16 aprile
Soggetto obbligato:
Datori di lavoro
Contributo:
Versamento
Termine entro il quale versare il contributo esonerativo per i datori di lavoro che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili (ex art. 3 della L. 68/99), con riferimento a lavoratori addetti in lavorazioni a rischio elevato.
L’adempimento riguarda l’esonero del trimestre solare in corso
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L’acconto dell’addizionale comunale è:
- pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali comunali IRPEF
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Addizionali regionali IRPEF
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 aprile
Soggetto obbligato:
Committenti di prestazioni di lavoro
Contributo:
Contributi INPS Gestione separata
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
Il contributo è ripartito tra:
- committente (2/3);
- collaboratore (1/3).
Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:
- effettuate nell’esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.
Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.
La disciplina prevede inoltre che:
- il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.
Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:
- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26%
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:
- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.
Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA in regime mensile
Contributo:
Versamento IVA
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di marzo e versamento dell’IVA a debito.
Il contribuente determina la differenza tra:
- l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
La disciplina prevede che:
- se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 aprile
Soggetto obbligato:
Datori di lavoro
Contributo:
Contributi INPS lavoratori dipendenti
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:
- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).
Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare
16 aprile
Soggetto obbligato:
Committenti di prestazioni di lavoro
Contributo:
Contributi INPS Gestione separata
Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:
- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.
Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:
- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni:
- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:
- i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:
- i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
16 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Versamento Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta
20 aprile
Soggetto obbligato:
Imprese
Contributo:
Contributo CONAI
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al I trimestre (gennaio-marzo) 2026.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:
- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.
È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
20 aprile
Soggetto obbligato:
Imprese
Contributo:
Contributo CONAI
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di marzo 2026.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:
- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.
È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
25 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Elenchi INTRASTAT
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:
- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.
Gli elenchi sono trasmessi:
- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:
- se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia, pari a 350.000 euro, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare.
25 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Elenchi INTRASTAT
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:
- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.
Gli elenchi sono trasmessi:
- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:
- l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia, pari a 350.000 euro, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare
30 aprile
Soggetto obbligato:
Preponenti di agenti e rappresentanti
Contributo:
Consegna estratto conto provvigioni
Termine entro il quale i preponenti devono:
- consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo;
- pagare le suddette provvigioni.
Nell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni
30 aprile
Soggetto obbligato:
Società di capitali
Contributo:
Adempimenti in funzione dell’approvazione di bilancio
Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025, per l’approvazione dei bilanci.
I bilanci chiusi al 31.12.2025 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
30 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Dichiarazione IVA
Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare:
- la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);
- il volume d’affari realizzato nel medesimo periodo.
Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi:
- il modello di dichiarazione IVA “ordinario”;
- il modello di dichiarazione IVA “Base”.
Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA.
30 aprile
Soggetto obbligato:
Imprese
Contributo:
Contributo CONAI
Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di “azienda esportatrice netta”, al fine di accedere alla prevista procedura semplificata.
Per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.
L’azienda “esportatrice netta”
- si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;
- è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;
- è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento
30 aprile
Soggetto obbligato:
Autotrasportatori
Contributo:
Domanda di agevolazione
Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax“ o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre gennaio-marzo.
Il credito d’imposta:
- spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate;
- può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro
30 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
Imposta di bollo
Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate, infatti:
- integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;
- mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:
- variare i dati comunicati;
- integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.
In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
Per quanto concerne il primo trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 maggio, l’ammontare:
- dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;
- delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.
Entro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta
30 aprile
Soggetto obbligato:
Società di capitali
Contributo:
IVA
Termine, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo:
- a decorrere dall’anno 2025;
- mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2025.
La scelta per l’IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicare anch’essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale
30 aprile
Soggetto obbligato:
Titolari di partita IVA
Contributo:
IVA
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2026.
L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
- aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
- soggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;
- operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24
30 aprile
Soggetto obbligato:
Sostituti d’imposta
Contributo:
Certificazione unica
Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2026”, relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale o provvigioni. Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono invece essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770, ossia entro il 31.10.2026 (che slitta al 2.11.2026).
30 aprile
Soggetto obbligato:
Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone
Contributo:
Definizione delle pendenze tributarie
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della Rottamazione-quinquies, che riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Sono invece esclusi dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.