Scadenziario Febbraio 2025

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.


Il contributo è ripartito tra:

  • committente (2/3);
  • collaboratore (1/3).


Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale versare la quarta rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.
Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a:

  • 4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;
  • 4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

  • effettuate nell’esercizio di impresa;
  • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.


Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.
La disciplina prevede inoltre che:

  • il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
  • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.


Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.
Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:

  • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;
  • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

  • del 26% sugli interessi ed altri proventi;
  • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
  • del 26% sugli altri redditi di capitale.


Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di gennaio e versamento dell’IVA a debito.
Il contribuente determina la differenza tra:

  • l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.


La disciplina prevede che:

  • se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
  • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:

  • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
  • è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
  • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).


Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.
Al Fondo sono iscritti:

  • i lavoratori subordinati dell’area del dilettantismo e del professionismo;
  • gli autonomi e i co.co.co. dell’area del professionismo.


L’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

  • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
  • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.


Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
  • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.


Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

  • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
  • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale l’artigiano senza dipendenti deve:

  • procedere all’autoliquidazione del premio speciale, dovuto a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
  • effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale);
  • versare i contributi associativi in unica soluzione.


In caso di pagamento rateale:

  • le rate devono essere pari al 25% del premio annuale;
  • sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi;
  • deve essere comunicato all’INAIL mediante i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.


La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).


L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR relative all’anno precedente.
Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso:

  • costituito dall’1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);
  • aumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.


La suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:

  • acconto, entro il 16 dicembre;
  • saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre.
Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

  • 8,5% a carico del proponente;
  • 8,5% a carico dell’agente.


Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.
Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di gennaio 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

  • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale
  • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000 euro;
  • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.


È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale


Soggetto obbligato:

Contributo:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

  • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
  • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.


Gli elenchi sono trasmessi:

  • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.


La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

  • se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
  • se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.


In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso per singolo materiale, in base alla procedura ordinaria ex post, relativa al 2024.
I soggetti che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori, possono richiedere il rimborso del Contributo versato


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2025, sulla base della procedura semplificata ex ante.
I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, determinando “ex ante“ la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2024


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, per regolare contabilmente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.
In caso di saldo complessivo annuale a credito, è necessario trasmettere l’apposito modulo Rimborso 6.10 inserendo:

  • l’elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
  • la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno di riferimento

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre ottobre 2024-dicembre 2024.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per inviare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2024.
Con riferimento al quarto trimestre (ottobre-dicembre) la comunicazione può essere effettuata, alternativamente:

  • in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo);
  • all’interno della dichiarazione IVA annuale, in tal caso presentata anticipatamente, compilando il quadro VP del modello, il quale ha contenuto analogo all’omonimo quadro presente nella comunicazione delle liquidazioni.


Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.


Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Sono esonerati, tra gli altri:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
  • gli enti che operano in regime ex L. 398/91;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.
L’agevolazione:

  • riguarda i soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014;
  • consiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti.


In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l’agevolazione si applicherà anche nel 2024:

  • ove permangano i requisiti;
  • salvo espressa rinuncia del beneficiario