Detrazione IVA: estensione dei termini per fatture di acquisto e bollette doganali

Gentile cliente,

con la presente segnaliamo le principali novità introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Decreto Omnibus”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185, S.O. n. 30, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026. L’art. 12 del decreto estende di due anni, rispetto al regime precedentemente vigente, il termine per l’esercizio della detrazione IVA e per l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

1) TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE

L’art. 12 del Decreto Omnibus modifica l’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972. Il diritto alla detrazione dell’imposta può ora essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto.

Viene quindi ristabilito il limite “biennale” previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 50/2017.

Resta centrale il principio secondo cui il dies a quo non dipende dalla sola data riportata in fattura. Il diritto alla detrazione può essere esercitato quando, in capo al cessionario o committente, risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

  1. esigibilità dell’imposta, quale condizione sostanziale;
  2. possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni applicabili, quale condizione formale.

La detrazione presuppone inoltre la preventiva annotazione del documento secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972. L’ampliamento del termine non elimina pertanto l’esigenza di una gestione documentale e contabile tempestiva e ordinata.

2) REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E BOLLETTE DOGANALI

Il novellato art. 25, comma 1, del D.P.R. 633/1972 consente di annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura o della bolletta doganale.

La disposizione elimina l’inciso “e con riferimento al medesimo anno”. Tale soppressione lascia intendere che, nei limiti dei termini sopra indicati, un documento ricevuto in un dato anno possa essere annotato anche in un esercizio successivo. Tale facoltà richiede particolare attenzione nella tenuta dei registri IVA e nella riconciliazione con le dichiarazioni annuali.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è trasposta nel Testo Unico IVA di cui al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10: l’art. 56, comma 1, disciplina il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione e l’art. 88, comma 1, disciplina l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali.

3) CASISTICHE ED ADEMPIMENTI

La tabella seguente riepiloga le principali casistiche operative e i relativi adempimenti. I termini dovranno essere verificati con riferimento alla disciplina applicabile al singolo documento e al termine dichiarativo effettivamente vigente.

CasisticaRegime applicabile / annotazioneTermine indicativoOsservazioni
Fatture emesse dal 12 agosto 2026Nuova disciplinaTermine della dichiarazione relativa al secondo anno successivoVerificare esigibilità, ricezione e corretta annotazione del documento.
Fatture emesse prima del 12 agosto 2026Disciplina previgente, anche se ricevute successivamente al 12 agosto 2026.Termine previsto dalla disciplina previgenteRaccomandata la registrazione entro il 2026, senza fare affidamento sull’estensione dei termini.
Documenti annotati in esercizi successivi alla ricezioneAnnotazione ammessa nei limiti della disciplina applicabile e previa ordinata gestione contabile.Termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivoOpportuno utilizzo di sezionali IVA dedicati e riconciliazione con le dichiarazioni annuali.
Documenti a cavallo di annoOccorre verificare distintamente esigibilità, ricezione, emissione e annotazione.Da determinare in base al regime applicabileParticolare attenzione alla tracciabilità documentale e ai registri sezionali.

4) REGIME TRANSITORIO: POSSIBILI SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Decreto Omnibus”), entrato in vigore il 12 agosto 2026, non reca una disciplina transitoria espressa con riferimento all’estensione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA e per l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Ne consegue un margine di incertezza nell’individuazione dei documenti ai quali applicare il maggior termine.

Una prima opzione interpretativa consiste nell’applicare la nuova disciplina esclusivamente alle fatture emesse dal 12 agosto 2026. Tale soluzione trova un prudente fondamento nel precedente del 2017, nel quale il legislatore aveva adottato un criterio riferito alle fatture emesse; tuttavia, l’attuale assenza di una disposizione equivalente non consente di ritenerla una soluzione certa.

Una seconda opzione potrebbe riferire l’applicazione della novella alle sole fatture ricevute dopo il 12 agosto 2026. Essa valorizza il momento della disponibilità del documento e il collegamento dell’annotazione alla ricezione, ma presenta incertezza perché la disciplina della detrazione richiede anche la verifica dell’esigibilità dell’imposta e non individua la ricezione quale unico criterio di decorrenza.

Una terza opzione potrebbe estendere la nuova disciplina alle fatture emesse nell’intero 2026. Tale impostazione potrebbe essere sostenuta in ragione dell’applicazione della modifica nel medesimo periodo d’imposta, ma manca un’espressa previsione normativa che attribuisca efficacia retroattiva alla novella per l’intero anno.

Una quarta opzione potrebbe applicare il maggior termine alle fatture per le quali, alla data del 12 agosto 2026, il diritto alla detrazione non risulti ancora scaduto secondo la disciplina precedente. Tale criterio tende a preservare posizioni ancora aperte alla data di entrata in vigore della riforma, ma non è espressamente previsto e potrebbe determinare disallineamenti tra termine di detrazione e termine di annotazione.

In attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o di un eventuale intervento normativo interpretativo, lo Studio ritiene prudenziale adottare la prima soluzione: applicare il maggior termine alle fatture emesse dal 12 agosto 2026 e, per le fatture emesse prima di tale data, incluse quelle eventualmente ricevute successivamente, raccomandare la registrazione entro il 2026 in conformità ai termini previgenti, senza fare affidamento sull’estensione introdotta dalla novella. L’impostazione dovrà essere riesaminata all’esito dei predetti chiarimenti o interventi.

 

5) ASPETTI OPERATIVI

L’estensione dei termini richiede un rafforzamento delle procedure interne. In particolare, si raccomanda di assicurare la protocollazione dei documenti e la conservazione della prova di ricezione, inclusa la documentazione disponibile tramite Sistema di Interscambio (SdI), nonché la corretta numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali ricevute.

L’estensione del termine non modifica le regole di detrazione nell’ambito delle liquidazioni periodiche e non supera il divieto di retroimputazione delle fatture a cavallo d’anno previsto dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Una fattura relativa a dicembre, ricevuta e annotata a gennaio, confluisce quindi nella liquidazione del mese di ricezione/annotazione e non in quella di dicembre.

6) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La dichiarazione integrativa non deve essere considerata sostitutiva della tempestiva registrazione del documento. Nella risposta a interpello n. 115 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione restrittiva, secondo cui il recupero dell’imposta presuppone la registrazione della fattura entro i termini di legge, anche qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione integrativa.

Il tema presenta comunque profili interpretativi che richiedono una valutazione specifica, anche in relazione alla concreta sequenza di ricezione, annotazione e dichiarazione del documento.

RACCOMANDAZIONI
• Censire le fatture di acquisto e le bollette doganali non ancora detratte.
• Verificare la data di ricezione e conservare la relativa prova, anche tramite SdI.
• Aggiornare le procedure contabili e predisporre, ove necessario, sezionali IVA dedicati.
•   Analizzare separatamente i documenti e le operazioni a cavallo del 12 agosto 2026.

***

Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.

Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.

Restiamo a disposizione per assisterVi nella verifica delle posizioni aperte, nell’aggiornamento delle procedure amministrative e nella valutazione dei casi transitori. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio per ogni esigenza di approfondimento.