Scadenzario Maggio 2026

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per:

  • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.4.2026;
  • pagare la relativa imposta.

L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.
L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:

  • pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
  • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.
L’adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

  • Per gli artigiani, il contributo dovuto per l’anno 2026 è pari a 4.521,36 euro.
  • Per i commercianti, il contributo dovuto per l’anno 2026 è 4.611,64 euro.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
Il contributo è ripartito tra:

  • committente (2/3);
  • collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro del settore privato (escluso quello domestico) che rispettino il requisito dimensionale. Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dall’1.1.2032.

I riferimenti temporali devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente. Inoltre, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge: – per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c. (il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti dimensionali); – per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari (laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa). Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza. La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5); dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50%. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

  • del 26% sugli interessi ed altri proventi;
  • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
  • del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di aprile e versamento dell’IVA a debito.
Il contribuente determina la differenza tra:

  • l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

La disciplina prevede che:

  • se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
  • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno

Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre gennaio marzo e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:

  • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
  • è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
  • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.
Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

  • 8,5% a carico del proponente;
  • 8,5% a carico dell’agente.

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.
Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di Aprile 2026.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

  • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
  • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
  • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale


Soggetto obbligato:

Contributo:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: – cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7- ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); – acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: – con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; – con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: – se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia, pari a 350.000 euro, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415); – se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2025, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.
Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per:

  • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;
  • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente).

Ai sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (30.6.2026).
Si precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per:

  • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.5.2026;
  • pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2026-marzo 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, ossia il 30.9.2026


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Sono esonerati, tra gli altri:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
  • gli enti che operano in regime ex L. 398/91;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72