  l’art. 1 del D.L. 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di Euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

 

  1. Potenziamento temporaneo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

 

L’art. 13 del D.L. 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del D.L. 18/2020, che viene abrogato dal comma 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 comma 2 del D.M. 6.3.2017.

Importo massimo garantito

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di Euro.

Beneficiari 

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  •  beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
  •  beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della Legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Cosa si intende con questi termini?

  • Sofferenze: sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Come detto le imprese in sofferenza sono escluse dalle garanzie;
  •  Inadempienze probabili: sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali. Sono ammesse le aziende a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31.01.2020;
  • Esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate: sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza. Sono ammesse le aziende a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31.01.2020.     

2.1 Percentuale di copertura della garanzia

  1. A) Previa autorizzazione della Commissione Europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
  • un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
    • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
    • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
  • una durata fino a 72 mesi.
  1. B) La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione Europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:
  •  in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro;
  •  per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’im­porto del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circolare ABI n. 686 del 9.4.2020 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.

  1. C) Misure potenziate per particolari target di imprese

Art. 13 - Lett. m) - Max 25.000 euro

L’art. 13, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”) prevede l’erogazione di finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia PMI in favore di:

  • piccole e medie imprese,
  • persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.

Il finanziamento è concesso a condizione che:

  • sia previsto il rimborso del capitale non prima di 24 mesi
  • abbia una durata fino a 72 mesi (6 anni); 
  • abbia un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, e, comunque, non superiore ad euro 25.000.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 Euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

Inoltre, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Si presume pertanto un’erogazione in tempi rapidi. 

Sulla scorta delle ultime informazioni, il MiSE e il Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno lavorando insieme all'Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.

E' stato messo a disposizione sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. (fac-simile modulo allegato alla presente circolare).

Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l'obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l'accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Art. 13 - Lett. n) - Max 800.000 euro 

L’art. 13, lett. n) del Decreto prevede un’altra forma di liquidità in favore di soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.

A tali soggetti viene riconosciuta una garanzia al 100% in forma mista (90% Fondo PMI e 10% Confidi) per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (dunque fino ad un massimo di 800.000 euro). 

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RIEPILOGO GARANZIE PER ALCUNI TARGET IMPRESE MINORI

Art. 13, lett. m)  (max. €  25.000)

Art. 13, lett. n)  (max. €  800.000)

Garanzia

100% Stato

Garanzia

90% Stato + 10% Confidi

Limiti

25% dei ricavi (fino ad 25mila euro)

Limiti

25% dei ricavi (fino ad 800mila euro)

Costi

Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse stimato all’1,2%

Costi

Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato

Procedure

Autocertificazione su danni da Covid-19. Nessuna valutazione del Fondo

Procedure

Valutazione del Fondo su profilo economico-finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi

Rimborso

Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni

Rimborso

Non specificato

 

Sono ammessi al Fondo - oltre alle aziende “in bonis” - anche quelle classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (le “sofferenze” sono escluse) a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31 gennaio 2020.  

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

  1. rilascio da parte di SACE di garanzie per i finanziamenti

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il D.L. 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

3.1) Beneficiari

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di Euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di Euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del D.L. 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

3.2) Caratteristiche della garanzia della SACE

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  •  sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  •  sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
  •  il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
  •  il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

  •  il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
  •  l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di Euro;
  •  il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.

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