Scadenzario Dicembre 2025

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:

  • pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
  • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.


Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

  •  saldo dei contributi per l’anno precedente;
  •  primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

  •  svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
  •  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni:

  • trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;
  • nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
Il contributo è ripartito tra:

  • committente (2/3);
  • collaboratore (1/3).


Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

  •  saldo dei contributi per l’anno precedente;
  •  primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

  • svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell’anno solare in corso.
Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso:

  • costituito dall’1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);
  • aumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.


La suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:

  • acconto, entro il 16 dicembre;
  • saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.


L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’acconto stesso

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

  • del 26% sugli interessi ed altri proventi;
  • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
  • del 26% sugli altri redditi di capitale.


Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di novembre e versamento dell’IVA a debito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:

  • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
  • è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
  • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).


Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

  • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
  • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
  • 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
    Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo
    rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

  • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
  • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile
    contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.
Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

  • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
  • titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

  • le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
  • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di
commercio e procacciamento di affari operate:

  • nel mese di novembre;
  • nei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l’importo minimo di 100 euro.

La disciplina prevede infatti che i sostituti d’imposta siano, comunque, tenuti al versamento delle ritenute operate, comprensive
dei differimenti, entro il 16 dicembre di ogni anno.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la
    ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del
    23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):

  • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2025, quindi:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2025 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2024;
  • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2025 a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2025.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi,
a seconda che si tratti di:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno del trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:

  • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
  • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di novembre 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

  • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
  • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
  • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.


È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’acconto IVA.
L’importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative:

  • metodo c.d. “storico”;
  • metodo c.d. “previsionale”;
  • metodo c.d. “analitico” (o “effettivo”).


Al soggetto passivo è consentita l’adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se, in base al metodo prescelto, non risulta dovuta alcuna somma.
Il soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro


Soggetto obbligato:

Contributo:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

  • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
  • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.


Gli elenchi sono trasmessi:

  • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.


La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

  • se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
  • se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.


In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per spedire al committente, preponente o mandante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni):

  • se ci si avvale dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi;
  • a partire dall’anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti).


L’aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per:

  •  registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.12.2025;
  •  pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.