Con la presente circolare si riporta la vostra attenzione in merito ai controlli da effettuare entro fine anno per la registrazione delle fatture passive.
- Detrazione fatture di acquisto e bollette doganali
A seguito delle modifiche introdotte dall’art.2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro la dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile 2025).
Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.
Quindi il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni (circ. 1/E 2018):
- L’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art.6 comma 5 del dpr. 633/1972 (requisito sostanziale)
- Il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).
Nel caso di fatture di acquisto e bollette doganali ricevute viene previsto in genere che potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti che sono stati ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- Fatture di acquisto ricevute nel 2024
L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta un momento rilevante ai fini dell’identificazione non solo del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA, ma anche della data entro la quale esercitare la detrazione.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre la data di ricezione della stessa, per le fatture elettroniche, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata dal Sistema di Interscambio (SDI).
Nello specifico per:
- le fatture datate 2024 e ricevute entro 31.12.2024: l’IVA potrà essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre, se la fattura è registrata nello stesso mese di ricevimento o, al più tardi, entro il 30.04.2025 (termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa al 2024), registrando i documenti in un’apposita sezione del registro IVA del 2024 (c.d. 13^ liquidazione 2024);
- le fatture datate 2024, ma ricevute nel 2025: in tale circostanza l’IVA potrà essere detratta nell’anno di ricezione del documento (2025) e confluiranno nella liquidazione del mese del 2025 in cui saranno annotate nei registri.
Si riporta di seguito una tabella di sintesi:
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Fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA acquisti |
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Data emissione |
Data ricezione |
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Dicembre 2024 |
Dicembre 2024
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Entro dicembre 2024 |
Liquidazione IVA di dicembre 2024 (da pagare entro il 16.01.2025) |
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Gennaio-aprile 2025 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2025, riferita al 2024, da presentare entro il 30.04.2025 ed annotazione separata nel registro IVA acquisti (c.d. 13^liquidazione 2024) |
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Da maggio 2025 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025[1])
Gennaio – aprile 2025 (Fattura registrata entro aprile 2025 ma non confluita nella Dichiarazione IVA riferita all’anno 2024) |
• Indetraibilità Iva acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
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2025
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Gennaio-dicembre 2025 |
Nella liquidazione IVA del mese in cui viene annotato il documento nei registri IVA |
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Da gennaio 2026 ad aprile 2026 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2026, riferita al 2025, da presentare entro il 30.04.2026, ed annotazione separata nel registro Iva acquisti (c.d. 13^liquidazione) |
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Da maggio 2026 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026) |
• Indetraibilità IVA acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
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Si riportano di seguito degli esempi per individuare il momento di detrazione delle fatture di acquisto a cavallo dell’anno 2024:
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Data fattura |
Ricezione fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA |
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Dicembre 2024 |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
16.01.2025 (liquidazione dicembre 2024) |
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Dicembre 2024 |
31.12.2024 |
9.01.2025 |
30.04.2025 in dichiarazione Iva annuale e registrata in apposito sezionale |
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Dicembre 2024 |
31.12.2024 |
2025 (dichiarazione IVA 2026 per il 2025) |
IVA indetraibile |
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Dicembre 2024 |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
17.02.2025 (liquidazione gennaio 2025) |
[1] entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale
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