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Scadenziario di Novembre 2023

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16

novembre

Enti non commerciali, Imprese

Compensazione dei crediti

Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta energia e gas relativo al I e II trimestre 2023

 

16

novembre

Enti non commerciali, Imprese

Cessione dei crediti d'imposta

Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta energia e gas relativo al I e II trimestre 2023

 

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

novembre

Sostituti d'imposta

Addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L’acconto dell’addizionale comunale - pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente - è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un

numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

novembre

Artigiani

Versamento contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:

·         saldo dei contributi per l’anno precedente;

·         primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito

16

novembre

Artigiani

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:

·         4.208,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;

·         4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16

novembre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·         committente (2/3);

·         collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

·         35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

16

novembre

Commercianti

Versamento contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:

·         saldo dei contributi per l’anno precedente;

·         primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito

16

novembre

Commercianti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

Per i commercianti, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:

·         4.292,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;

·         4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16

novembre

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell’IVA a debito.

 

16

novembre

Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Possono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari:

·         non superiore a 400.000 euro, se esercitano arti, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

·         non superiore a 700.000 euro, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.

I presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno

16

novembre

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·         è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·         è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·         è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

novembre

Società di persone, Società semplici

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Premi INAIL

Termine entro il quale i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.

L’adempimento riguarda i committenti che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni

16

novembre

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Versamento contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta

rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:

·         saldo dei contributi per l’anno precedente;

·         primo acconto dei contributi per l’anno in corso.

Le aliquote da applicare sono pari al:

·         26,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);

·         24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·         non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·         si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

16

novembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

16

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento rateizzazione IRAP

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Società di persone

Versamento rateizzazione IRAP

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Società di capitali

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Tale scadenza vale per:

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;

·         soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;

·         soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Tale scadenza vale per:

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;

·         soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;

·         soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Persone fisiche

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento rateizzazione IRAP

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;

·         la quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Tale scadenza vale per:

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;

·         soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

16

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;

·         la quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Tale scadenza vale per:

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;

·         soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;

·         soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

20

novembre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi ENASARCO

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.

Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

·         8,5% a carico del proponente;

·         8,5% a carico dell’agente.

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.

Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui

20

novembre

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·         annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·         trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·         mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

27

novembre

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·         cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·         acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·         con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·         con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·         se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·         se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

30

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Persone fisiche

Versamento acconti d'imposta

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.

Gli acconti possono essere determinati:

·         con il criterio c.d. “metodo storico”, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;

·         con il criterio c.d. “metodo previsionale”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022

30

novembre

Società di persone, Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Versamento Acconti d'imposta

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2023.

L’acconto IRAP può essere determinato in due modi:

·         con il criterio c.d. “metodo storico”, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP;

·         con il criterio c.d. “metodo previsionale”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso.

 

30

novembre

Artigiani

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

·         saldo per l’anno precedente;

·         primo acconto per l’anno in corso.

Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

·         30.6.2023 o 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%;

·         31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%

30

novembre

Artigiani

Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’acconto può essere versato:

·         in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

·         in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023)

30

novembre

Società di capitali, Società di persone

Versamento imposta sostitutiva

Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni:

·         assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;

·         trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L’imposta sostitutiva è pari:

·         all’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

·         al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro

30

novembre

Imprese

Domanda di agevolazione

Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo:

·         per attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;

·         relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili

30

novembre

Sostituti d'imposta

Cedolare secca sulle locazioni

Termine per trattenere:

·         la seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);

·         dagli emolumenti corrisposti.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione

30

novembre

Commercianti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

·         saldo per l’anno precedente;

·         primo acconto per l’anno in corso.

Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

·         30.6.2023 o il 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%;

·         31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%

30

novembre

Commercianti

Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

L’acconto può essere versato:

·         in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

·         in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023).

30

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di persone

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis

Termine, per i soggetti che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

La possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:

·         alle spese sostenute nel 2022;

·         nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

La remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:

·         il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;

·         non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;

·         il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.

L’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

·         banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;

·         società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;

·         imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

In presenza dei requisiti, per aderire alla remissione in bonis è necessario:

·         versare la misura minima della sanzione, pari a 250,00 euro, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);

·         inviare telematicamente la comunicazione di opzione.

La trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata

30

novembre

Società di capitali

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis

Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).

La possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:

·         alle spese sostenute nel 2022;

·         nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

La remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:

·         il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;

·         non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;

·         il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.

L’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”,

ossia:

·         banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;

·         società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;

·         imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

In presenza dei requisiti, per aderire alla remissione in bonis è necessario:

·         versare la misura minima della sanzione, pari a 250,00 euro, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);

·         inviare telematicamente la comunicazione di opzione.

La trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata

30

novembre

Titolari di partita IVA

Versamento imposta di bollo

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2023-settembre 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro, se non già versata in precedenza

30

novembre

Titolari di partita IVA

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

·         alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

·         all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Sono esonerati, tra gli altri:

·         i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;

·         i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

·         gli enti che operano in regime ex L. 398/91;

·         i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72

30

novembre

Professionisti, Società di capitali

Modello "CNM"

Presentazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale CNM” 2023 relativo al 2022:

·         esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel;

·         obbligatoriamente in forma “autonoma”, non potendo essere inserito nel modello REDDITI SC.

Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell’art. 122 del TUIR, per il quale “la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo”

30

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone

Modello IRAP

Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2023 relativo al periodo d’imposta 2022

30

novembre

Persone fisiche

Modello REDDITI

Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI PF 2023 relativo al periodo d’imposta 2022

30

novembre

Enti commerciali, Società di capitali

Modello REDDITI

Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022

30

novembre

Società di persone

Modello REDDITI

Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI SP 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.

30

novembre

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare:

·         saldo per l’anno precedente;

·         primo acconto per l’anno in corso.

Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:

·         30.6.2023 o il 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%;

·         31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%.

Le aliquote da applicare sono pari al:

·         26,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);

·         24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)

30

novembre

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Versamento Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS.

L’acconto può essere versato:

·         in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

·         in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023)

30

novembre

Persone fisiche

Modello REDDITI

Termine - per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 - per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023.

Il quadro AC del modello REDDITI PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730

30

novembre

Società di capitali

IRES

Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

L’opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata:

·         dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;

·         sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e, al termine di ciascun triennio, a meno che non sia revocata, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio

30

novembre

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Definizione delle pendenze tributarie

 

 

Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

·         le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;

·         le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo

30

novembre

Enti non commerciali

Versamento rateizzazione IRAP

Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

30

novembre

Enti non commerciali

Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

30

novembre

Persone fisiche

Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L’adempimento riguarda nello specifico:

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

·         la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

·         con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione

30

novembre

Persone fisiche

IRPEF

Presentazione, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.

La scheda va presentata in busta chiusa:

·         allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;

·         ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, il quale rilascia, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato

30

novembre

Società di capitali

IRES

Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023, l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente, consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione deve essere comunicata:

·         con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;

·         in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213), per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

·         ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;

·         il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale