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Rottamazione Quater: riapertura al 15 marzo 2024 per i pagamenti delle rate scadute

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023), tra le proroghe che vengono previste si segnala la riapertura dei termini al 15 Marzo 2024 per il pagamento delle rate scadute della rottamazione quater. Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è dunque possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024.

Premessa

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che  non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.

  1. I carichi interessati dalla definizione agevolata

 

La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) ha riguardato tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

 

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato hanno potuto beneficiare della nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, alla Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

 

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrassero nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR - Cassa Ragionieri
  • ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

 

  1. I carichi non interessati dalla definizione agevolata

 

Non sono rientrati nella Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”):

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
    • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno, invece, deliberato l’adesione alla Definizione agevolata consulta il paragrafo precedente sui debiti "definibili".

 

  1. Le scadenze

 

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata devono essere state pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

 

  1. Le proroga

 

In tale contesto si inserisce il differimento a venerdì 15 marzo 2024 del termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

In sostanza, secondo quanto stabilito dalla Legge n 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12.2023), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata scaduta il 28 febbraio 2024.

 

La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

 

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

 

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