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Scadenziario maggio 2020

Lunedì 18 Maggio


  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio scade il versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Contributi INPS ex L. 335/95: per gli associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro scade il versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente. 
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Premi INAIL: per i datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa scade il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata degli importi dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento dell'addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell'acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
  • Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%: per i datori di lavoro del settore privato scade il versamento dell’imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell’impresa. 
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
  • IRPEF e IRES: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. 
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 marzo scade il versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA in regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito. 
  • IVA: per i soggetti con partita IVA in regime trimestrale scade la liquidazione dell’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo e il versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. 
  • IVA: per le persone fisice rientranti nel regime fiscale forfettario scade il versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese precedente.

 Mercoledì 20 Maggio


  • Contributi ENASARCO: per i committenti di agenti e rappresentanti scade il versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.

 Lunedì 25 Maggio


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa. Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno.

  L’Istat, nonostante il rinvio previsto dagli appositi Decreti Covid, ha richiesto il rispetto della scadenza.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa. Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno. 

  L’Istat, nonostante il rinvio previsto dagli appositi Decreti Covid, ha richiesto il rispetto della scadenza.


Venerdì 29 Maggio


  • Imposte dirette: per le società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile, scade il termine per il deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle Imprese.

Sabato 30 Maggio (slitta a Lunedì 1 Giugno)


  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio dello stesso mese

Domenica 31 Maggio (slitta a Lunedì 1 Giugno)


  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “rottamazione” scade il versamento delle rate delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della R iscossione, scadute il 28.2.2020 o in scadenza il 31.5.2020.
  • Imposte e contributi: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “saldo e stralcio” entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019, scade il versamento della seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, scaduta il 31.3.2020.
  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL: per i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, scade il termine per effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi fino al 31.3.2020 o al 30.4.2020 (se non si può beneficiare delle ulteriori sospensioni). In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2020.

    I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

    Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.
  • IVA: per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, con volume d’affari 2018 fino a 400.000,00 euro, che non si sono ancora dotati di un registratore telematico scade il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni: effettuate nel mese precedente e certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.