NUOVI CODICI ATECO DAL 1° APRILE 2025
Gentile cliente,
con la presente siamo ad informarvi che partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti.
- Le novità
La nuova classificazione sostituisce la precedente ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, ed è in linea con i nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei e con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.
La classificazione ATECO è un sistema che assegna un codice specifico a ciascuna attività economica, permettendo alle autorità fiscali e statistiche di raccogliere, elaborare e analizzare i dati in modo omogeneo.
Nella Nota metodologica pubblicata l’11 dicembre 2024 l’ISTAT ha riportati che la classificazione ATECO 2025 mantiene la medesima impostazione strutturale della versione 2007 – Aggiornamento 2022.
Non è stata, pertanto, modificata la natura gerarchica dei codici ATECO che rimane articolata in sei livelli.
Si consiglia di consultare la tabella di raccordo, messa a disposizione dell’ISTAT, tra le due versioni ATECO 2007 -Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, in allegato
Ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione da parte delle imprese, nello specifico:
- Imprese e professionisti iscritti nel Registro delle imprese il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.
Per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.
- Soggetti non iscritti nel Registro delle imprese come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l’aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, comunica i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO.
Qualora i singoli contribuenti avessero la necessità di comunicare una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, potrà essere predisposta una comunicazione:
- con la comunicazione unica (ComUnica), se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
- con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.
Dal 1° aprile 2025 i nuovi codici ATECO dovranno essere adottati ed utilizzati per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.
Dal punto di vista fiscale tali codici, infatti, dovranno essere indicati, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni e nell’ambito degli altri adempimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attivitàesercitata. Ad esempio, sono riportati:
- nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR 633/72;
- nella dichiarazione IVA annuale, in corrispondenza del quadro VA del modello;
- nel modello REDDITI.
Con riferimento Dichiarazione IVA 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ per precisare quale sarà la corretta modalità di compilazione del codice attività nelle dichiarazioni annuali IVA 2025 (relative al 2024) che saranno presentate dal 1° aprile 2025.
Nel rigo VA2 del modello deve, infatti, essere riportato alternativamente il codice attività dei:
- precedenti codici ATECO 2007 (nell’aggiornamento 2022) oppure,
- “nuovi” codici ATECO 2025, riportando, in questo caso, nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio il codice “1”.
Si specifica che il codice ATECO, ai fini fiscali, inoltre, definisce l’ISA da applicare e il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
- Regime Forfettario
Si segnala che riguardo il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 nella Relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo in materia di adempimenti tributari approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo, è stato rilevato che i coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025.
Fino a tale momento, continuano a trovare applicazione i coefficienti previsti all’allegato 4 della L. 190/2014.
In ogni caso, anche se la nuova tabella dei coefficienti di redditività venisse approvata nel corso del 2025, non vi sarà alcun effetto ai fini della determinazione dei redditi dell’annualità 2024, il cui reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività.
Più in particolare, nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025 al rigo LM21, colonna 4 dovrà essere indicato il codice attività in base alla classificazione ATECO 2025, mentre nei righi seguenti dovrà essere indicato il codice ATECO della precedente classificazione, così da individuare il corretto coefficiente di redditività.
La variazione dei codici e delle sezioni ATECO è rilevante anche ai fini della causa di esclusione dal regime forfettario legata alla partecipazione in srl.
Una delle condizioni per la sua sussistenza è che le attività svolte dal contribuente in regime forfetario e dalla società partecipata siano incluse nella medesima sezione ATECO, sulla base dell’attività effettivamente svolta.
- Reverse charge in edilizia
Si segnala inoltre che tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.
In termini generali, il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, riguarda le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Nonostante la formulazione normativa, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2015, ha individuato le prestazioni che, sul piano oggettivo, posso essere ricondotte alla disciplina del reverse charge.
I codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015 hanno la funzione di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.
Con l’operatività della nuova classificazione ATECO 2025 a partire dal prossimo 1° aprile si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.
Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.
Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6.
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Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.
Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale o ulteriore chiarimento
Con i migliori saluti
Baldazzi Zattera & Associati