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Detrazione dell’IVA sugli acquisti per fatture di fine anno

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile 2024).
Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.

 

  1. Detrazione fatture di acquisto e bollette doganali

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile 2024).

Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.

Quindi il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni (circ. 1/E/2018):

  • l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art.6 co.5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale);
  • il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).

 

Nel caso di fatture di acquisto e bollette doganali ricevute viene previsto in genere che potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti che sono stati ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

  1. Fatture di acquisto ricevute nel 2023

L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta un momento rilevante ai fini dell’identificazione non solo del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA, ma anche della data entro la quale esercitare la detrazione.

Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre la data di recezione della stessa, per le fatture elettroniche, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata dal Sistema di Interscambio (SDI).

 

Nello specifico per:

  1. le fatture datate 2023 e ricevute entro 31.12.2023l’IVA potrà essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre, se la fattura è registrata nello stesso mese di ricevimento o, al più tardi, entro il 30.04.2024(termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa al 2023), registrando i documenti in un’apposita sezione del registro IVA del 2023 (c.d. 13^ liquidazione 2023);
  2. le fatture datate 2023, ma ricevute nel 2024: in tale circostanza l’IVA potrà essere detratta nell’anno di ricezione del documento (2024)e confluiranno nella liquidazione del mese del 2024 in cui saranno annotate nei registri.

 

 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi:

Fattura

 

Registrazione

 

Detrazione IVA acquisti

Data emissione

Data ricezione

Dicembre 2023

 

 

Dicembre 2023

 

Entro dicembre 2023

Liquidazione  IVA di dicembre 2023 (da pagare entro il 16.01.2024)

 

Gennaio-aprile 2024

•  Nella dichiarazione IVA annuale 2024, riferita al 2023, da presentare entro il 30.04.2024 ed annotazione separata nel registro IVA acquisti (c.d. 13^liquidazione 2023)

Da maggio 2024

(Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.2024[1])

Gennaio - Aprile 2024

(Fattura registrata entro Aprile 2024 ma non confluita nella Dichiarazione IVA riferita all’anno 2023)

 

•  Indetraibilità Iva acquisti o

•  Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore.

 

 

2024

 

Gennaio-dicembre 2024

Nella liquidazione IVA del mese in cui viene annotato il documento nei registri IVA

Da gennaio 2025 ad aprile 2025

•   Nella dichiarazione IVA annuale 2025, riferita al 2024, da presentare entro il 30.04.2025, ed annotazione separata nel registro Iva acquisti (c.d. 13^liquidazione)

Da maggio 2025

(Fattura registrata oltre

il termine del 30.04.2025)

•   Indetraibilità IVA acquisti o

•  Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore.

 

Si riportano di seguito degli esempi per individuare il momento di detrazione delle fatture di acquisto a cavallo dell’anno 2023:

Data fattura

Ricezione fattura

Registrazione

Detrazione IVA

Dicembre 2023

31.12.2023

31.12.2023

16.01.2024

(liquidazione dicembre 2023)

Dicembre 2023

31.12.2023

9.01.2024

30.04.2024

in dichiarazione Iva annuale e registrata in apposito sezionale

Dicembre 2023

31.12.2023

2024 (dichiarazione IVA 2025 per il 2024)

IVA indetraibile

Dicembre 2023

10.01.2024

10.01.2024

16.02.2024

(liquidazione gennaio 2024)

 

 

[1] entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale