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Scadenziario di Gennaio 2024

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

9

Gennaio

Enti non commerciali, Titolari di partita IVA

Domanda di agevolazione

Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:

·       relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nel 2023;

·       al fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti.

La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2023 al 31.3.2023), sono stati effettivamente realizzati nel 2023 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

La dichiarazione può essere presentata fino al 9.2.2024

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento Addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

Gennaio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·       committente (2/3);

·       collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

·       35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

16

Gennaio

Condomini

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

·       effettuate nell’esercizio di impresa;

·       oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

·       il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;

·       il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:

·       detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;

·       la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte:

·       operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;

·       corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

16

Gennaio

Committenti di prestazioni di lavoro

Denunce retributive e contributive

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all’INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l’attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa

16

Gennaio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPGI

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure:

·       28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie;

·       17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati.

L’importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali

dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

·       del 26% sugli interessi ed altri proventi;

·       del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;

·       del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

16

Gennaio

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di dicembre e versamento dell’IVA a debito.

 

16

Gennaio

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·       è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·       è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·       è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

Gennaio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente.

Rientrano nell’obbligo anche:

·       le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;

·       i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

·       24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);

·       25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

·       le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;

·       fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)

16

Gennaio

Datori di lavoro

Contributi INPS

Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2023, effettuate nel mese di competenza “dicembre 2023”.

Le operazioni di conguaglio permettono la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·       con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·       titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·       le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·       nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·       non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·       si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

16

Gennaio

Sostituti d'imposta

Versamento

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta  

20

Gennaio

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento all’anno 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

20

Gennaio

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di dicembre 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

20

Gennaio

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al IV trimestre 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

20

Gennaio

Imprese

Contributo CONAI

Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi:

·       riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati o verificabili;

·       per i quali l’applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l’imballaggio termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito.

Il proprietario dell’imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell’immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI

25

Gennaio

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT IVA

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

25

Gennaio

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT IVA

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

31

Gennaio

Preponenti di agenti e rappresentanti

Consegna estratto conto provvigioni

Termine entro il quale i preponenti devono:

·       consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre;

·       pagare le suddette provvigioni.

Nell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni

31

Gennaio

Persone fisiche

Premi INAIL

Termine entro il quale versare il premio di 24 euro annui (non frazionabile) fissato per l’assicurazione contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe/i”).

La tutela assicurativa è obbligatoria per tutte le persone che:

·       hanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni;

·       svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano.

Al ricorrere dei suddetti requisiti assicurativi, si devono assicurare i seguenti soggetti:

·       titolari di pensione anche di invalidità, a prescindere dal grado di invalidità stessa;

·       lavoratori in mobilità;

·       lavoratori beneficiari dei Fondi di solidarietà;

·       lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell’occupazione (NASpl e DIS-COLL);

·       soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

Il premio dovuto è ed è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

·       titolarità di redditi lordi propri ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro annui;

·       appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui

31

Gennaio

Persone fisiche

Canone RAI

Termine, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione, con effetto per l’anno 2024, riguardante:

·       la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

·       la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

La presentazione dell’autocertificazione:

·       entro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;

·       dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024

31

Gennaio

Persone fisiche

Versamento Canone RAI

Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:

·       nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;

·       oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire:

·       in unica soluzione;

·       in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024;

·       in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024

31

Gennaio

Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Imposta di registro

Termine per:

·       registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.1.2023;

·       pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti

31

Gennaio

Persone fisiche

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

·       attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

·       pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97

31

Gennaio

Imprese

Dichiarazione Imposta di bollo

Termine, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo per domande, denunce ed atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese, per presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti presentati nel 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica.

Sulla base della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di bollo “virtuale” dovuta a saldo per il 2023 ed in acconto per il 2024, che deve essere versata dal contribuente entro 20 giorni dalla notifica del relativo avviso

31

Gennaio

Titolari di partita IVA

Imposta di bollo

Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, infatti:

·       integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;

·       mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.

Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:

·       variare i dati comunicati;

·       integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Per quanto concerne il quarto trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 febbraio, l’ammontare:

·       dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;

·       delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.

Entro il 28 febbraio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta