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Scadenziario Ottobre 2023

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L’acconto dell’addizionale comunale è:

·       pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;

·       trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

 

16

ottobre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·       committente (2/3);

·       collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

·       35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

·       del 26% sugli interessi ed altri proventi;

·       del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;

·       del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

16

ottobre

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di settembre e versamento dell’IVA a debito.

16

ottobre

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·       è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·       è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·       è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

ottobre

Società di persone, Società semplici

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

ottobre

Titolari di partita IVA

IVA

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

·       dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;

·       in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

·       le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;

·       gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·       non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·       si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

16

ottobre

Sostituti d'imposta

Versamento Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

16

ottobre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento Rateizzazione IRAP

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

ottobre

Società di persone

Versamento Rateizzazione IRAP

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione      

16

ottobre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Tale scadenza vale per:

·       soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;

·       soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;

·       soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

ottobre

Persone fisiche

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

ottobre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento Rateizzazione IRAP

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;

·       la terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Tale scadenza vale per:

·       soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;

·       soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;

·       soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione      

16

ottobre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;

·       la terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Tale scadenza vale per:

·       soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;

·       soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;

·       soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

20

ottobre

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al III trimestre (luglio-settembre) 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

20

ottobre

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di settembre 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

25

ottobre

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

25

ottobre

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

31

ottobre

Preponenti di agenti e rappresentanti

Consegna estratto conto provvigioni

Termine entro il quale i preponenti devono:

·       consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre;

·       pagare le suddette provvigioni.

Nell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni

31

ottobre

Sostituti d'imposta

Certificazione unica

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2023”, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

·       i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” o ai “contribuenti forfetari”;

·       le provvigioni;

·       i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;

·       i redditi esenti.

Il termine ordinario per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023 è stabilito al 16.3.2023: la trasmissione entro il 31.10.2023 delle suddette CU 2023 avviene senza applicazione di sanzioni

31

ottobre

Titolari di partita IVA

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo

31

ottobre

Titolari di partita IVA

Imposta di bollo

Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, infatti:

·       integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;

·       mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.

Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:

·       variare i dati comunicati;

·       integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Per quanto concerne il terzo trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 novembre, l’ammontare:

·       dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;

·       delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.

Entro il 30 novembre il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta

31

ottobre

Professionisti, Sostituti d'imposta

Modello 770

Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2023.

Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate:

·       i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;

·       i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;

·       il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti

31

ottobre

Società semplici

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

31

ottobre

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

·       saldo per l’anno precedente;

·       primo acconto per l’anno in corso.

Il versamento riguarda la quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

·       30.6.2023 o il 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%;

·       31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%.

Le aliquote da applicare sono pari al:

·       26,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);

·       24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)

31

ottobre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

·       le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;

·       le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.

Per i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sono rinviati di tre mesi i termini relativi alla rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9 del DL 61/2023).

Pertanto, per tali soggetti il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024       

31

ottobre

Persone fisiche

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

·       la quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·       con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

31

ottobre

Titolari di partita IVA

IVA

Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre luglio-settembre 2023.

L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

·       aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;

·       operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

·       beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;

·       soggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;

·       operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24