Scadenzario Novembre 2025

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:

  • pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
  • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.


Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.07.2025) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.06.2025) del:


• saldo dei contributi per l’anno precedente;
• primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.


L’adempimento riguarda anche il versamento della quarta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.08.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.07.2025. Trattasi dei soggetti che:

  • svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pari a euro 5.164.596,00).

L’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

  • Per gli artigiani, il contributo dovuto per l’anno 2025 è pari a 4.460,64 euro.
  • Per i commercianti, il contributo dovuto per l’anno 2025 è 4.549,70.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

  • del 26% sugli interessi ed altri proventi;
  • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
  • del 26% sugli altri redditi di capitale.


Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:

  • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
  • è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
  • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).


Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

  • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
  • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.


Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
  • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.


Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

  • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
  • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.
Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2025 e 2027, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

  • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
  • titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

  • le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
  • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.


La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).


L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell’IVA a debito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre,

  • senza maggiorazione di interessi per i soggetti trimestrali per natura
  • con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi per i soggetti trimestrali per opzione.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre. Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

  • 8,5% a carico del proponente;
  • 8,5% a carico dell’agente.

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui. Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

  • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
  • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
  • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.


È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale


Soggetto obbligato:

Contributo:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

  • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
  • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.


Gli elenchi sono trasmessi:

  • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.


La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

  • se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
  • se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.


In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2025-settembre 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In data odierna scade anche il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa al I e al II semestre, qualora l’ammontare complessivo dovuto fosse stato inferiore a 5.000 euro.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.


Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Sono esonerati, tra gli altri:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • gli enti che operano in regime ex L. 398/91;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2025.
Gli acconti possono essere determinati:

  • con il criterio c.d. “metodo storico”, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;
  • con il criterio c.d. “metodo previsionale”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti.


Gli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2025.
L’acconto IRAP può essere determinato in due modi:

  • con il criterio c.d. “metodo storico”, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP;
  • con il criterio c.d. “metodo previsionale”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

  • saldo per l’anno precedente;
  • primo acconto per l’anno in corso.


Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

  • 30.6.2025 o 21.7.2025, senza maggiorazione dello 0,4%;
  • 31.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.
L’acconto può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30.11.2025 (posticipato all’1.1.2025) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2025 ovvero il 31.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2025 – 1.1.2025)

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per trattenere:

  • la seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2025 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2025);
  • dagli emolumenti corrisposti.


Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

  • saldo per l’anno precedente;
  • primo acconto per l’anno in corso.


Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

  • 30.6.2025 o il 21.7.2025, senza maggiorazione dello 0,4%;
  • 31.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.


Le aliquote da applicare sono pari al:

  • 26,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);
  • 24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS.
L’acconto può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30.11.2025 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2025 ovvero il 31.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2025)

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per:

  • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.11.2025;
  • pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.


L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti