Novità legge di Bilancio 2026

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

1. Introduzione

La presente circolare ha l’obiettivo di illustrare le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199).

2. Novità fiscali e agevolative per le Persone Fisiche

Novità fiscali e agevolative per le Persone Fisiche
ArgomentoDescrizione
Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglioneViene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, diventa quindi la seguente: • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 (aumentata al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale); • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 (aumentata al 36% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale). Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Ecobonus – Spese sostenute nell’anno 2026Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025. L’”ecobonus” può spettare nelle seguenti misure: • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 (aumentata al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale); • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 (aumentata al 36% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).
Bonus mobili – ProrogaViene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Imposta sostitutiva su redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – regime opzionale per nuovi residenti (high net worth individuals)È elevato da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di aderire al regime opzionale per i nuovi residenti. L’imposta sostitutiva è dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. È elevato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.
Disposizioni in materia di criptovaluteSi applica l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro [art. 3, par. 1, n. 7) regolamento (UE) 2023/1114]. A tali fini, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ne consegue che sono assoggettate all’aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro.
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioniViene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultatoSui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: • Riduzione dell’imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%; • Incremento del limite di detassazione: l’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. • Proroga dell’agevolazione per i dividendi: l’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026. L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilitàViene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: • l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni breviLa normativa sulle locazioni brevi, disciplinata dall’art. 4 del DL 50/2017, viene modificata mediante intervento sull’art. 1, comma 595, della L. 178/2020, che regola la presunzione di imprenditorialità. Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la presta zione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono por tali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere al regime della cedolare secca, con: • aliquota ordinaria del 26%; • aliquota ridotta del 21%, applicabile a un solo immobile destinato a locazione breve, individuato dal contribuente in dichiarazione dei redditi. A partire dal periodo d’imposta 2021, è stata introdotta una presunzione di esercizio di attività d’impresa quando il contribuente destina alla locazione breve un numero di appartamenti superiore a una determinata soglia. • Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. • A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Dal terzo immobile, pertanto, il reddito è considerato reddito di impresa. Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
Causa di esclusione dal regime forfetarioIl regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

3 Novità fiscali e agevolative per le Imprese

Novità fiscali e agevolative per le Imprese
ArgomentoDescrizione
  
Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresaPer il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025: in deroga all’art. 83 Tuir, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate anche a norma degli artt. 2357, c. 4, 2357-bis, c. 2, e 2359-ter c.c. e a norma dell’art. 121 D.Lgs. 58/1998, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente (metodo FIFO). La disposizione è finalizzata ad equiparare, ai fini Ires, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi;le disposizioni di cui all’art. 95, c. 6-bis Tuir si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta. Tale disposizione è finalizzata ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dall’art. 95, c. 6-bis Tuir, anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled);per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103, c. 3-bis Tuir è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale di tali beni riconosciuti, ai sensi dell’art. 166-bis Tuir nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenzeÈ confermato il regime di esclusione parziale di dividendi e plusvalenze, a condizione che la partecipazione detenuta soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: • partecipazione minima del 5% al capitale della società partecipata; • valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro. Tali condizioni (tra loro alternative) rappresentano nuovi ed ulteriori requisiti che si aggiungono a quelli precedentemente pervisti per l’accesso al c.d. “regime PEX”, di cui all’art. 87 Tuir (possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 12 mesi, classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata, commercialità della partecipata). In assenza di tali requisiti, dividendi e plusvalenze risultano integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano le seguenti categorie di soggetti: • le società di persone commerciali e le persone fisiche in regime di che possono beneficiare dell’esclusione dal reddito nelle misure del 60%, 50,28% o 41,86%; • le società di capitali e gli enti commerciali che possono applicare l’esclusione dal reddito nella misura del 95%. Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche interessano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano: • le società di persone commerciali e le persone fisiche in regime di impresa, che possono beneficiare dell’esenzione nelle misure del 50,28% o 41,86%; • le società di capitali e gli enti commerciali per le quali è prevista l’esenzione del 95%. Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”). Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta. La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento: • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; • si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015). La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta. La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota: • dello 0,5%, per il 2028; • dell’1%, a decorrere dal 2029. Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Impianti di produzione di energia elettricaÈ ampliata la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, determina il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario. Tale disciplina si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31.12.2025, anziché agli impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2025. La prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo, è fornita dalla registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).
Iper-ammortamentiPer i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati, ai sensi dell’art. 1, c. 446 L. 207/2024, dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo). Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Credito d’imposta per investimenti 4.0 – RifinanziamentoViene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automaticaViene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d.” LIPE”). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. • Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. • Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. • Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento. La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno fiscale 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società sempliceViene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. I benefici fiscali si sostanziano: • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: • per il 60% entro il 30.9.2026; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individualeVengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: • sia alla data del 31.10.2025; •sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: • devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026. Il regime agevolativo in commento prevede: • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Ai fini delle agevolazioni in esame: • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento straordinario delle riserveViene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
Novità Agenzia Entrate e Riscossione
ArgomentoDescrizione
Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972); • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono; • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere; • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; • il DURC può essere rilasciato; • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euroA regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza (quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo). La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).
Contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini)È rifinanziata con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature
Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar taxL’entrata in vigore della plastic tax è differita dal 1.07.2026 al 1.01.2027. L’entrata in vigore della sugar tax è differita dal 1.01.2026 al 1.01.2027.
Novità Datori di Lavoro
ArgomentoDescrizione
Incentivo  all’assunzione  di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di: • incrementare l’occupazione giovanile stabile; • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzo giorno – ZES unica; • contribuire alla riduzione dei divari territoriali. L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Provvedimento attuativo L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Buoni pasto elettronici – Incremento esenzioneViene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

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Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.

Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale o ulteriore chiarimento

Con i migliori saluti

Baldazzi Zattera & Associati