Premessa
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus) – quarto decreto correttivo della riforma fiscale, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 – è nuovamente intervenuto, con l’art. 2, sulla disciplina di determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, riscrivendo integralmente il regime ordinario normato dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR e modificando il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 48-bis, della Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207). Allo stato attuale coesistono quindi due regimi, uno ordinario e uno transitorio commentati nei paragrafi sottostanti.
La materia era già stata oggetto delle nostre precedenti circolari, da ultimo la circolare n. 9 del 15 luglio 2025, con la quale erano stati commentati i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025. Rispetto a quel quadro, il decreto Omnibus produce alcuni effetti di rilievo: viene meno il requisito della “nuova immatricolazione”, viene abbandonato il criterio residuale del “valore normale attenuato” e vengono introdotte due nuove maggiorazioni forfetarie del fringe benefit:
1) Incremento del 50% per i veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione (vetustà) e
2) Incremento del 5% per gli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.
Con la presente circolare si illustra il nuovo assetto normativo applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2026, dando conto di tutte le fattispecie astrattamente configurabili e delle relative modalità di quantificazione del benefit, con esemplificazioni numeriche.
1a. La nuova regola generale applicabile dal 1° gennaio 2026
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2026 sostituisce integralmente la lettera a) dell’art. 51, comma 4, del TUIR. Il nuovo testo prevede che, per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della Strada, nonché per i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.
La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Rispetto alla formulazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, scompaiono i riferimenti alla “nuova immatricolazione” e ai “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. Ne consegue che, dal 2026, per le assegnazioni soggette al regime ordinario l’elemento rilevante ai fini dell’individuazione del regime applicabile è solamente il momento della concessione del veicolo in uso promiscuo (ossia la materiale messa a disposizione del dipendente). In tale regime la data di prima immatricolazione rileva solamente ai fini della maggiorazione forfetaria del 50% per vetustà (veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione). Invece per i veicoli rientranti nel regime transitorio, la data di immatricolazione rileva sia per individuare il periodo di applicazione del criterio basato sulle emissioni di CO₂ sia per la decorrenza della maggiorazione forfetaria del 50% per vetustà.
Vi è dunque la coesistenza di due regimi per i quali si riepilogano di seguito le percentuali forfetarie applicabili:
| Regime CO₂ (art. 51 c. 4 lett. a) TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 – regime transitorio) | % | Nuovo regime forfetario per tipologia di alimentazione (art. 51 c. 4 lett. a) TUIR post D.Lgs. 148/2026) | % |
| Emissioni CO₂ fino a 60 g/km | 25% | Veicoli a trazione esclusivamente elettrica (BEV) | 10% |
| Emissioni CO₂ da 61 a 160 g/km | 30% | Veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) | 20% |
| Emissioni CO₂ da 161 a 190 g/km | 50% | Tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, full/mild hybrid) | 50% |
| Emissioni CO₂ oltre 190 g/km | 60% | — | — |
In entrambi i regimi la base di calcolo è il costo chilometrico ACI moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, ragguagliato al periodo di effettiva concessione in uso promiscuo nel corso del periodo d’imposta.
Si precisa che, ai veicoli concessi nel 2025 che non sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024, si applica il nuovo regime forfetario “per tipologia di alimentazione”.
1b. La maggiorazione del 50% per i veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione
La novità di maggiore impatto è rappresentata dal nuovo meccanismo di adeguamento del valore imponibile del fringe benefit in funzione dell’anzianità del veicolo: difatti i valori determinati secondo le percentuali forfetarie sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Il parametro prescelto è dunque quello, oggettivo e non manipolabile, della prima immatricolazione e non quello della data di assegnazione al singolo lavoratore. A titolo esemplificativo, per un veicolo immatricolato per la prima volta nel corso del 2020, il quinto anno successivo è il 2025: la maggiorazione opera pertanto dal 1° gennaio 2026. Per un veicolo immatricolato nel 2024, la maggiorazione decorrerà dal 1° gennaio 2030. Si precisa che la maggiorazione in commento si applica sia ai veicoli soggetti al nuovo regime, sia ai veicoli che continuano a essere valorizzati secondo il regime transitorio basato sulle emissioni di CO₂, per effetto dell’espressa previsione inserita nel comma 48-bis della L. n. 207/2024.
Inoltre si segnala, per completezza, che la formulazione letterale della norma (“dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo”) è stata oggetto di letture non univoche in dottrina, prospettandosi in via alternativa il computo a partire dal sesto anno successivo alla prima immatricolazione. In attesa di un chiarimento di prassi si è adottata, nei prospetti che seguono, l’interpretazione letterale sopra illustrata.
Va infine evidenziato che, in coerenza con il principio secondo cui il regime segue il veicolo e non la persona, l’anzianità maturata non si azzera in caso di riassegnazione del mezzo ad altro dipendente, anche infragruppo.
1c. La maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti
Il decreto disciplina in modo espresso un profilo storicamente privo di un criterio univoco, ossia quello degli optional. La norma prevede che “in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle [ACI]** e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore […] è incrementato del 5 per cento”.
**Tabelle ACI 2026 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025
La maggiorazione presuppone quindi la compresenza di due condizioni:
• l’accessorio o allestimento non è autonomamente valorizzato nelle tabelle ACI di riferimento del modello;
• l’accessorio o allestimento non è stato direttamente acquistato dal lavoratore (nel qual caso resta irrilevante ai fini del fringe benefit).
Indicazione operativa – Per ciascun veicolo occorre confrontare la versione/allestimento individuata dalla tabella ACI con la configurazione effettivamente assegnata, sulla base di ordine, fattura o scheda del noleggiatore. Se il veicolo presenta anche un solo accessorio o allestimento ulteriore non direttamente acquistato dal dipendente, si applica un’unica maggiorazione del 5%. Non si applica, invece, qualora la dotazione corrisponda alla versione-base tabellata ovvero gli accessori siano stati direttamente acquistati dal lavoratore. In caso di documentazione incompleta, per ragioni prudenziali è opportuno applicare provvisoriamente il 5%, salvo successiva verifica e conguaglio.
Tale impostazione è coerente con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 233 del 9 settembre 2025, secondo cui, nella determinazione del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, non sono considerati gli eventuali optional. La nuova maggiorazione forfetaria del 5% prevista dal D.Lgs. n. 148/2026 mira pertanto a valorizzare, ricorrendone i presupposti, accessori e allestimenti ulteriori rispetto alla configurazione tabellare, purché non direttamente acquistati dal lavoratore.
In sostanza, parrebbe che per non applicare la maggiorazione del 5% sia richiesto che tutti gli accessori e allestimenti del veicolo assegnato siano ricompresi nella descrizione del veicolo indicato nelle tabelle Aci, oppure, in mancanza, quelli non inclusi siano stati acquistati direttamente dal lavoratore.
Occorre distinguere l’acquisto diretto dell’accessorio o dell’allestimento da parte del lavoratore, che esclude l’applicazione della maggiorazione del 5%, dalle somme trattenute o riaddebitate dal datore di lavoro al dipendente in relazione alla concessione del veicolo. Queste ultime, incluse quelle riferite ad accessori e allestimenti, rilevano in diminuzione del valore del fringe benefit nei termini previsti dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
La maggiorazione del 5% si applica dal 1° gennaio 2026:
• ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 2026;
• ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024 e che quindi non rientrano nel regime transitorio;
• ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025, ancorché assoggettati al regime transitorio CO₂.
È espressamente prevista una clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in ordine alle modalità di tassazione degli accessori, senza che ciò dia luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Sotto il profilo del calcolo, la maggiorazione del 5% opera sul valore già determinato ai sensi dei periodi precedenti e quindi, ove ne ricorrano i presupposti, successivamente all’applicazione della maggiorazione del 50% per vetustà. La sequenza di calcolo è pertanto la seguente:
[(costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale forfetaria) – somme trattenute al dipendente] × (1,50 se veicolo ultra-quinquennale) × (1,05 se optional extra-tabellari)
N.B. La sequenza della formula sopra indicata recepisce l’ordine letterale dei periodi dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR; sul punto sarà opportuno monitorare eventuali chiarimenti di prassi.
1d. Il regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, L. n. 207/2024) aggiornato dal D.lgs. n.148/2026
L’art. 2, comma 2, del decreto Omnibus riscrive il comma 48-bis della Legge di Bilancio 2025. Resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 – e quindi la valorizzazione del benefit in funzione delle emissioni di CO₂ – fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per:
• i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
• i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.
Su questo secondo gruppo di veicoli si registra un rilevante ampliamento a favore dei datori di lavoro: viene infatti eliminato il riferimento al termine del 30 giugno 2025 che, nella formulazione previgente, imponeva per le consegne successive a tale data l’applicazione del criterio del valore normale in luogo del più favorevole regime tabellare. Di conseguenza tutti i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati in qualunque momento del 2025 rientrano dunque nel regime transitorio.
Il comma 48-bis riformulato precisa altresì che:
- dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione il valore è incrementato del 50 per cento e che
- le medesime disposizioni si applicano anche nei casi in cui i veicoli siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente, confermando così che il regime – e con esso il computo dell’anzianità – segue il mezzo e non la persona.
1e. Il superamento del criterio del “valore normale attenuato”
Come illustrato nella nostra circolare n. 9/2025, per le fattispecie che non rientravano né nella nuova disciplina né in quella transitoria (l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 10/E/2025, confermata dalla risposta a interpello n. 192/2025 – imponeva l’applicazione del criterio del valore normale attenuato ex artt. 51, comma 3, e 9 del TUIR determinabile come segue:
(canone di leasing o di noleggio a carico del datore di lavoro) – (indennità chilometrica ACI x km chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro).
Con l’eliminazione dei requisiti della nuova immatricolazione e della data di stipula del contratto, dal 1° gennaio 2026 tale criterio residuale non trova più applicazione con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo: la regola forfetaria dei 15.000 km convenzionali copre infatti l’intero perimetro delle assegnazioni promiscue. Il criterio del valore normale conserva rilievo unicamente per fattispecie estranee all’uso promiscuo di veicoli rientranti nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della Strada (a titolo esemplificativo: concessione a uso esclusivamente personale, autocarri e veicoli non compresi nelle categorie richiamate, beni diversi dai veicoli).
Resta invece confermato che il criterio del “valore normale attenuato” ha trovato applicazione per il periodo d’imposta 2025 relativamente alle fattispecie non riconducibili né alla nuova disciplina né al regime transitorio, con conseguente necessità, per tali veicoli, di gestire il cambio di criterio in sede di conguaglio 2026.
1f. Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo
Nel vigore del nuovo assetto normativo, il regime applicabile dipende esclusivamente dal momento in cui il veicolo è concesso in uso promiscuo. Ne discende che:
• la proroga di un contratto in essere, in assenza di variazioni oggettive o soggettive, non determina una nuova concessione e non modifica il regime applicabile (in continuità con quanto chiarito dalla circolare n. 10/E/2025);
• la riassegnazione ad altro dipendente di un veicolo già rientrante nel regime transitorio non fa perdere il regime transitorio CO₂, per espressa previsione del nuovo comma 48-bis; vengono quindi, in sostanza, superate le precedenti indicazioni che erano state fornite dall’Agenzia delle Entrate, relativamente alla previgente disposizione, nella circolare n. 10/2025 (§ 1.4). In tale documento era stato affermato che in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, la disciplina fiscale applicabile dovesse essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione;
• la riassegnazione non azzera il computo dell’anzianità del veicolo, che resta ancorato alla data di prima immatricolazione;
• per i veicoli rientrati nella disponibilità aziendale e riassegnati dal 2026, il regime resta quello proprio del veicolo (transitorio o nuovo) a seconda della collocazione temporale della prima concessione in uso promiscuo, salva l’ipotesi di veicolo mai precedentemente concesso in uso promiscuo, per il quale si applica integralmente il nuovo regime.
1g. Auto assegnate entro il 30/06/2020
Le nuove disposizioni non sembrano intaccare la normativa applicata per le auto concesse in uso promiscuo entro il 30/06/2020. Dunque resterebbe applicabile, per la durata del contratto stipulato entro il 30.06.2020, il regime di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 633, L. 27.12.2019, n. 160: 30% del costo chilometrico ACI su 15.000 km annui, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
1h. Decorrenza e regime dei comportamenti pregressi
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026 e riguardano anche i veicoli già concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrino nel perimetro del regime transitorio. Per i periodi d’imposta precedenti restano ferme le regole illustrate nelle nostre precedenti circolari.
In ragione dell’espressa applicazione delle nuove disposizioni a partire dal periodo d’imposta 2026, i sostituti d’imposta dovranno riesaminare, per ciascun veicolo, la valorizzazione del fringe benefit maturata dal 1° gennaio 2026, rilevando tutte le differenze rispetto alla disciplina applicata fino al 12 agosto 2026: non solo l’eventuale maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti, ma anche l’applicazione delle nuove percentuali per tipologia di alimentazione, la maggiorazione del 50% per vetustà, il superamento del criterio del valore normale per le fattispecie interessate e le modifiche al regime transitorio, comprese le riassegnazioni. Il relativo riallineamento fiscale e contributivo può essere effettuato già dal cedolino di settembre 2026, ove completate le necessarie verifiche, ed è comunque consigliabile concluderlo entro il cedolino di dicembre 2026, mediante una distinta voce di conguaglio. Restano da verificare le istruzioni che potranno essere emanate dagli enti competenti in materia contributiva.
Con specifico riguardo agli accessori e allestimenti, come già anticipato, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
2. QUADRO DI SINTESI DI TUTTE LE FATTISPECIE
Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le ipotesi astrattamente configurabili, con indicazione del regime applicabile per il periodo d’imposta 2026 e successivi. Si evidenzia che, per tutte le fattispecie, la data di prima immatricolazione rileva ai soli fini della maggiorazione del 50% per vetustà.
| N. | Fattispecie – momento della concessione in uso promiscuo | Ulteriori condizioni | Regime applicabile dal 2026 |
| 1 | Veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 | Contratto stipulato entro il 30.06.2020 e tuttora in essere senza variazioni | Resta applicabile, per la durata del contratto stipulato entro il 30.06.2020, il regime di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 633, L. 27.12.2019, n. 160: 30% del costo chilometrico ACI su 15.000 km annui, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. |
| 2 | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Nessuna ulteriore condizione | Continua ad applicarsi il regime transitorio CO₂ (25/30/50/60%). A decorrere dal 1° gennaio successivo al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore così determinato è incrementato del 50%. Dal 1° gennaio 2026 si applica inoltre la maggiorazione del 5% per optional extra-tabellari, se ricorrono i relativi presupposti. |
| 3 | Veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 | Ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 (irrilevante la data di consegna nel 2025) | Regime transitorio CO₂ come al n. 2. Rispetto al testo previgente decade il limite del 30.06.2025: il regime si estende a tutte le concessioni intervenute nel corso del 2025 per veicoli ordinati entro il 31.12.2024. |
| 4 | Veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 | Non ordinati entro il 31.12.2024; di nuova immatricolazione e contratto stipulato dal 1.1.2025 | Per il 2025: nuovo regime L. 207/2024 (50/20/10%). Dal 2026: medesime percentuali con maggiorazione del 5% optional e, se ricorrente, del 50% per vetustà |
| 5 | Veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 | Non ordinati entro il 31.12.2024; non di nuova immatricolazione e/o contratto stipulato ante 2025 | Per il 2025: valore normale attenuato (circ. 10/E/2025; interpello 192/2025). Dal 2026: nuovo regime forfetario 50/20/10% con maggiorazioni del 5% e del 50% |
| 6 | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2026 | Irrilevanti la data dell’ordine, la data di immatricolazione e la data di stipula del contratto | Nuovo regime: 50% (10% BEV; 20% PHEV) del costo ACI su 15.000 km, + 50% se veicolo ultra-quinquennale, + 5% se optional extra-tabellari, al netto delle somme trattenute |
| 7 | Riassegnazione del veicolo ad altro dipendente | Veicolo già in regime transitorio (nn. 2 e 3) | Prosegue il regime transitorio CO₂ in capo al nuovo assegnatario; l’anzianità del veicolo non si azzera (art. 1 comma 48-bis L. 207/2024) |
| 8 | Riassegnazione del veicolo ad altro dipendente | Veicolo già in regime nuovo (nn. 4, 5 e 6) | Prosegue il nuovo regime forfetario; l’anzianità del veicolo non si azzera |
| 9 | Proroga del contratto in essere | Assenza di variazioni oggettive e soggettive | Prosegue il regime già applicato al contratto originario |
| 10 | Veicolo con accessori o allestimenti acquistati direttamente dal lavoratore | Optional a carico del dipendente | Nessuna maggiorazione del 5% per gli accessori o allestimenti direttamente acquistati dal lavoratore. Restano distintamente rilevanti le somme trattenute o riaddebitate dal datore di lavoro al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle riferite ad accessori e allestimenti, nei termini previsti dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. |
| 11 | Riaddebito al dipendente di somme per l’uso del veicolo | Fatturazione o trattenuta in busta paga | Le somme trattenute (comprensive di IVA e, dal 2026, anche di quelle relative ad accessori e allestimenti) si scomputano dal valore forfetario determinato |
| 12 | Concessione del veicolo a uso esclusivamente aziendale | Assenza di utilizzo privato documentata da policy e strumenti di controllo | Nessun fringe benefit imponibile |
| 13 | Concessione del veicolo a uso esclusivamente personale | Nessun utilizzo aziendale | Valore normale ex artt. 51 c. 3 e 9 TUIR (criterio forfetario non applicabile) |
| 14 | Veicoli non rientranti nell’art. 54 c. 1 lett. a), c) e m) del Codice della Strada | Es. autocarri, veicoli speciali | Valore normale ex artt. 51 c. 3 e 9 TUIR |
| 15 | Motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo | Espressamente inclusi nella norma | Medesimo regime degli autoveicoli, con le percentuali e le maggiorazioni sopra illustrate |
3. ESEMPI PRATICI
I costi chilometrici ACI e i valori economici riportati negli esempi che seguono hanno natura meramente esemplificativa e dovranno essere sostituiti con i dati effettivi desumibili dalle tabelle ACI vigenti nel periodo d’imposta di riferimento e dalla documentazione contrattuale. In particolare, nei casi in cui rilevi il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, tale dato dovrà essere verificato caso per caso sulla base di idonea documentazione.
Esempio 1 – Veicolo elettrico (BEV) di nuova immatricolazione concesso nel 2026, senza optional extra-tabellari
| Elemento | Dato / calcolo |
| Prima immatricolazione | 2026 |
| Data di concessione in uso promiscuo | 1° marzo 2026 |
| Costo chilometrico ACI | 0,55 €/km |
| Percorrenza convenzionale | 15.000 km |
| Percentuale forfetaria | 10% (trazione esclusivamente elettrica) |
| Maggiorazione per vetustà | Non applicabile |
| Maggiorazione per optional | Non applicabile |
| Calcolo | 0,55 × 15.000 × 10% = 825,00 € |
| Fringe benefit annuo | 825,00 € (da ragguagliare ai giorni di effettiva assegnazione: dal 1° marzo al 31 dicembre 2026, 306/365 = 691,64 €) |
Esempio 2 – Veicolo ibrido plug-in (PHEV) di nuova immatricolazione concesso nel 2026, con optional non valorizzati nelle tabelle ACI
| Elemento | Dato / calcolo |
| Prima immatricolazione | 2026 |
| Costo chilometrico ACI | 0,68 €/km |
| Percentuale forfetaria | 20% (ibrido plug-in) |
| Maggiorazione per vetustà | Non applicabile |
| Maggiorazione per optional | + 5% (accessori non a tabella, non acquistati dal lavoratore) |
| Calcolo | 0,68 × 15.000 × 20% = 2.040,00 € 2.040,00 × 105% = 2.142,00 € |
| Fringe benefit annuo | 2.142,00 € |
Esempio 3 – Veicolo a benzina immatricolato nel 2020, concesso in uso promiscuo per la prima volta nel 2026, con optional non valorizzati nelle tabelle ACI
| Elemento | Dato / calcolo |
| Prima immatricolazione | 2020 |
| Data di concessione in uso promiscuo | Gennaio 2026 (prima concessione) |
| Costo chilometrico ACI | 0,65 €/km |
| Percentuale forfetaria | 50% (alimentazione tradizionale) |
| Maggiorazione per vetustà | + 50% (quinto anno successivo al 2020 = 2025; maggiorazione dal 1° gennaio 2026) |
| Maggiorazione per optional | + 5% |
| Calcolo | 0,65 × 15.000 × 50% = 4.875,00 € 4.875,00 × 150% = 7.312,50 € 7.312,50 × 105% = 7.678,13 € |
| Fringe benefit annuo | 7.678,13 € |
Esempio 4 – Veicolo diesel in regime transitorio (concesso in uso promiscuo nel 2024), con optional non valorizzati nelle tabelle ACI
| Elemento | 2025 | 2026 |
| Prima immatricolazione | Settembre 2024 | Settembre 2024 |
| Concessione in uso promiscuo | 1° ottobre 2024 | In corso |
| Emissioni CO₂ | 194 g/km | 194 g/km |
| Costo chilometrico ACI | 1,034 €/km | 1,034 €/km |
| Percentuale forfetaria | 60% (regime CO₂) | 60% (regime CO₂) |
| Maggiorazione per vetustà | Non applicabile | Non applicabile (+ 50% dal 1° gennaio 2030) |
| Maggiorazione per optional | Non applicabile (salvaguardia comportamenti fino al 31.12.2025) | + 5% |
| Calcolo | 1,034 × 15.000 × 60% = 9.306,00 € | 9.306,00 × 105% = 9.771,30 € |
| Fringe benefit annuo | 9.306,00 € | 9.771,30 € |
Esempio 5 – Veicolo in regime transitorio che supera il quinto anno dalla prima immatricolazione
| Elemento | 2025 | 2026 |
| Prima immatricolazione | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
| Concessione in uso promiscuo | 1° settembre 2020 | In corso |
| Emissioni CO₂ | 150 g/km | 150 g/km |
| Costo chilometrico ACI | 0,60 €/km | 0,60 €/km |
| Percentuale forfetaria | 30% (regime CO₂) | 30% (regime CO₂) |
| Maggiorazione per vetustà | Non applicabile | + 50% (quinto anno successivo al 2020 = 2025, maggiorazione dal 1° gennaio 2026) |
| Maggiorazione per optional | Non applicabile | Non applicabile (nessun optional extra-tabellare) |
| Calcolo | 0,60 × 15.000 × 30% = 2.700,00 € | 2.700,00 × 150% = 4.050,00 € |
| Fringe benefit annuo | 2.700,00 € | 4.050,00 € |
Esempio 6 – Veicolo concesso nel 2025 fuori dal regime transitorio: passaggio dal valore normale attenuato al nuovo criterio forfetario
| Elemento | 2025 (valore normale attenuato) | 2026 (nuovo regime forfetario) |
| Prima immatricolazione | Dicembre 2024 | Dicembre 2024 |
| Ordine del datore di lavoro | Febbraio 2025 (successivo al 31.12.2024) | — |
| Concessione in uso promiscuo | Maggio 2025 | In corso |
| Alimentazione | Ibrida non plug-in | Ibrida non plug-in |
| Canone di noleggio annuo | 9.600 € | Irrilevante |
| Costo chilometrico ACI | 0,72 €/km | 0,72 €/km |
| Km percorsi nell’interesse del datore di lavoro | 10.000 km (da documentare) | Irrilevante |
| Maggiorazione per optional | Non applicabile | + 5% |
| Calcolo | 9.600 – (0,72 × 10.000) = 2.400,00 € | 0,72 × 15.000 × 50% = 5.400,00 € 5.400,00 × 105% = 5.670,00 € |
| Fringe benefit annuo | 2.400,00 € | 5.670,00 € |
L’esempio 6 evidenzia l’impatto più significativo della riforma: per i veicoli assoggettati nel 2025 al criterio del valore normale attenuato il passaggio al criterio forfetario può comportare un sensibile incremento dell’imponibile, con conseguenti riflessi sulle ritenute d’acconto e sulla contribuzione. Si raccomanda di darne informativa ai dipendenti interessati prima dell’avvio delle elaborazioni.
4. RACCOMANDAZIONI OPERATIVE
Alla luce dell’intreccio tra nuova disciplina, regime transitorio e clausole di salvaguardia, si raccomanda ai sostituti d’imposta di procedere tempestivamente a:
• una mappatura puntuale del parco auto aziendale, distinguendo per ciascun veicolo la data dell’ordine, la data di prima immatricolazione, la data di concessione in uso promiscuo e la data di stipula del contratto con il dipendente;
• la classificazione dei veicoli per alimentazione (BEV, PHEV, altri) e, per quelli in regime transitorio, per fascia di emissioni di CO₂;
• la ricognizione degli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, distinguendo quelli acquistati direttamente dal lavoratore da quelli a carico del datore di lavoro;
• l’individuazione dei veicoli che superano il quinto anno dalla prima immatricolazione nel corso del 2026 e negli esercizi successivi, con aggiornamento dei calcoli a partire dal 1° gennaio dell’anno di decorrenza;
• l’aggiornamento delle car policy aziendali e dei contratti di assegnazione, anche al fine di valutare l’opportunità di riaddebiti al dipendente a riduzione dell’imponibile;
• l’adeguamento dei sistemi di payroll e dei software di gestione flotte, con particolare attenzione alla corretta sequenza applicativa delle maggiorazioni del 50% e del 5%;
• la gestione dei conguagli per i veicoli che nel 2025 erano assoggettati al criterio del valore normale attenuato e che dal 2026 transitano al criterio forfetario, nonché per le riassegnazioni intervenute nel corso dell’anno.
Si segnala infine che, alla data della presente, non risultano ancora emanati documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo assetto normativo. Alcuni profili applicativi – in particolare il computo esatto del quinquennio, il trattamento dei veicoli concessi anteriormente al 1° luglio 2020 e il perimetro degli accessori rilevanti – potranno formare oggetto di successivi chiarimenti, dei quali daremo tempestivo riscontro.
***
Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.
Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.