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Scadenziario di Dicembre 2023

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16 dicembre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS gestione separata

Termine entro il quale i committenti sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali per i rapporti di co.co.co. nell’area del dilettantismo (anche con attività di carattere amministrativo-gestionale), relativamente ai mesi di competenza da luglio a settembre 2023

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L’acconto dell’addizionale comunale è:

·         pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;

·         trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento cedolare secca sulle locazioni

Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni:

·         trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;

·         nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi

·         assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2023

18 dicembre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·         committente (2/3);

·         collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

·         35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

18 dicembre

Sostituti d'imposta

“versamento ritenute”

IRPEF

Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell’anno solare in corso.

Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso:

·         costituito dall’1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);

·         aumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:

·         acconto, entro il 16 dicembre;

·         saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’acconto è commisurato:

·         al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente;

·         oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’acconto stesso

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

·         del 26% sugli interessi ed altri proventi;

·         del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;

·         del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

·         le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;

·         le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

18 dicembre

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di novembre e versamento dell’IVA a debito.

 

18 dicembre

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·         è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·         è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·         è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

18 dicembre

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

·         24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);

·         25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

·         le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;

·         fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·         con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·         titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·         le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·         nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·         non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·         si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

18 dicembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

18 dicembre

Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Versamento IMU

Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.

L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):

·         la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;

·         la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi:

·         la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;

·         la seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

·         fabbricati;

·         aree fabbricabili;

·         terreni agricoli.

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:

·         il giorno del trasferimento del possesso;

·         l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.

L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:

·         per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;

·         per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro

20

dicembre

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di novembre 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·         annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·         trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·         mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

27 dicembre

Titolari di partita IVA

Versamento IVA

Versamento dell’acconto IVA.

L’importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative:

·         metodo c.d. “storico”;

·         metodo c.d. “previsionale”;

·         metodo c.d. “analitico” (o “effettivo”).

Al soggetto passivo è consentita l’adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se, in base al metodo prescelto, non risulta dovuta alcuna somma.

Il soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro

27 dicembre

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT IVA

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·         cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·         acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·         con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·         con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·         se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·         se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

31 dicembre

Percipienti provvigioni di intermediazione

Ritenute alla fonte

Termine per spedire al committente, preponente o mandante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni):

·         se ci si avvale dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi;

·         a partire dall’anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti).

L’aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF