OBBLIGO DI POLIZZA PER LA PROTEZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI
1. Premessa
Con Decreto Ministeriale (DM 18/2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 febbraio sono state definite le modalità attuative ed operative relative all’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Tale decreto, nello specifico, definisce le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti e le imprese individuali, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Al verificarsi di un evento catastrofale, l’impresa priva di copertura assicurativa, o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.
2. Soggetti obbligati
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia;
- con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
3. Beni oggetto della polizza
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni di cui all’art. 2424 del Codice civile comma 1, sez. dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
La polizza dovrà riguardare nello specifico:
- terreni
- fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari, ossia tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
I beni oggetto della polizza da rischi catastrofali sono “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa“. Tale indicazione conduce a ritenere che l’impresa sia tenuta ad assicurare i beni che impiega per l’esercizio dell’attività anche se non ne è proprietaria, ma ne ha il solo godimento (come nel caso della locazione, del leasing o del comodato).
Inoltre, non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto.
A tale riguardo ne consegue che nel caso di immobile in locazione, se il proprietario dell’immobile è una società, è probabile che la stessa abbia già sottoscritto una polizza catastrofale, mallevando, di fatto, il locatario.
Si consiglia, pertanto, nel caso la Vostra azienda sia conduttrice di un immobile, di farsi certificare dalla proprietà l’esistenza di una copertura assicurativa in compliance con la nuova normativa in materia come sopra descritta.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
- i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- il magazzino.
4. Eventi assicurati
Nel decreto ha fornito una definizione delle calamità da assicurare, ossia:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
di modo che le diverse polizze possano fare riferimento a eventi omogenei (art. 3).
Per ciascuna calamità, il decreto attuativo specifica che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Si specifica che sono indennizzati solo i danni direttamente causati dagli eventi in questione, la polizza assicurativa, infatti, non copre:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
5. Condizioni contrattuali
I premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.
Si precisa che si tiene anche conto in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati
La normativa ha individuato uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato.
In particolare:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:
- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le assicurazioni dovranno adeguare i testi di polizza alle nuove disposizioni legislative entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM 18/2025, vale a dire entro il 29.3.2025.
Per le polizze già in essere l’obbligo di adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.
6. Sanzioni
Non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza; tuttavia, in tal caso, è previsto si debba tener conto dell’inadempimento in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.
Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.
Si consiglia, comunque, di contattare il proprio broker assicurativo per verificare l’applicazione pratica della nuova normativa.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale o ulteriore chiarimento
Con i migliori saluti
Baldazzi Zattera & Associati