A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile 2024).
Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile 2024).
Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.
Quindi il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni (circ. 1/E/2018):
Nel caso di fatture di acquisto e bollette doganali ricevute viene previsto in genere che potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti che sono stati ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta un momento rilevante ai fini dell’identificazione non solo del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA, ma anche della data entro la quale esercitare la detrazione.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre la data di recezione della stessa, per le fatture elettroniche, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata dal Sistema di Interscambio (SDI).
Nello specifico per:
Si riporta di seguito una tabella di sintesi:
Fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA acquisti |
|
Data emissione |
Data ricezione |
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Dicembre 2023 |
Dicembre 2023
|
Entro dicembre 2023 |
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (da pagare entro il 16.01.2024) |
Gennaio-aprile 2024 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2024, riferita al 2023, da presentare entro il 30.04.2024 ed annotazione separata nel registro IVA acquisti (c.d. 13^liquidazione 2023) |
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Da maggio 2024 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024[1]) Gennaio - Aprile 2024 (Fattura registrata entro Aprile 2024 ma non confluita nella Dichiarazione IVA riferita all’anno 2023) |
• Indetraibilità Iva acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
||
2024
|
Gennaio-dicembre 2024 |
Nella liquidazione IVA del mese in cui viene annotato il documento nei registri IVA |
|
Da gennaio 2025 ad aprile 2025 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2025, riferita al 2024, da presentare entro il 30.04.2025, ed annotazione separata nel registro Iva acquisti (c.d. 13^liquidazione) |
||
Da maggio 2025 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025) |
• Indetraibilità IVA acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
Si riportano di seguito degli esempi per individuare il momento di detrazione delle fatture di acquisto a cavallo dell’anno 2023:
Data fattura |
Ricezione fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA |
Dicembre 2023 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
16.01.2024 (liquidazione dicembre 2023) |
Dicembre 2023 |
31.12.2023 |
9.01.2024 |
30.04.2024 in dichiarazione Iva annuale e registrata in apposito sezionale |
Dicembre 2023 |
31.12.2023 |
2024 (dichiarazione IVA 2025 per il 2024) |
IVA indetraibile |
Dicembre 2023 |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
16.02.2024 (liquidazione gennaio 2024) |
[1] entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale