Scadenziario Marzo 2025

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.
Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante.
Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2025


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

  • effettuate nell’esercizio di impresa;
  • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.


Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.
La disciplina prevede inoltre che:

  • il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
  • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.


Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.
Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.
In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:

  • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;
  • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.
La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.
Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.
I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

  • del 26% sugli interessi ed altri proventi;
  • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
  • del 26% sugli altri redditi di capitale.


Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
  • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell’IVA a debito.
Il contribuente determina la differenza tra:

  • l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.


La disciplina prevede che:

  • se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
  • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
Il contributo:

  • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
  • è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;
  • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).


Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.
Al Fondo sono iscritti:

  • i lavoratori subordinati dell’area del dilettantismo e del professionismo;
  • gli autonomi e i co.co.co. dell’area del professionismo.


L’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

  • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;
  • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.


Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
  • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.


Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

  • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
  • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:

  • degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2024;
  • delle relative ritenute d’acconto operate o delle imposte sostitutive applicate.


I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La certificazione non deve essere rilasciata:

  • in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73;
  • nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 3 del DLgs. 461/97.


Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:

  • società di capitali ed enti emittenti;
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.


La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.
Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

  • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
  • titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

  • le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
  • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.


L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.


La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);
  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).


L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
La disciplina prevede che:

  • i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
  • se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
  • il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.
Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.
Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:

  • in un’unica soluzione;
  • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 10.


Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione


Soggetto obbligato:

Contributo:

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell’IVA a debito.


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.


L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2025; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2025.
La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

  • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale;
  • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000 euro;
  • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.


È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, nel caso di errata trasmissione


Soggetto obbligato:

Contributo:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

  • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
  • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.


Gli elenchi sono trasmessi:

  • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.


La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

  • se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
  • se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.


In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.
Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine entro il quale le aziende mandanti, aderenti alle OO.SS. stipulanti gli Accordi Economici Collettivi (AEC), accantonano annualmente l’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.
L’importo da versare tiene conto di diversi aspetti, tra cui la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario).
In caso di monomandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:

  • 4%, su provvigioni fino a 12.400 euro l’anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l’anno.


In caso di plurimandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:

  • 4%, su provvigioni fino a 6.200 euro l’anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno

Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, per:

  • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;
  • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente).


Ai sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (30.4.2025).
Si precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2025” contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per:

  • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.3.2025;
  • pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.


L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

  • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.


La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97


Soggetto obbligato:

Contributo:

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di febbraio 2024, riguardanti:

  • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
  • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.


Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.
Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese


Soggetto obbligato:

Contributo:

Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.
La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l’aliquota d’imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.
Il concessionario può richiedere mediante un’apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2025. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2025.
Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2024


Soggetto obbligato:

Contributo:

Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2024 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2025.
Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura “contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi