Gentile Cliente,
si segnala che l’art. 13 del Decreto Legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha introdotto novità significative riguardo all’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori. La norma chiarisce le incertezze interpretative emerse in fase di introduzione del citato adempimento, in scadenza al 31 dicembre 2025.
Soggetti Obbligati
L’art.13 del Decreto Legge n.159/2025 ha notevolmente ristretto il perimetro di applicazione dell’adempimento, prevedendo che siano obbligati, coloro che al 31 Ottobre 2025, in via alternativa, rivestono la carica di:
– Amministratore unico o
– Amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo,
– Presidente del Consiglio di Amministrazione,
in Società di capitali, Società cooperative e Società consortili.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo
- gli amministratori delle società di persone,
- i soggetti con cariche diverse da quelle sopra elencate (es. consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).
L’obbligo riguarda sia chi già ricopre tali cariche alla data del 31 ottobre 2025, sia coloro che vengono nominati o confermati dopo tale data.
Divieto di utilizzare la PEC della società
È stato chiarito che l’adempimento non può essere assolto comunicando la PEC della Società, pertanto è vietata la coincidenza del domicilio digitale del soggetto obbligato con quello societario. Un indirizzo PEC personale dell’amministratore distinto da quello societario risulta essere più conforme alla finalità della norma, che mira a garantire la reperibilità diretta dell’amministratore per i terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.
Sanzioni
Il mancato adempimento, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui art.16 comma 6-bis D.L. 185/2008 ovvero della sanzione di cui all’art. 2630 c.c. raddoppiata.
Nello specifico,
- Società di nuova costituzione:
la PEC deve essere comunicata contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese; in mancanza, l’iscrizione viene sospesa fino alla regolarizzazione. - Soggetti obbligati già in carica al 31 ottobre 2025:
la mancata comunicazione entro il 31 dicembre 2025 comporta la sanzione raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro) e l’assegnazione d’ufficio di una PEC. - Soggetti obbligati nominati o confermati dopo il 31 ottobre 2025:
la PEC deve essere comunicata al momento della richiesta di iscrizione della nomina; in caso contrario, la pratica viene sospesa fino alla regolarizzazione.