(art. 1 commi 427-436 L. 30.12.2025 n.199 – Legge di bilancio 2026)
1. Premessa
La Legge di bilancio 2026 (L.199/2025) ha introdotto all’art.1, commi 427-436, una nuova disciplina dell’iper-ammortamento, ridefinendo il quadro degli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese.
La nuova normativa si inserisce in continuità con le misure Transizione 4.0 e 5.0, pur presentando rilevanti novità in termini di durata, perimetro oggettivo e soggettivo, modalità di accesso e vincoli applicativi. Pertanto, obiettivo della presente circolare è illustrare le principali novità normative in materia di iper-ammortamenti introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
2. Ambito soggettivo
Ai sensi dell’art. 1, commi 427-436 della Legge di bilancio 2026, gli iper-ammortamenti sono riconosciuti ai titolari di reddito di impresa che effettuano gli investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, subordinatamente a
- Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ne restano, invece, esclusi:
- Esercenti di arti e professioni;
- Aziende agricole;
- Imprese assoggettate a una procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
3. Ambito oggettivo
Sono agevolabili
- Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 191/2023, vale a dire
- Moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- Moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
La Legge di bilancio 2026 introduceva, nella sua versione originaria, nuovi requisiti di territorialità, imponendo il vincolo “Made in UE/SEE” per i beni oggetto di agevolazione. Con il decreto fiscale DL 27 marzo 2026 n. 38, il requisito della produzione in Ue o See è stato rimosso con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026. Pertanto, gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui agli allegati VI e V della legge 199/2025, effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, possono fruire dell’iperammortamento a prescindere dal luogo di produzione.
Il DL 38/2026 si applica esclusivamente ai beni materiali ed immateriali strumentali nuovi (di cui al punto a. della presente circolare), restando quindi valide le limitazioni geografiche riferite ai beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (di cui al punto b. della presente circolare).
Più specificatamente, con riferimento ai beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (di cui al punto b. della presente circolare), la Legge di Bilancio rinvia all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Il richiamo esplicito al registro Enea implica non solo il rispetto dei vincoli territoriali precedentemente analizzati, ma anche la conformità del modulo al registro stesso, verificata in sede di certificazione tecnica trasmessa al Gse.
Le imprese possono effettuare una verifica preliminare dell’iscrizione dei moduli alle sezioni b) o c) del registro Enea, accessibile sul portale dedicato dell’Agenzia (https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/), in modo da garantirsi la corretta applicazione del beneficio già in fase di selezione del fornitore e di redazione del piano di investimento da trasmettere al Gse.
3. Modalità di accesso e fruizione
L’accesso al beneficio è garantito subordinatamente alla trasmissione telematica, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, secondo modelli standardizzati. Recentemente, sono stati pubblicati sul sito del MIMIT il DM 7 maggio 2026, contenente le modalità attuative, e il DM 10 giugno 2026, che ha definito i termini di apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione, rendendo così pienamente operativa l’agevolazione.
L’art. 3 del DM 7 maggio 2026 disciplina la procedura di accesso all’agevolazione, prevedendo una comunicazione preventiva, una di conferma dell’investimento e una comunicazione di completamento. Sono poi richieste altre due comunicazioni periodiche per il monitoraggio.
Le comunicazioni preventive possono essere presentate a partire dal giorno 12 giugno tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, usando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. Con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.
3.1 Comunicazione preventiva
L’impresa che vuole beneficiare dell’agevolazione è tenuta ad inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando
- i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali ex Allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché la data prevista di interconnessione;
- la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
3.2 Comunicazione di conferma
Per ogni comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
Per i beni in leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
La comunicazione di conferma non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.
3.3 Comunicazione di completamento
Al completamentodegli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa invia una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma.
Inoltre, è stato ristabilito l’obbligo di ricorrere alla perizia asseverata per comprovare le caratteristiche tecniche e l’interconnessione dei beni al sistema produttivo ed è venuta meno la disposizione che consentiva alle imprese con investimenti in beni materiali e immateriali di costo unitario non superiore a 300.000 euro di autocertificare le caratteristiche tecniche dei beni. Pertanto, le comunicazioni di conferma devono necessariamente essere corredate da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
Per “completamento degli investimenti”, a norma dell’art. 1 comma 1 lett. l) del DM, si intende: la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (es. consegna), a prescindere dai principi contabili adottati; la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali per l’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
3.4 Comunicazioni per il monitoraggio
Le comunicazioni per il monitoraggio devono essere presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa e devono contenere le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno, l’impresa trasmette una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Il mancato invio delle comunicazioni di cui ai punti 3.1; 3.2; 3.3, nei termini e secondo le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
4. Ambito temporale
La nuova disciplina dell’iper-ammortamento è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’art. 4 del DM 7 maggio 2026 stabilisce che la maggiorazione del costo agevolabile rileva fiscalmente a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia già entrato in funzione — e, per i beni 4.0, interconnesso — nel medesimo periodo, e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle proprie verifiche (effettuate entro 10 giorni dalla ricevuta di invio). In altre parole, la spettanza matura nel periodo d’imposta dell’evento che si verifica per ultimo tra la trasmissione al Gse e l’entrata in funzione: se l’entrata in funzione precede o coincide con la trasmissione, la spettanza è nel periodo di quest’ultima; se è successiva, slitta in avanti.
Ne consegue che, ad esempio, per un investimento completato nel 2026, la prima quota di iper-ammortamento potrà essere fruita nel modello REDDITI 2027 solo a condizione che la comunicazione di completamento sia trasmessa entro il 31 dicembre 2026. Un invio anche di pochi giorni successivo al termine dell’anno comporterebbe lo slittamento dell’intero beneficio al modello REDDITI 2028, con conseguente disallineamento rispetto al piano di ammortamento ordinario.
Il DM nulla dice sull’eventuale possibilità di recuperare le annualità pregresse ai fini dell’allineamento successivo tra ammortamento contabile e ammortamento fiscale, ma la continuità con la prassi dei crediti 4.0 (Circolare agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017) porterebbe a pensare che possano valere le medesime considerazioni.
5. Misura e formulazione dell’agevolazione
L’iper-ammortamento, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, consente di beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il riconoscimento di un maggior costo di acquisizione del bene fa sorgere, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione, determinando un minor reddito imponibile. Si noti che l’iper-ammortamento produce effetti solo su IRPEF e IRES, e non sull’IRAP.
L’iper-ammortamento non opera quindi come credito d’imposta. Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile. Questo aspetto distingue l’iper-ammortamento dai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 che, viceversa, possono invece essere fruiti anche in assenza di reddito imponibile.
La maggiorazione del costo segue una logica a scaglioni:
| Valore dell’investimento | Aliquota per investimenti base |
| Investimenti fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro | 50% |
È stato fissato un tetto massimo di investimento agevolabile pari a 20 milioni di euro, operante per ciascun periodo d’imposta. La norma, nella sua formulazione letterale, non chiarisce se il limite sia annuale o complessivo sul triennio. Tuttavia, La Relazione tecnica al DL 38/2026 ha affermato che “i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente”.
Pertanto, ai fini della determinazione della maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo anno, quindi per ciascuno anno 2026, 2027 e 2028. In altri termini, con riguardo al tetto massimo degli investimenti agevolabili, sussisterebbe quindi un plafond totale di 60 milioni di euro nel periodo agevolato.
6. Cumulabilità
L’iper-ammortamento è cumulabile con le altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, purché il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto e non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese.
Non è, invece, possibile fruire dell’iper-ammortamento per gli investimenti che beneficiano dei crediti d’imposta Transizione 4.0/5.0, regolati dall’art. 1 c. 446 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). A tal fine, non può considerarsi valida la mera prenotazione dell’investimento effettuata entro il 31 dicembre 2025: l’esclusione opera solo nei casi in cui l’investimento benefici effettivamente del credito d’imposta 4.0.
Ne consegue che:
- gli investimenti che hanno concretamente fruito del credito 4.0 non possono accedere all’iper-ammortamento;
- gli investimenti per i quali il credito 4.0 non è stato riconosciuto (ad esempio per esaurimento delle risorse disponibili) possono accedere all’iper-ammortamento se effettuati dal 1° gennaio 2026;
- gli investimenti ordinati nel 2025 ma non prenotati, e realizzati nel 2026, rientrano pienamente nel nuovo regime.
7. Cessione e sostituzione dei beni
Se, durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d’imposta, il bene sia sostituito con un altro bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo.
8. Conclusioni
La nuova disciplina dell’iper-ammortamento introdotta dalla Legge di bilancio 2026 conferma l’impegno del legislatore a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese, ponendosi in continuità con i precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0.
Rispetto al passato, tuttavia, la misura presenta alcuni tratti distintivi: opera come maggiorazione del costo di acquisizione deducibile — con effetti ai fini IRPEF e IRES, ma non IRAP — e non come credito d’imposta, subordinando il beneficio alla presenza di un reddito imponibile capiente; si articola secondo aliquote a scaglioni decrescenti (dal 180% fino al 50%), con un tetto massimo di 20 milioni di euro per periodo d’imposta; ed è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Sul piano operativo, l’accesso all’agevolazione è subordinato a un articolato iter di comunicazioni telematiche al GSE il cui rispetto, nei termini e con le modalità previste, costituisce condizione essenziale per la fruizione del beneficio. Si segnalano, inoltre, la reintroduzione dell’obbligo di perizia tecnica asseverata e di certificazione contabile, nonché la rimozione retroattiva, ad opera del DL 38/2026, del vincolo “Made in UE/SEE” per i beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Con la pubblicazione dei decreti attuativi e l’apertura della piattaforma GSE, la misura è oggi pienamente operativa. Le imprese interessate possono pertanto procedere alla pianificazione degli investimenti e al puntuale adempimento degli obblighi comunicativi necessari alla corretta e tempestiva fruizione dell’agevolazione.
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Si raccomanda l’attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate.
Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti.