16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:
- pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:
- pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali regionali IRPEF
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali regionali IRPEF
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali regionali IRPEF
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Artigiani
Contributo:
Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti
Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.07.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.06.2025) del:
- saldo dei contributi per l’anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.
L’adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.0.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.07.2025. Trattasi dei soggetti che
- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pari a euro 5.164.596,00).
L’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Associanti in partecipazione
Contributo:
Contributi INPS Gestione separata
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante.
Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:
- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.
Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA in regime mensile
Contributo:
Versamento IVA
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di settembre e versamento dell’IVA a debito.
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Datori di lavoro
Contributo:
Contributi INPS lavoratori dipendenti
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:
- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).
Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Committenti di prestazioni di lavoro
Contributo:
Contributi INPS Gestione separata
Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:
- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.
Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:
- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni:
- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività
Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.
Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2025 e 2027, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:
- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:
- le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
- nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:
- i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:
- i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
16 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta
20 ottobre
Soggetto obbligato:
Imprese
Contributo:
Contributo CONAI
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al III trimestre (luglio-settembre) 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:
- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.
È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
20 ottobre
Soggetto obbligato:
Imprese
Contributo:
Contributo CONAI
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di settembre 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:
- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.
È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
27 ottobre
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Elenchi INTRASTAT
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:
- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.
Gli elenchi sono trasmessi:
- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:
- se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare
27 ottobre
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Elenchi INTRASTAT
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:
- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.
Gli elenchi sono trasmessi:
- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:
- se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Certificazione unica
Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2025”, contenenti esclusivamente redditi esenti o dichiarabili solo con il modello REDDITI PF (es. Certificazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili
Contributo:
Imposta di registro
Termine per:
- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.10.2025;
- pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.
L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Professionisti, Sostituti d’imposta
Contributo:
Modello 770
Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2025.
Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;
- i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Enti non commerciali, Imprenditori agricoli
Contributo:
IVA
Termine, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:
- versare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone
Contributo:
Modello IRAP
Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2025 relativo al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Professionisti
Contributo:
Modello REDDITI
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello REDDITI 2025 riferito al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Enti non commerciali
Contributo:
Modello REDDITI
Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI ENC 2025 relativo al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Persone fisiche
Contributo:
Modello REDDITI
Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI PF 2025 relativo al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Enti commerciali, Società di capitali
Contributo:
Modello REDDITI
Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI SC 2025 relativo al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Società di persone
Contributo:
Modello REDDITI
Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI SP 2025 relativo al periodo d’imposta 2024
31 ottobre
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Modello REDDITI
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre luglio-settembre 2025.
L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
- aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
- soggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;
- operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24