Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023), tra le proroghe che vengono previste si segnala la riapertura dei termini al 15 Marzo 2024 per il pagamento delle rate scadute della rottamazione quater. Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è dunque possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024.
Premessa
L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) ha riguardato tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato hanno potuto beneficiare della nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrassero nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
Non sono rientrati nella Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”):
Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
In tale contesto si inserisce il differimento a venerdì 15 marzo 2024 del termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.
In sostanza, secondo quanto stabilito dalla Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata scaduta il 28 febbraio 2024.
La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.
Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
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